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giovedì 2 dicembre 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Tour Operator è responsabile del ritardo aereo anche nel caso in cui affermi di essere stato semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

 


Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria in tema di responsabilità del Tour Operator per il ritardo aereo.

LA VICENDA IN BREVE:

Un associato alla sede reggina della Casa del Consumatore, tramite i legali dell’Associazione, aveva convenuto in giudizio il Tour Operator al quale si era rivolto per l’acquisto dei biglietti aerei relativi ad un viaggio all’estero, per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria per l’ipotesi di ritardo nei voli.

Era, infatti, accaduto, che il suo volo di rientro in Italia dall’estero fosse stato posticipato di oltre dieci ore rispetto all’orario di partenza previsto, costringendolo ad un’estenuante attesa al gate aeroportuale.

Il Tour Operator, costituendosi in giudizio, aveva contestato il diritto del passeggero, declinando ogni responsabilità, soprattutto perché, a suo dire, il suo ruolo nella vicenda si era limitato a quello di semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE:

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1673/2021 del 29 novembre 2021, ha accolto la domanda del viaggiatore, affermando che il Tour Operator non può considerarsi esente da responsabilità per il grave disagio subìto dal viaggiatore, se non offrendo la prova tangibile che il ritardo del volo sia dipeso da “circostanze eccezionali” in alcun modo evitabili, e, conseguentemente, di aver fatto tutto il possibile per rispettare gli impegni contrattuali. Ha, inoltre, rilevato il Giudice che il fatto che il Tour Operator si dichiarasse semplice intermediario e non organizzatore del viaggio, non è circostanza decisiva, proprio perché il Codice del Turismo pone sullo stesso piano – sotto il profilo della responsabilità – l’intermediario e l’organizzatore, a meno che non risulti «dai documenti di viaggio, che l’intermediario abbia fatto constare la sua qualità; in caso contrario, la posizione del sedicente intermediario è equiparata, sotto il profilo risarcitorio, a quella dell’organizzatore».

In virtù di queste considerazioni, il Giudice di Pace ha condannato il Tour operator al pagamento della somma di € 400,00 in favore del viaggiatore a titolo di compensazione pecuniaria del disagio subito a causa del ritardo del volo.

 

venerdì 4 giugno 2021

Tribunale di Reggio Calabria: illegittimo il recupero dei pagamenti indebiti da parte dell'INPS in assenza di dolo del pensionato


Non è raro che l’INPS comunichi ai beneficiari di pensioni o assegni sociali di aver erroneamente corrisposto in loro favore dei ratei mensili o importi superiori rispetto a quelli dovuti. Quando ciò accade, l’Ente previdenziale chiede al pensionato/beneficiario della prestazione la restituzione del pagamento indebito, assegnando un termine per il pagamento, decorso il quale, molto spesso, procede direttamente al recupero delle somme detraendole – anche un po’ al mese – dalle rate della pensione o dell’assegno sociale che continua a corrispondere.

È bene, però, sapere che l’INPS non può procedere incondizionatamente al recupero del così detto “indebito pensionistico” o “indebito assistenziale”; può farlo solo in presenza di determinate condizioni, tra cui, principalmente, la presenza del “dolo” del beneficiario della prestazione. Il dolo consiste in un comportamento tenuto dal percettore della prestazione pensionistica o assistenziale idoneo a far cadere in errore l’Istituto previdenziale: si pensi, ad esempio, al beneficiario della pensione di invalidità, che spetta solo a chi percepisca un reddito personale inferiore ad un determinato importo, che ometta di comunicare all’INPS un incremento dei propri redditi tale da far venire meno il diritto alla pensione stessa.

In assenza di dolo, quindi, l’INPS non ha diritto di recuperare le somme pagate in eccesso, anche se esse risultino effettivamente non dovute; in altri termini, se l’INPS paga una prestazione non dovuta per un errore proprio, a cui il beneficiario della prestazione non ha contribuito in alcun modo, le somme indebite pagate restano definitivamente acquisite da chi le ha ricevute.

A tal proposito, segnaliamo una recentissima sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria (la n. 1193 del 03/06/2021), con cui è stato accolto il ricorso presentato dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata, a cui l’INPS, per errori di calcolo, aveva corrisposto, tra il 2015 e il 2019, la pensione di invalidità in misura superiore a quella dovuta. Investito della questione, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l’INPS alla restituzione di tutte le somme già prelevate per il recupero dell’indebito, in virtù del fatto che «atteso che l’ente previdenziale non ha allegato che la percipiente versi in dolo, l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, non consente all’Istituto la ripetizione di quanto erogato prima del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, sicché l’indebito non era ripetibile e l’INPS va condannato a restituire l’importo che ha già recuperato».

 

venerdì 19 marzo 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la Società che ha emesso la carta di credito è responsabile della frode informatica subita dal cliente ad opera di terzi


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la n. 336 del 15 marzo 2021), con cui è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da un’associata della Casa del Consumatore di Reggio Calabria contro un la Società gestrice di una carta di credito.

L’associata, in particolare, aveva subìto la sottrazione fraudolenta, ad opera di ignoti, di una ingente somma di denaro, utilizzata per l’acquisto di monete informatiche in Estonia. Sporta denuncia alle Forze di P.S., la titolare della carta aveva provveduto a chiedere alla Società finanziaria il rimborso del maltolto, richiesta rifiutata anche a seguito di formale diffida inviata per il tramite dei legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria.

La vicenda, dunque, è sfociata in sede giudiziaria e si è conclusa con la sentenza con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta nell’interesse dell’associata, condannando la Società convenuta al rimborso delle somme indebitamente sottratte, oltre interessi.

In particolare, il Giudice reggino ha precisato che l’emittente della carta di credito, come ogni operatore che agisce nel mercato bancario e finanziario, ha l’obbligo di adottare la massima diligenza nella gestione degli strumenti di pagamento e informatici messi a disposizione della clientela, adottando tutte le misure idonee a prevenire intrusioni da parte di terzi che possano appropriarsi delle credenziali e, quindi, del denaro del cliente. Quando, pertanto, viene eseguita una transazione a mezzo carta di credito che il titolare disconosce, «è onere della Banca o del prestatore del sevizio provare o che il pagamento sia stato effettivamente autorizzato dall’utilizzatore, ovvero che debba riconoscersi concretamente in capo allo stesso una colpa grave nella custodia della carta o del codice pin», sicché «nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (ad es. home banking), spetta all’istituto di credito/prestatore del servizio verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’ “accorto banchiere”. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista».