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mercoledì 23 marzo 2016

Conguagli pazzi nelle bollette di energia elettrica: se il Gestore non giustifica le somme questi non sono dovuti e la fornitura non può essere distaccata.



Un altro successo per la difesa dei diritti dei consumatori.
È di qualche giorno fa la pubblicazione dell’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore, ha ordinato al Gestore del servizio elettrico di mantenere l’erogazione dell’energia presso l’utenza di un consumatore che si era visto recapitare una fattura di conguaglio eccessivamente onerosa.

IL CASO IN BREVE
La questione ha riguardato un associato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, che aveva ricevuto una fattura di conguaglio dell’importo di oltre 4.000 Euro, dovuta – a dire del Gestore – ad un ricalcolo dei consumi a seguito di sostituzione del contatore, avvenuta senza alcun preavviso e in assenza dell’utente.
Inutile, vista la rigidità della società fornitrice del servizio elettrico, si era rivelato lo scambio di corrispondenza diretto ad ottenere lo storno o, quantomeno, il ricalcolo degli importi fatturati. Il Gestore, infatti, aveva deciso di chiudere ogni possibilità di dialogo insistendo nel pretendere il pagamento dell’assurda somma fatturata, al netto di un ricalcolo al ribasso di qualche centinaio di Euro.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Con l’ordinanza che ha definito il procedimento n. 3701/2015 R.G., il Tribunale di Reggio Calabria ha dato ragione all’utente sotto tutti i punti di vista, affermando alcuni importanti principi.
Si legge nel testo dell’ordinanza: Sotto il profilo del fumus boni iuris della chiesta cautela […] appare di primaria importanza stabilire su chi gravi l’onere probatorio nei casi di contestazione di importi fatturati dall’ente gestore nell’ambito di rapporti di somministrazione di utenze. Secondo consolidata giurisprudenza, formatasi in analoga materia relativa a contratto di somministrazione di utenza telefonica, “l’obbligo regolamentare del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura[…]” (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 17041/2002, Cass. Civ. n. 10313/2004), principio che appare, nel caso di specie, ulteriormente avvalorato dalle modalità di asporto del contatore, sostituito senza alcun preavviso e in assenza del ricorrente: tali circostanze, infatti, oltre che ledere il diritto al contraddittorio dell’odierno istante, hanno di fatto impedito allo stesso di poter verificare l’esattezza della rilevazione del contatore e conseguentemente contestare i consumi addebitati. […]Sussiste anche il requisito del periculum in mora, giacché la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per uso domestico e costituisce quindi un servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita primarie che, in caso di depotenziamento o distacco della fornitura, verrebbero compromesse; risulta dunque di tutta evidenza come la materia oggetto del contendere involga anche interessi di natura non prettamente patrimoniale, ma inerenti un bene essenziale della vita quotidiana e, per ciò stesso, suscettibili di tutela cautelare”. Ha, ancora, precisato il Giudice reggino che, in presenza di bollette eccessivamente onerose, quando vi sia fondato motivo di ritenere che gli importi non sono esatti, sussistono i presupposti per agire in via d’urgenza dinanzi al Tribunale per ottenere l’ordine di inibizione al depotenziamento/distacco della fornitura elettrica per uso domestico, atteso che “l’irreparabilità del pregiudizio può ritenersi esclusa solo quando il sacrificio economico richiesto è esiguo”.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.

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