Negli ultimi tempi molti cittadini si sono visti notificare
alcuni atti di precetto attraverso cui il Comune di Reggio Calabria intimava il
pagamento di vecchie sanzioni amministrative risultate insolute.
Il legali della Casa del Consumatore hanno sin da subito
presentato opposizione dinanzi al Giudice di Pace nell’interesse dei propri
associati, rilevando che alla Pubblica Amministrazione non compete riscuotere
le entrate pubbliche attraverso l’atto di precetto, essendo l’azione della P.A.
vincolata in tal senso dal ricorso unicamente a due strumenti di riscossione,
disciplinati in maniera stringente dall’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs.
n. 446/1997: la cartella esattoriale, o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.
639/1910.
L’atto di precetto, come strumento di riscossione delle
entrate locali, infatti, non trovando alcun fondamento normativo che lo
autorizzi, è da considerarsi illegittimo.
Tale tesi ha trovato accoglimento da parte dell’Autorità
Giudiziaria investita della decisione sulla questione.
Si segnala in tal senso una recentissima pronuncia del
Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1843/2017 del 18 settembre
2017), che ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto intimato dall’Ente
comunale, in quanto esorbitante dagli strumenti di riscossione posti dalla
legge nelle mani della Pubblica Amministrazione.