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lunedì 5 dicembre 2022

Cancellazione volo causa Covid: il vettore aereo non può rifiutare il rimborso in danaro e limitarsi ad emettere il voucher.

 


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1585 del 02 dicembre 2022, con cui è stata accolta la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.

Quest’ultima, in particolare, nel gennaio del 2020, aveva acquistato alcuni biglietti aerei per un volo internazionale da svolgersi nel successivo mese di aprile.

A causa della diffusione della pandemia da covid-19, il vettore aereo si era visto costretto ad annullare i voli prenotati in quel periodo, comunicando ai passeggeri la possibilità di riprogrammare il viaggio o di chiedere il rimborso di quanto pagato, mediante compilazione di un from dedicato sul sito internet della Compagnia aerea.

La cliente, pertanto, domandava il rimborso, ma riceveva in risposta la disponibilità del vettore a provvedervi mediante emissione di un voucher. Tale iniziativa veniva subito contestata dalla cliente mediante diffida legale a cui la Compagnia aerea rispondeva dichiarandosi nel giusto, in quanto il Decreto Cura Italia aveva espressamente previsto la facoltà di emettere i voucher per i voli non fruiti.

La vicenda sfociava, quindi, in sede giudiziaria.

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, esaminata la questione, ha accolto la domanda proposta dalla viaggiatrice, affermando che le disposizioni della legge italiana in materia devono necessariamente interpretarsi alla luce dei principi affermati dalla normativa comunitaria, che subordina sempre la facoltà del vettore di procedere al rimborso attraverso il voucher al consenso del passeggero: in altri termini, la Compagnia aerea ha diritto di offrire il voucher in luogo del rimborso, ma non può pretendere di adempiere all’obbligazione di restituzione del prezzo del viaggio in questa forma, se il passeggero non accetta, preferendo di ottenere indietro il denaro speso. Si legge nella sentenza in commento che il vettore aereo «avrebbe dovuto interpretare la facoltà lasciata dalla normativa nazionale alla luce ed in coerenza con il diritto europeo […] offrendo in caso di cancellazione del volo per qualunque motivo il rimborso ovvero l’imbarco su un volo alternativo e solo in presenza di un espresso consenso del consumatore attribuire un voucher in luogo del rimborso».