Non accade di rado che un contratto di finanziamento venga
estinto in anticipo dal debitore.
Ciò accade quando, ad esempio, abbiamo a disposizione una
discreta somma di denaro che ci consenta di chiudere in anticipo il prestito
che abbiamo contratto in passato, così da liberarci dell’assillo della fastidiosa
rata mensile.
Non tutti sanno, tuttavia, che in ipotesi di questo tipo la banca
o la finanziaria deve rimborsarci un bel gruzzoletto, pari agli interessi non
ancora maturati e a quelle commissioni e spese varie che gravano sul nostro
contratto e che contribuiscono a far lievitare l’importo da rimborsare.
L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, al primo comma,
prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento,
in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore
ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Non sempre le società nostre creditrici sono a tal punto
diligenti da inserire nel conto estintivo del nostro finanziamento tutte le
voci di rimborso a cui abbiamo diritto: in tali casi è possibile pretenderne la
restituzione di tutto quanto ci spetta in proporzione alle rate non ancora
scadute al momento dell’estinzione anticipata. È necessario, quindi, inviare
una diffida al nostro creditore e, se questi fa orecchie da mercante o rifiuta
di rimborsare il dovuto, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario, che più volte è stato chiamato a pronunciarsi su casi del genere,
riconoscendo al consumatore la piena soddisfazione dei propri diritti.