Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

venerdì 26 febbraio 2016

Contratti di investimento finanziario e obblighi di informazione della banca



Si segnala un’interessante sentenza della Corte di Cassazione che, ancora una volta, pone l’accento sulle primarie esigenze del consumatore, quale parte debole nei contratti con i professionisti. Il riferimento è alla sentenza n. 2535 dello scorso 15 febbraio 2016.
Con questa sentenza, la Suprema Corte ha affermato che i contratti di investimento stipulati per il tramite di una banca sono da considerarsi radicalmente nulli, qualora la banca non abbia adeguatamente informato il cliente sui rischi dell’operazione finanziaria, precisando che l’informazione non deve essere offerta per principi generali, ma con espresso e specifico riferimento all’investimento concreto che si va a sottoscrivere. In caso contrario, il contratto di investimento è nullo e le conseguenze della perdita economica ad esso conseguente ricadono sulla banca.
Il caso ha riguardato due investitori che – evidentemente male informati – avevano acquistato delle obbligazioni Cirio poco tempo prima del crac finanziario che ha investito la società. Pronunciandosi sul caso, la Suprema Corte ha stabilito che “La banca intermediaria ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione 'in concreto' sulla natura e le caratteristiche del titolo, il suo emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed eventuali situazioni di grey market o di default. Tali informazioni economiche sono tanto più necessarie laddove il crollo delle obbligazioni è imminente, al momento in cui l'ordine di acquisto è emesso dai clienti”.
Per maggiori informazioni 0965.29805

martedì 23 febbraio 2016

La grande incognita degli interessi applicati nelle cartelle esattoriali Equitalia.



Una delle componenti più gravose delle cartelle esattoriali che Equitalia non manca mai, con puntualità, di recapitare al nostro indirizzo, è rappresentata dagli interessi sui tributi oggetto dell’attività di riscossione.
Ma avete mai capito come vengono calcolati questi interessi? Se la risposta è no, non crediate di essere poco avveduti in materia, in realtà non si comprende mai quali siano i criteri e le basi di calcolo adottate dall’Agente della Riscossione.
Dunque non resta che pagare a scatola chiusa? A quanto pare no. La giurisprudenza si sta muovendo in maniera sempre più conforme nell’affermare, in sintesi, che l’esattore non può pretendere il pagamento di somme che non siano adeguatamente motivate: in altri termini, il contribuente deve essere posto sempre nelle condizioni di sapere cosa paga e se ciò che paga sia corretto o meno, perché, si badi bene, anche se un credito è riportato in una cartella esattoriale può, come non di rado accade, essere inesigibile.
Cosa fare, allora, quando si è destinatari di una cartella Equitalia dal contenuto oscuro? Innanzitutto bisogna leggere con attenzione le voci di pagamento applicate e cercare di capire se esse siano regolari, nel caso in cui vi siano perplessità, la cartella esattoriale va contestata.
Non ci stancheremo mai di ripetervi che, quando siamo destinatari di un atto con cui ci viene chiesto un pagamento ingiusto, non è sufficiente riporlo nel cassetto, limitandosi a non pagarlo: l’atto va impugnato davanti all’autorità giudiziaria competente. Un atto, anche ingiusto, non pagato e non impugnato si cristallizza e diventa dovuto.
Non esitate, dunque, a contattare i nostri sportelli quando ricevete la notifica di una cartella esattoriale dal contenuto poco convincente, siamo a vostra disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:30 presso la nostra sede di Reggio Calabria, Via Torrione n. 42. Se vi è più comodo, inoltre, potete raggiungerci anche al nostro sportello di Melito Porto Salvo, il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:30.
Per maggiori informazioni 0965.29805.

venerdì 19 febbraio 2016

La banca è sempre responsabile dei danni subiti dal consumatore per il malfunzionamento dello sportello bancomat.



È di questi giorni un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 806/2016) che si muove nel solco di una sempre più attenta tutela dei diritti del consumatore.

IL CASO IN BREVE:
Un consumatore si era recato allo sportello bancomat per eseguire un prelievo, ma il macchinario, una volta inserita la tessera, aveva smesso di funzionare. Il cliente della banca aveva comunicato l’accaduto alla banca, ma lo aveva fatto decorse più di quarantott’ore dal fatto (il termine di 48 ore era stabilito dal contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti). La banca non aveva rinvenuto la tessera, ma terze persone, ignote, avevano approfittato della tessera smarrita per prelevare una consistente somma dal conto corrente bancario dello sfortunato consumatore. A fronte di ciò, la banca si era dichiarata non responsabile dell’accaduto e, convenuta in giudizio dal cliente, le era stata data ragione sia in primo grado che in appello. La vicenda è, dunque sfociata nelle aule della Suprema Corte di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE:
La Suprema Corte, ribaltando l’orientamento assunto nei due precedenti gradi di giudizio ha così deciso: Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere.