Data la copiosa
mole di istanze di rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia,
ricordiamo ai nostri associati i limiti e la revoca della dilazione del debito
per evitare di incorrere in errori.
Il sistema in
vigore in precedenza consentiva al contribuente in stato di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà di richiedere la rateazione degli importi
affidati all’Agente della riscossione fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Per effetto delle nuove disposizioni, è oggi possibile presentare istanza
di rateazione delle somme iscritte a ruolo chiedendo l’estensione fino
a 120 rate mensili, ove il debitore si trovi, per ragioni
estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Ai fini della
concessione di tale maggior termine, si intende per comprovata e grave
situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
accertata impossibilità per
il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
valutazione
della solvibilità del contribuente in relazione al piano di
rateazione concedibile.
Con riferimento
al beneficio della rateizzazione oggi, dato il periodo di crisi economica e
sociale, la decadenza si realizza in caso di mancato pagamento, nel
corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive e non
più con due rate omesse consecutivamente. Pertanto, con il mancato pagamento
dell’ottava rata:
il
debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione;
l'intero
importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non
può più essere rateizzato.
È bene, pertanto,
prestare particolare attenzione al corretto computo delle rate non pagate al fine di non perdere il
tanto agognato beneficio della rateizzazione.
Per maggiori
informazioni: 0965.29805.
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