Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

giovedì 8 marzo 2012

PUBBLICI IMPIEGATI: IL T.A.R. CALABRIA (SEZIONE DI REGGIO CALABRIA) RICONOSCE AL LAVORATORE IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE RITENUTE T.F.R.

Si segnala un’importante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria (sent. n. 53 del 18 gennaio 2012), con cui l’organo giudicante ha riconosciuto il diritto dei pubblici impiegati ad ottenere il rimborso delle ritenute in busta paga, operate a titolo di accantonamenti per il trattamento di fine servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La questione è stata originata dal mutamento di regime previdenziale avvenuto in seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122.
IL REGIME NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
Sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull'80% della retribuzione (art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032: "ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva"; la base contributiva è fissata dall'art. 38 del D.P.R. da ultimo citato nell'80% "dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo"). In ordine alla percentuale complessiva della ritenuta, l'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che "Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984".
A decorrere dal 1° gennaio 2011 il regime è sostanzialmente mutato.
L’art. 12, comma 10del citato D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122, testualmente dispone: "con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".
In sintesi: l’accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% (sempre sull'80% della retribuzione), non è più legittimo, atteso che – con il nuovo regime – anche per i dipendenti pubblici l’accantonamento a titolo di Tfr deve essere effettuato secondo i nuovi parametri:
a) nella misura del 6,91% (non più del 9,60% di cui il 7,10% a carico del datore e il 2,5% a carico del dipendente);
b) sull’intera retribuzione (non più sull’80% di essa);
c) per intero a carico del datore di lavoro (così abolendo la ritenuta del 2,5% a carico del lavoratore).
IL RISVOLTO PROBLEMATICO:
Le pubbliche amministrazioni non si sono adeguate al nuovo regime, o meglio, lo hanno fatto solo parzialmente, continuando a prelevare dalla busta paga dei dipendenti la ritenuta del 2,5%. Come sottolineato dal TAR per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria: “la contemporanea applicazione della ‘nuova’ disciplina sul trattamento di fine rapporto da un lato, con il perdurare della ritenuta a carico del dipendente dall'altro, costituirebbe una consistente lesione dell'aspettativa del lavoratore ad un ‘trattamento di fine servizio, comunque denominato’, quanto più possibile assimilabile all'indennità di buonuscita che si sarebbe percepita a legislazione invariata, posto che l'accantonamento a carico dello Stato datore di lavoro non sarebbe effettivamente del 6,91%, ma - nei fatti - del 4,91%, se si considera che, contestualmente, il trattamento economico dei dipendenti verrebbe inciso nella misura del 2,50% sull'80% della retribuzione (e dunque nella misura del 2%, se calcolato sull'intera retribuzione). Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 3 Cost., atteso che la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 Cod. Civ. verrebbe applicata - a parità di retribuzione - in misura deteriore nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.
Peraltro, il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore, a parità di importo, sarebbe determinato da un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a quest'ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza di rapporto d'impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione”.
LA DECISIONE DEL TAR:
Sulla base dei presupposti sopra illustrati, TAR per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso proposto, ha accertato l’illegittimità, a decorrere dall'1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita) e condannato l'Amministrazione Pubblica alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Nessun commento:

Posta un commento