Segnaliamo una recente sentenza
del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha accolto l’azione giudiziaria
intrapresa dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria
nell’interesse di una propria associata.
In particolare, l’utente si era vista
migrare, senza averne fatto richiesta, dal proprio gestore del servizio
elettrico ad un altro, ricevendo una lettera di benvenuto e due esose fatture,
che, proprio in ragione dell’accaduto, venivano contestate e non pagate.
Sordo alle richieste dell’utente,
il gestore arbitrariamente subentrato nella fornitura della malcapitata,
minacciava il distacco e depotenziamento della fornitura, il che imponeva il
pagamento delle due fatture e l’immediata richiesta di rientro presso il
gestore di provenienza, con conseguente aggravio dei costi di riattivazione del
contratto.
Rivoltasi alla Casa del
Consumatore, l’utente avviava uno scambio di corrispondenza con il gestore che
aveva arbitrariamente acquisito la sua utenza, domandando il rimborso delle
fatture pagate, nonché dei costi di rientro presso il gestore di provenienza,
ma nessun risultato veniva ottenuto in via bonaria. Per tale motivo, si avviava
il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, definito con la
sentenza n. 2452 del 9 novembre 2018.
Il Giudice di Pace, ritenendo
fondata la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio
Calabria, ha affermato che la condotta tenuta dal gestore del servizio
elettrico convenuto «può essere considerata alla stregua di una pratica commerciale
scorretta ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 206 del 2005», sicché «la parte
attrice, consumatore, non era e non è tenuta ad alcuna prestazione patrimoniale
in favore della convenuta, trattandosi di fornitura non richiesta». Per tali
motivi, il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del consumatore alla
restituzione di tutte le somme pagate nel periodo in cui l’energia elettrica è
stata fornita dal gestore subentrato in assenza di contratto, nonché al
rimborso degli ulteriori costi sostenuti per il rientro presso il gestore di
provenienza e alla rifusione delle spese del giudizio.
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