Un altro successo per la difesa
dei diritti dei consumatori.
È di qualche giorno fa la pubblicazione
dell’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento del
ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai legali della sede reggina della Casa
del Consumatore, ha ordinato al Gestore del servizio elettrico di mantenere l’erogazione
dell’energia presso l’utenza di un consumatore che si era visto recapitare una
fattura di conguaglio eccessivamente onerosa.
IL CASO IN BREVE
La questione ha riguardato un
associato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, che aveva ricevuto una
fattura di conguaglio dell’importo di oltre 4.000 Euro, dovuta – a dire del
Gestore – ad un ricalcolo dei consumi a seguito di sostituzione del contatore,
avvenuta senza alcun preavviso e in assenza dell’utente.
Inutile, vista la rigidità della
società fornitrice del servizio elettrico, si era rivelato lo scambio di corrispondenza
diretto ad ottenere lo storno o, quantomeno, il ricalcolo degli importi
fatturati. Il Gestore, infatti, aveva deciso di chiudere ogni possibilità di
dialogo insistendo nel pretendere il pagamento dell’assurda somma fatturata, al
netto di un ricalcolo al ribasso di qualche centinaio di Euro.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
Con l’ordinanza che ha definito
il procedimento n. 3701/2015 R.G., il Tribunale di Reggio Calabria ha dato
ragione all’utente sotto tutti i punti di vista, affermando alcuni importanti
principi.
Si legge nel testo dell’ordinanza:
“Sotto il profilo del fumus
boni iuris della chiesta cautela […] appare di primaria importanza
stabilire su chi gravi l’onere probatorio nei casi di contestazione di importi
fatturati dall’ente gestore nell’ambito di rapporti di somministrazione di
utenze. Secondo consolidata
giurisprudenza, formatasi in analoga materia relativa a contratto di
somministrazione di utenza telefonica, “l’obbligo regolamentare del gestore
di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore
centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non
contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al gestore dimostrare la
corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella
fattura[…]” (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 17041/2002, Cass. Civ. n.
10313/2004), principio che appare, nel caso di specie, ulteriormente avvalorato
dalle modalità di asporto del contatore, sostituito senza alcun preavviso e in
assenza del ricorrente: tali circostanze, infatti, oltre che ledere il diritto
al contraddittorio dell’odierno istante, hanno di fatto impedito allo stesso di
poter verificare l’esattezza della rilevazione del contatore e conseguentemente
contestare i consumi addebitati. […]Sussiste anche il requisito del periculum
in mora, giacché la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per
uso domestico e costituisce quindi un servizio essenziale per la persona,
essendo tesa a soddisfare esigenze di vita primarie che, in caso di
depotenziamento o distacco della fornitura, verrebbero compromesse; risulta dunque
di tutta evidenza come la materia oggetto del contendere involga anche
interessi di natura non prettamente patrimoniale, ma inerenti un bene
essenziale della vita quotidiana e, per ciò stesso, suscettibili di tutela
cautelare”. Ha, ancora, precisato il Giudice reggino che, in presenza di
bollette eccessivamente onerose, quando vi sia fondato motivo di ritenere che
gli importi non sono esatti, sussistono i presupposti per agire in via d’urgenza
dinanzi al Tribunale per ottenere l’ordine di inibizione al
depotenziamento/distacco della fornitura elettrica per uso domestico, atteso
che “l’irreparabilità del pregiudizio può
ritenersi esclusa solo quando il sacrificio economico richiesto è esiguo”.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.
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