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giovedì 2 dicembre 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Tour Operator è responsabile del ritardo aereo anche nel caso in cui affermi di essere stato semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

 


Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria in tema di responsabilità del Tour Operator per il ritardo aereo.

LA VICENDA IN BREVE:

Un associato alla sede reggina della Casa del Consumatore, tramite i legali dell’Associazione, aveva convenuto in giudizio il Tour Operator al quale si era rivolto per l’acquisto dei biglietti aerei relativi ad un viaggio all’estero, per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria per l’ipotesi di ritardo nei voli.

Era, infatti, accaduto, che il suo volo di rientro in Italia dall’estero fosse stato posticipato di oltre dieci ore rispetto all’orario di partenza previsto, costringendolo ad un’estenuante attesa al gate aeroportuale.

Il Tour Operator, costituendosi in giudizio, aveva contestato il diritto del passeggero, declinando ogni responsabilità, soprattutto perché, a suo dire, il suo ruolo nella vicenda si era limitato a quello di semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE:

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1673/2021 del 29 novembre 2021, ha accolto la domanda del viaggiatore, affermando che il Tour Operator non può considerarsi esente da responsabilità per il grave disagio subìto dal viaggiatore, se non offrendo la prova tangibile che il ritardo del volo sia dipeso da “circostanze eccezionali” in alcun modo evitabili, e, conseguentemente, di aver fatto tutto il possibile per rispettare gli impegni contrattuali. Ha, inoltre, rilevato il Giudice che il fatto che il Tour Operator si dichiarasse semplice intermediario e non organizzatore del viaggio, non è circostanza decisiva, proprio perché il Codice del Turismo pone sullo stesso piano – sotto il profilo della responsabilità – l’intermediario e l’organizzatore, a meno che non risulti «dai documenti di viaggio, che l’intermediario abbia fatto constare la sua qualità; in caso contrario, la posizione del sedicente intermediario è equiparata, sotto il profilo risarcitorio, a quella dell’organizzatore».

In virtù di queste considerazioni, il Giudice di Pace ha condannato il Tour operator al pagamento della somma di € 400,00 in favore del viaggiatore a titolo di compensazione pecuniaria del disagio subito a causa del ritardo del volo.