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mercoledì 23 gennaio 2019

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la cartella esattoriale va totalmente annullata, anche se in parte risulta valida


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, con cui, ancora una volta, è stata accolta l’azione intrapresa dai legali della Casa del Consumatore nell’interesse di un proprio associato.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato al contribuente una esosa cartella esattoriale, attraverso la quale era richiesto il pagamento di una serie di verbali di accertamento di violazione del codice della strada, risultati non pagati.
L’associato lamentava che prima della cartella esattoriale non avesse ricevuto la notifica delle “buste verdi” contenenti le multe poi iscritte al ruolo esattoriale. Poiché l’omessa notifica del verbale costituisce motivo di nullità della cartella di pagamento successivamente emessa, i legali della Casa del Consumatore impugnavano la cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace.
L’ente impositore che aveva emesso le multe, costituendosi in giudizio, dava prova di avere regolarmente notificato alcuni dei verbali oggetto della cartella esattoriale, per altri, invece, mancava la prova della notifica.
Accogliendo la difesa del contribuente, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 28 dell’8 gennaio 2019, ha proceduto ad annullare l’intera cartella esattoriale, nonostante fosse parzialmente regolare, in quanto «nonostante una parte delle somme è risultata regolarmente portata in riscossione, secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per portare in riscossione il ruolo esattoriale sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, poiché quella in esame non può fondarsi su un titolo giuridicamente valido e, pertanto, deve ritenersi del tutto illegittima».

mercoledì 16 gennaio 2019

Attivazione del servizio elettrico non richiesto: il consumatore non è tenuto a corrispondere alcuna somma anche se ha fruito del servizio.


Segnaliamo una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha accolto l’azione giudiziaria intrapresa dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.
In particolare, l’utente si era vista migrare, senza averne fatto richiesta, dal proprio gestore del servizio elettrico ad un altro, ricevendo una lettera di benvenuto e due esose fatture, che, proprio in ragione dell’accaduto, venivano contestate e non pagate.
Sordo alle richieste dell’utente, il gestore arbitrariamente subentrato nella fornitura della malcapitata, minacciava il distacco e depotenziamento della fornitura, il che imponeva il pagamento delle due fatture e l’immediata richiesta di rientro presso il gestore di provenienza, con conseguente aggravio dei costi di riattivazione del contratto.
Rivoltasi alla Casa del Consumatore, l’utente avviava uno scambio di corrispondenza con il gestore che aveva arbitrariamente acquisito la sua utenza, domandando il rimborso delle fatture pagate, nonché dei costi di rientro presso il gestore di provenienza, ma nessun risultato veniva ottenuto in via bonaria. Per tale motivo, si avviava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, definito con la sentenza n. 2452 del 9 novembre 2018.
Il Giudice di Pace, ritenendo fondata la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha affermato che la condotta tenuta dal gestore del servizio elettrico convenuto «può essere considerata alla stregua di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 206 del 2005», sicché «la parte attrice, consumatore, non era e non è tenuta ad alcuna prestazione patrimoniale in favore della convenuta, trattandosi di fornitura non richiesta». Per tali motivi, il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme pagate nel periodo in cui l’energia elettrica è stata fornita dal gestore subentrato in assenza di contratto, nonché al rimborso degli ulteriori costi sostenuti per il rientro presso il gestore di provenienza e alla rifusione delle spese del giudizio.