Dal prossimo mese di luglio, come tutti ormai sanno, il
canone Rai sarà addebitato a rate nelle bollette della luce.
In molti si sono rivolti ai nostri sportelli chiedendo
delucidazioni in merito all’obbligatorietà del canone e alle modalità per
evitarne il pagamento.
Chiariamo sin da subito che il canone Rai costituisce un
tributo erariale previsto dalla legge (R.D.L. n. 246/1938), per cui è diverso
dai vari canoni di abbonamento ai servizi televisivi a pagamento (es. Sky,
Mediaset Premium, Netflix), che rappresentano controprestazioni contrattuali
dovute solo se si sceglie di abbonarsi a quel particolare servizio televisivo.
I FALSI MITI DA SFATARE:
Ecco, dunque, partendo da tale presupposto, quali falese
convinzioni vanno assolutamente fugate:
1) La Rai si sovvenziona, così come le televisioni private,
attraverso gli spazi pubblicitari che interrompono la visione dei programmi;
2) Non guardo i canali Rai e sarei disponibile al loro
oscuramento;
3) Usufruisco del servizio televisivo soltanto in streaming
attraverso il pc;
4) Posseggo la tv ma la tengo spenta.
Sono queste le principali argomentazioni che ci vengono
rappresentate da chi malvolentieri si trova costretto a pagare il canone Rai,
complice anche una cattivissima informazione su internet (dove ognuno può
scrivere quel che vuole, spesso suggestionando con le proprie teorie i meno
informati).
Va detto subito: si tratta di circostanze del tutto
irrilevanti. Il canone Rai, infatti, non è legato alla concreta fruizione del
servizio televisivo, né rappresenta una controprestazione per la visione della
programmazione dei canali Rai, così come accade per i servizi televisivi a
pagamento.
Si tratta, al contrario, di una tassa dovuta per la semplice
detenzione di un apparecchio potenzialmente idoneo o adattabile alla ricezione
delle radioaudizioni. È un po’ come il bollo auto, facendo, ovviamente le
debite distinzioni: se posseggo un veicolo devo pagarlo, anche se, di fatto,
tengo la mia macchina prevalentemente parcheggiata.
Ecco, infatti, cosa dice l’art. 1, co. 1, del R.D.L. n.
246/1938: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione
delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta
le norme di cui al presente decreto”. Qui l’elenco delle apparecchiature che
rendono obbligatorio il pagamento del canone tv.
UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
Nello scorso mese di febbraio, la Corte di Cassazione,
proprio sulla base di tale regola di diritto, è stata chiamata a pronunciarsi
su una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate in merito alla tenutezza al pagamento del
canone TV, in presenza di una richiesta di oscuramento dei canali Rai da parte
del contribuente, affermando che: “la richiesta di oscuramento dei canali Rai non
rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone”,
per cui, anche se i canali Rai non sono visibili, il possessore dell’apparecchio
radiotelevisivo è comunque tenuto al pagamento del canone (Cass. Civ. ordinanza
n. 1922 del 02 febbraio 2016).
Per maggiori informazioni: 0965.29805
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