È di questi giorni un’interessante
pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 806/2016) che si muove nel solco di una sempre più
attenta tutela dei diritti del consumatore.
IL CASO IN BREVE:
Un consumatore si era recato allo
sportello bancomat per eseguire un prelievo, ma il macchinario, una volta
inserita la tessera, aveva smesso di funzionare. Il cliente della banca aveva
comunicato l’accaduto alla banca, ma lo aveva fatto decorse più di quarantott’ore
dal fatto (il termine di 48 ore era stabilito dal contratto di conto corrente
sottoscritto dalle parti). La banca non aveva rinvenuto la tessera, ma terze
persone, ignote, avevano approfittato della tessera smarrita per prelevare una
consistente somma dal conto corrente bancario dello sfortunato consumatore. A fronte
di ciò, la banca si era dichiarata non responsabile dell’accaduto e, convenuta
in giudizio dal cliente, le era stata data ragione sia in primo grado che in
appello. La vicenda è, dunque sfociata nelle aule della Suprema Corte di
Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE:
La Suprema Corte, ribaltando l’orientamento
assunto nei due precedenti gradi di giudizio ha così deciso: Ai fini della
valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di
utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo
sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta
della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle
misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni,
nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte
del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza
posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata
tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed
assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere.
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