Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria in tema di responsabilità del Tour Operator per il ritardo aereo.
LA VICENDA IN BREVE:
Un associato alla sede
reggina della Casa del Consumatore, tramite i legali dell’Associazione, aveva
convenuto in giudizio il Tour Operator al quale si era rivolto per l’acquisto
dei biglietti aerei relativi ad un viaggio all’estero, per sentirlo condannare
al pagamento, in suo favore, della compensazione pecuniaria prevista dalla
normativa comunitaria per l’ipotesi di ritardo nei voli.
Era, infatti, accaduto,
che il suo volo di rientro in Italia dall’estero fosse stato posticipato di
oltre dieci ore rispetto all’orario di partenza previsto, costringendolo ad un’estenuante
attesa al gate aeroportuale.
Il Tour Operator,
costituendosi in giudizio, aveva contestato il diritto del passeggero,
declinando ogni responsabilità, soprattutto perché, a suo dire, il suo ruolo
nella vicenda si era limitato a quello di semplice intermediario alla vendita
dei biglietti.
LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE:
Il Giudice di Pace di
Reggio Calabria, con la sentenza n. 1673/2021 del 29 novembre 2021, ha accolto
la domanda del viaggiatore, affermando che il Tour Operator non può considerarsi
esente da responsabilità per il grave disagio subìto dal viaggiatore, se non
offrendo la prova tangibile che il ritardo del volo sia dipeso da “circostanze
eccezionali” in alcun modo evitabili, e, conseguentemente, di aver fatto tutto
il possibile per rispettare gli impegni contrattuali. Ha, inoltre, rilevato il
Giudice che il fatto che il Tour Operator si dichiarasse semplice intermediario
e non organizzatore del viaggio, non è circostanza decisiva, proprio perché il
Codice del Turismo pone sullo stesso piano – sotto il profilo della
responsabilità – l’intermediario e l’organizzatore, a meno che non risulti «dai
documenti di viaggio, che l’intermediario abbia fatto constare la sua qualità;
in caso contrario, la posizione del sedicente intermediario è equiparata, sotto
il profilo risarcitorio, a quella dell’organizzatore».
In virtù di queste
considerazioni, il Giudice di Pace ha condannato il Tour operator al pagamento
della somma di € 400,00 in favore del viaggiatore a titolo di compensazione
pecuniaria del disagio subito a causa del ritardo del volo.