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lunedì 16 dicembre 2013

Telefonia: Importante risultato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria in difesa degli utenti

Il CORECOM Calabria ha dato ragione alla Casa del Consumatore di Reggio Calabria: i consulenti legali dell'associazione, avv.ti Anna Maria Liconti e Mario Scafidi, hanno rappresentato e difeso un'associata che lamentava nei confronti di un noto gestore telefonico varie inadempienze contrattuali tra cui l'errata applicazione di piani tariffari, la mancata portabilità, la tardiva riparazione di guasti segnalati e riparati con ritardo. Gli svariati disservizi avevano colpito un grandissimo numero di utenze (oltre ottanta) e vani si erano palesati tutti i tentativi bonari, portati avanti dalla Cliente nei confronti della compagnia telefonica tramite telefonate, fax e raccomandate a.r., rimasti totalmente inevasi.  La Casa del Consumatore di Reggio Calabria si è fatta portavoce delle legittime istanze della propria associata presentando dapprima istanza per tentativo di conciliazione e successivamente, stante la mancata disponibilità del gestore ad addivenire ad un accordo conciliativo, istanza per la definizione della controversia sempre avanti il CORECOM CALABRIA. Ad entrambe le istanze si opponeva il gestore telefonico, negando qualsivoglia responsabilità per le varie condotte illegittime assunte e chiedendo di contro la condanna della Cliente al pagamento di un corrispettivo per i servizi resi per un importo superiore ad € 80.000,00. L'Autorità adita, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Casa del Consumatore di Reggio Calabria ed a definizione della lite, ha riconosciuto la responsabilità del gestore telefonico in ordine a tutte le violazioni denunciate, rideterminando gli importi indicati nelle fatture contestate, stornando gran parte della presunta esposizione debitoria della parte rappresentata e disponendo che l'associata, titolare di oltre 80 sim e di utenze fisse, sia tenuta a corrispondere al gestore telefonico un importo pari a circa € 13.000,00 per i servizi telefonici resi a suo favore dalla compagnia nel corso di un intero anno solare in luogo degli oltre 80.000,00 euro richiesti dal gestore telefonico resistente. Il tutto, condannando il gestore al pagamento delle spese di lite.