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lunedì 26 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: se il segnale stradale non è visibile, la multa è nulla.



Se il segnale stradale che impone un determinato divieto o l’obbligo di adeguarsi ad una determinata regola di circolazione non è pienamente visibile, il trasgressore non può essere sanzionato.
È quanto statuito da una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1367 del 16/06/2017, in accoglimento del ricorso presentato da un’associata della sede reggina della Casa del Consumatore, che si era vista comminare una multa per aver sostato senza esporre il tagliandino in una zona destinata a parcheggio a pagamento.
Era emerso, in particolare, che la conducente del veicolo non avrebbe potuto in alcun modo avvedersi dell’obbligo di pagamento della sosta, in quanto il segnale verticale che prescriveva tale obbligo era occultato dalle foglie di un albero che lo copriva completamente.
Il Giudice di Pace ha precisato che, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale e identificarne il significato, “infatti, i segnali verticali devono essere collocati, chiaramente, in modo che la parte anteriore risulti visibile all’utente della strada”.

giovedì 15 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Gestore del servizio di gas che sospende a fornitura sulla base di consumi contestati e non provati è tenuto a risarcire il danno all'utente.



Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in accoglimento della domanda giudiziale proposta dai legali della sede reggina Casa del Consumatore in materia di energia elettrica e gas (sentenza n. 1115 del 15 maggio 2017).
IL CASO IN BREVE:
Un’associata della Casa del Consumatore aveva constatato che, nonostante avesse sottoscritto un contratto per la fornitura di gas con tariffazione fissa in base alla taglia prescelta, continuava a ricevere fatture di importo ben superiore alla taglia. Ciò l’aveva indotta – dapprima personalmente, poi per il tramite della Casa del Consumatore – a contestare i consumi al Gestore, chiedendo che venissero forniti precisi chiarimenti in merito alle somme ulteriori a lei addebitate.
Il Gestore, di fatto, aveva fornito risposte in ciclostile senza offrire alcun chiarimento, o aveva del tutto omesso di rispondere ai reclami, via via crescenti, che l’associata si vedeva costretta a reiterare instancabilmente. Come se ciò non bastasse, il Gestore – pur in pendenza di contestazione dei consumi fatturati – per ben due volte aveva proceduto al distacco della fornitura di gas. Da ciò, quindi, la necessità di sottoporre la questione all’autorità giudiziaria.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE:
A definizione del giudizio intrapreso, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1115/2017, ha condannato il Gestore del servizio a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo per l’interruzione del servizio, il rimborso delle somme richieste per il distacco e riallaccio della fornitura, oltre che un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Si segnalano alcuni interessanti passaggi della sentenza: “L’utente ha contestato ripetutamente nella fase stragiudiziale, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti e la tariffazione degli stessi e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi. A fronte di tale specifica contestazione [omissis: il Gestore, n.d.r.] avrebbe dovuto produrre le cd fatture del distributore allo scopo di fornire prova della quantità del gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta a quelli in concreto erogati. [omissis: il Gestore, n.d.r.], però, ha mancato di fornire tale prova, non avendo prodotto il documento in questione che certo deve possedere, atteso che la distributrice fattura i costi di distribuzione alla somministrante, sulla scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura. […] L’onere probatorio dell’esatta quantificazione non può che essere attribuito alla convenuta”; in ragione di ciò, prosegue il Giudice di Pace reggino, “la bolletta in esame espone consumi non provati […], con la conseguenza che [omissis: il Gestore, n.d.r.] non ha provato (né allegato a ben vedere) un fatto costitutivo della pretesa creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo). […]. Appare indubbio nel caso in esame che la condotta tenuta dalla convenuta non abbia garantito all’utente sia la trasparenza e la correttezza in merito ai dati e ai parametri utilizzati per il calcolo delle bollette. Detto illecito comportamento ha concretizzato un abuso della posizione dominante della convenuta e come tale ha violato i principi più volte citati sottesi a qualsiasi rapporto contrattuale […] che quindi comporta il diritto dell’utente al risarcimento del danno”.