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lunedì 8 febbraio 2016

Rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia: limiti e decadenza dal diritto

Data la copiosa mole di istanze di rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia, ricordiamo ai nostri associati i limiti e la revoca della dilazione del debito per evitare di incorrere in errori.
Il sistema in vigore in precedenza consentiva al contribuente in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di richiedere la rateazione degli importi affidati all’Agente della riscossione fino ad un massimo di 72 rate mensili. Per effetto delle nuove disposizioni, è oggi possibile presentare istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo chiedendo l’estensione fino a 120 rate mensili, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Ai fini della concessione di tale maggior termine, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Con riferimento al beneficio della rateizzazione oggi, dato il periodo di crisi economica e sociale, la decadenza si realizza in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive e non più con due rate omesse consecutivamente. Pertanto, con il mancato pagamento dell’ottava rata: 
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato.
È bene, pertanto, prestare particolare attenzione al corretto computo delle rate non pagate al fine di non perdere il tanto agognato beneficio della rateizzazione.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.

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