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venerdì 25 marzo 2016

I falsi miti sul canone Rai



Dal prossimo mese di luglio, come tutti ormai sanno, il canone Rai sarà addebitato a rate nelle bollette della luce.
In molti si sono rivolti ai nostri sportelli chiedendo delucidazioni in merito all’obbligatorietà del canone e alle modalità per evitarne il pagamento.
Chiariamo sin da subito che il canone Rai costituisce un tributo erariale previsto dalla legge (R.D.L. n. 246/1938), per cui è diverso dai vari canoni di abbonamento ai servizi televisivi a pagamento (es. Sky, Mediaset Premium, Netflix), che rappresentano controprestazioni contrattuali dovute solo se si sceglie di abbonarsi a quel particolare servizio televisivo.

I FALSI MITI DA SFATARE:
Ecco, dunque, partendo da tale presupposto, quali falese convinzioni vanno assolutamente fugate:
1) La Rai si sovvenziona, così come le televisioni private, attraverso gli spazi pubblicitari che interrompono la visione dei programmi;
2) Non guardo i canali Rai e sarei disponibile al loro oscuramento;
3) Usufruisco del servizio televisivo soltanto in streaming attraverso il pc;
4) Posseggo la tv ma la tengo spenta.
Sono queste le principali argomentazioni che ci vengono rappresentate da chi malvolentieri si trova costretto a pagare il canone Rai, complice anche una cattivissima informazione su internet (dove ognuno può scrivere quel che vuole, spesso suggestionando con le proprie teorie i meno informati).
Va detto subito: si tratta di circostanze del tutto irrilevanti. Il canone Rai, infatti, non è legato alla concreta fruizione del servizio televisivo, né rappresenta una controprestazione per la visione della programmazione dei canali Rai, così come accade per i servizi televisivi a pagamento.
Si tratta, al contrario, di una tassa dovuta per la semplice detenzione di un apparecchio potenzialmente idoneo o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni. È un po’ come il bollo auto, facendo, ovviamente le debite distinzioni: se posseggo un veicolo devo pagarlo, anche se, di fatto, tengo la mia macchina prevalentemente parcheggiata.
Ecco, infatti, cosa dice l’art. 1, co. 1, del R.D.L. n. 246/1938: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”. Qui l’elenco delle apparecchiature che rendono obbligatorio il pagamento del canone tv.

UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
Nello scorso mese di febbraio, la Corte di Cassazione, proprio sulla base di tale regola di diritto, è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate  in merito alla tenutezza al pagamento del canone TV, in presenza di una richiesta di oscuramento dei canali Rai da parte del contribuente, affermando che: “la richiesta di oscuramento dei canali Rai non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone”, per cui, anche se i canali Rai non sono visibili, il possessore dell’apparecchio radiotelevisivo è comunque tenuto al pagamento del canone (Cass. Civ. ordinanza n. 1922 del 02 febbraio 2016).
Per maggiori informazioni: 0965.29805

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