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martedì 4 ottobre 2016

Gestore telefonico condannato per violazione della privacy dell'utente



Il gestore telefonico che, anche senza dolo o colpa, attiva all’utente un’utenza non richiesta, è tenuto a risarcire il danno subito da quest’ultimo, a causa della violazione della sua privacy e per l’illegittima raccolta e trattamento dei suoi dati personali.
È questo, in sintesi, il principio affermato da Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1434/2016), che ha accolto la domanda di risarcimento del danno spiegata da un associato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, per il tramite dei suoi legali, condannando un noto gestore telefonico al risarcimento del danno subito dall’utente, che, a sua insaputa, si era visto attivata un’utenza telefonica mobile.
Si legge, nelle motivazioni della sentenza, che [Il gestore telefonico, n.d.r.] abusando indubbiamente della propria posizione dominante, ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato dall’art. 2, capo 2, lett. e) del D.L.vo 6/9/05 n. 206 (Codice del consumo), alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno […]. Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza […]. Sul risarcimento del danno non patrimoniale […] si deve ritenere che sussistano le condizioni di risarcibilità di cui all’art. 15 co. 2° D.Lgs. n. 196/03 [la c.d. legge sulla privacy, n.d.r.].

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