Segnaliamo una recentissima
sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, con cui, ancora una volta, è
stata accolta l’azione intrapresa dai legali della Casa del Consumatore
nell’interesse di un proprio associato.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione
aveva notificato al contribuente una esosa cartella esattoriale, attraverso la
quale era richiesto il pagamento di una serie di verbali di accertamento di
violazione del codice della strada, risultati non pagati.
L’associato lamentava che prima
della cartella esattoriale non avesse ricevuto la notifica delle “buste verdi”
contenenti le multe poi iscritte al ruolo esattoriale. Poiché l’omessa notifica
del verbale costituisce motivo di nullità della cartella di pagamento
successivamente emessa, i legali della Casa del Consumatore impugnavano la
cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace.
L’ente impositore che aveva emesso
le multe, costituendosi in giudizio, dava prova di avere regolarmente
notificato alcuni dei verbali oggetto della cartella esattoriale, per altri,
invece, mancava la prova della notifica.
Accogliendo la difesa del
contribuente, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 28 dell’8 gennaio 2019, ha
proceduto ad annullare l’intera cartella esattoriale, nonostante fosse parzialmente
regolare, in quanto «nonostante una parte delle somme è risultata regolarmente
portata in riscossione, secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di
legittimità, per portare in riscossione il ruolo esattoriale sarà necessario
procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, poiché quella in esame non può
fondarsi su un titolo giuridicamente valido e, pertanto, deve ritenersi del
tutto illegittima».