Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

mercoledì 30 marzo 2016

Facebook: pensiamo bene a cosa abbiamo scritto prima di cliccare su “condividi”



È ormai costume diffuso quello di scrivere un po’ tutto ciò che ci passa per la testa sui vari social network a cui siamo iscritti e ai quali dedichiamo molto tempo delle nostre giornate.
È altrettanto comune il senso di assoluta libertà di espressione che viene percepito dagli utenti dei social, i quali assai spesso si permettono determinate esternazioni che per strada si guarderebbero bene dal fare.
Attenzione, però, che lo spazio che ci ritagliamo in internet (anche dietro nickname che solo apparentemente celano la nostra vera identità) non è uno spazio irreale e parallelo alla vita di tutti i giorni, per cui siamo sempre chiamati ad assumerci la responsabilità di ciò che digitiamo sulle nostre tastiere e pubblichiamo online.
Offendere la reputazione di una persona tramite social network costituisce reato, così come quando lo si fa nel mondo non “virtuale”, anzi, il reato di diffamazione tramite social network costituisce un’ipotesi aggravata, perché lo strumento che consente di divulgare online il nostro pensiero ha tutte le potenzialità di raggiungere un numero incalcolabile di utenti che possono leggere ciò che scriviamo, il che rende le conseguenze penali delle nostre affermazioni ben più gravi.

COSA PREVEDE LA LEGGE:
L’art. 595 del Codice Penale testualmente dispone: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
La quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8328 del 1° marzo 2016, ha affermato (ribadendo quanto già detto in precedenti pronunce succedutesi nel tempo sin dall’anno 2000) che “La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p., comma 3”. In altri termini: denigrare la reputazione di qualcuno tramite Facebook (o altro social network) integra il reato di diffamazione nella forma aggravata, con applicazione della pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00, analogamente a quanto avviene per la diffamazione a mezzo stampa o con atto pubblico o con qualsiasi strumento di pubblicità. Non si trascuri, inoltre, il fatto che, oltre all’applicazione delle pene suddette, l’autore del reato di diffamazione è esposto anche all’obbligo di risarcimento del danno morale subito dalla vittima.

Nessun commento:

Posta un commento