Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1585 del 02 dicembre 2022, con cui è stata accolta la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.
Quest’ultima, in particolare, nel
gennaio del 2020, aveva acquistato alcuni biglietti aerei per un volo
internazionale da svolgersi nel successivo mese di aprile.
A causa della diffusione della
pandemia da covid-19, il vettore aereo si era visto costretto ad annullare i
voli prenotati in quel periodo, comunicando ai passeggeri la possibilità di
riprogrammare il viaggio o di chiedere il rimborso di quanto pagato, mediante
compilazione di un from dedicato sul sito internet della Compagnia aerea.
La cliente, pertanto, domandava
il rimborso, ma riceveva in risposta la disponibilità del vettore a provvedervi
mediante emissione di un voucher. Tale iniziativa veniva subito contestata
dalla cliente mediante diffida legale a cui la Compagnia aerea rispondeva
dichiarandosi nel giusto, in quanto il Decreto Cura Italia aveva espressamente
previsto la facoltà di emettere i voucher per i voli non fruiti.
La vicenda sfociava, quindi, in
sede giudiziaria.
Il Giudice di Pace di Reggio
Calabria, esaminata la questione, ha accolto la domanda proposta dalla
viaggiatrice, affermando che le disposizioni della legge italiana in materia
devono necessariamente interpretarsi alla luce dei principi affermati dalla
normativa comunitaria, che subordina sempre la facoltà del vettore di procedere
al rimborso attraverso il voucher al consenso del passeggero: in altri termini,
la Compagnia aerea ha diritto di offrire il voucher in luogo del rimborso, ma
non può pretendere di adempiere all’obbligazione di restituzione del prezzo del
viaggio in questa forma, se il passeggero non accetta, preferendo di ottenere
indietro il denaro speso. Si legge nella sentenza in commento che il vettore
aereo «avrebbe dovuto interpretare la facoltà lasciata dalla normativa
nazionale alla luce ed in coerenza con il diritto europeo […] offrendo in caso
di cancellazione del volo per qualunque motivo il rimborso ovvero l’imbarco su
un volo alternativo e solo in presenza di un espresso consenso del consumatore
attribuire un voucher in luogo del rimborso».