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venerdì 7 dicembre 2012

Bolletta troppo cara e basso reddito del consumatore: se non vi è il dubbio di anomalie nella rilevazione dei consumi, l’utenza non può essere distaccata né depotenziata



Quando il consumatore, titolare di basso reddito debitamente documentato, lamenti l’errata rilevazione dei consumi da parte del Gestore del servizio elettrico, a causa di fatturazioni di importi superiori al consumo medio riferibile al tipo di utilizzo dell’energia (nella specie, si tratta di uso domestico in un appartamento di medie dimensioni), il Gestore non può pretendere l’immediato pagamento, salvo rimborso da richiedersi in separata sede, della fattura contestata, né può disporre la sospensione/depotenziamento del servizio.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un utente che si era visto recapitare una bolletta dell’importo di € 2.437,11 per i consumi riferibili alla propria unità abitativa. Nella parte motiva dell’ordinanza del 3 dicembre 2012, che ha definito il procedimento d’urgenza, si legge: “[…] Sussiste, poi, il requisito del periculum in mora, giacché la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per uso domestico, e costituisce quindi un servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita primarie. Né si può comunque sostenere nel caso in esame che l’utente potrebbe evitare il distacco o il depotenziamento della stessa tramite il pagamento della somma richiesta, fatta salva la possibilità di agire giudizialmente per ripetere quanto eventualmente versato indebitamente. Invero risulta in concreto documentata (se non l’impossibilità, quanto meno) la rilevante difficoltà per la ricorrente di procedere al pagamento della fattura contestata, posto che in atti vi è l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria del 22.11.2012, dalla quale risulta per la P. nell’anno d’imposta 2011 un reddito di euro 3.897,00. Orbene, è agevole rilevare che l’importo richiesto in fattura, pari ad euro 2.437,11, è pari a quasi 2/3 del reddito annuale (anno 2011) della ricorrente […]”.
Per tali ragioni, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal consumatore, ordinando al Gestore del servizio elettrico il mantenimento dell’erogazione in relazione all’utenza intestata alla parte ricorrente.