Il
gestore telefonico che, anche senza dolo o colpa, attiva all’utente un’utenza
non richiesta, è tenuto a risarcire il danno subito da quest’ultimo, a causa
della violazione della sua privacy e per l’illegittima raccolta e trattamento
dei suoi dati personali.
È
questo, in sintesi, il principio affermato da Giudice di Pace di Reggio
Calabria (sentenza n. 1434/2016), che ha accolto la domanda di risarcimento del
danno spiegata da un associato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria,
per il tramite dei suoi legali, condannando un noto gestore telefonico al
risarcimento del danno subito dall’utente, che, a sua insaputa, si era visto
attivata un’utenza telefonica mobile.
Si
legge, nelle motivazioni della sentenza, che “[Il gestore telefonico, n.d.r.]
abusando indubbiamente della propria posizione dominante, ha violato oltre che
il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c.,
anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato
dall’art. 2, capo 2, lett. e) del D.L.vo 6/9/05 n. 206 (Codice del consumo),
alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti
beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al
risarcimento del danno […]. Il principio di buona fede contrattuale, quindi,
costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera
violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere
un comportamento improntato alla diligente correttezza […]. Sul risarcimento
del danno non patrimoniale […] si deve ritenere che sussistano le condizioni di
risarcibilità di cui all’art. 15 co. 2° D.Lgs. n. 196/03 [la c.d. legge sulla
privacy, n.d.r.]”.
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