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venerdì 25 settembre 2015

Revoca del bando di gara per il reperimento di 74 unità di personale sanitari dell'Azienda Ospedaliera reggina.

Riportiamo il testo della nota con cui l'Avv. Vincenzo Mangione, legale della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha ottenuto la revoca definitiva del bando con cui l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria di cui alla deliberazione n. 589 del 31 agosto 2015 relativo alla “manifestazione d’interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n. 74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”. 
Si tratta di un importante risultato a garanzia della trasparenza ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione, nell'interesse primario del cittadino. 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 589 del 31.08.2015, pubblicata all’Albo Pretorio in data 02.09.2015 l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria veniva autorizzata all’emissione di un bando di gara per la “manifestazione d’interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n. 74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”. 
Il predetto bando di gara presenta una serie di criticità giuridiche che ne impediscono la sua regolare attuazione.
Premesso che il bando è rivolto “esclusivamente” alle organizzazioni di cui alla Legge n. 266/1991, con palese violazione del principio della libera concorrenza, con lo stesso viene richiesto alle eventuali Organizzazioni di Volontariato partecipanti di mettere a disposizione dell’Azienda Ospedaliera personale volontario (ben 74 unità!!) particolarmente qualificato (art.9 del bando).
Ed infatti, secondo quanto previsto all’art.2 del predetto bando, i volontari dovrebbero svolgere le attività di: “trasporto degenti per motivi diagnostici o terapeutici fuori dalle U.O. di appartenenza; assistenza a persona con handicap, ovvero con particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente; trasporto di farmaci, attrezzature, referti, campioni biologici e quant’altro secondo protocolli prestabiliti; pulizia, riordino di sedie a rotelle, barelle, trasportino per materiale biologico, vassoi e tavoli per i pasti; aiuto all’infermiere nella sistemazione del paziente dopo il rientro dalla Sala Operatoria o da altre U.O.”.
Le attività richieste ai volontari integrano le mansioni normalmente svolte dalla figura dell’Operatore Socio Sanitario, senza che i volontari ne abbiano la qualifica, con l’aggravante che tali attività, così come previsto dal comma 2 dell’art. 2 del bando in esame, debbano essere svolte “secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente”. Tale affermazione già da sola integra uno degli elementi tipici della subordinazione in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre v. Cass. n. 14965/2012; Cass. Sez. Lav. n.7675/2014) l’elemento decisivo di distinzione fra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato va ricercato in un particolare vincolo di natura personale in forza del quale il prestatore d’opera è assoggettato al potere direttivo con conseguente limitazione della sua libertà. A ciò va da aggiungersi l’obbligo di turnazione nelle 24 ore, sempre previsto dal predetto art.2, imposto ai volontari, che si troverebbero a svolgere dei turni obbligati di sei ore, la mattina ed il pomeriggio, e di dodici ore la notte integrando ancor di più quelli che sono gli elementi del lavoro parasubordinato (il rispetto di orari e turni predefiniti), peraltro con rimborsi assolutamente esigui per ogni unità di personale impiegato (€ 15,00 per i turni diurni ed € 20,00 per il turno notturno).
Quanto sopradetto integra, senza ombra di dubbio, i requisiti normativi tipici della subordinazione in quanto non rappresenta altro se non il tipico inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’impresa con individuazione dell’oggetto della prestazione, ovvero le energie lavorative applicate secondo le direttive ed il controllo del datore di lavoro, che si occupa quindi dell’organizzazione del lavoro stesso.   
Ancora, tra i requisiti per l’accesso al rapporto convenzionale viene, tra l’altro, richiesto (art. 3, art. 8 ed art. 12 del bando) di essere in regola con gli adempimenti di natura previdenziale nei confronti “dei soci volontari”. Tale richiesta appare assurda essendo noto che le associazioni di volontariato, in quanto onlus, non hanno alcun obbligo previdenziale nei confronti dei soci volontari, né tantomeno sono dotate di personale dipendente.
Allo stesso modo ai sensi della Legge n. 266/1991, non esiste alcun obbligo per le associazioni di volontariato per quanto concerne il possesso di una qualsivoglia eventuale certificazione di qualità.
Ancora l’art. 6 del bando in oggetto prevede che alla scadenza della convenzione annuale l’aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità delle attività sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore.
Tale previsione è palesemente contra legem in quanto in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 57 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 che espressamente prevede che: “è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.
Il rimborso previsto per ogni volontario impiegato, stante l’esiguità dello stesso, è da ritenersi di natura assolutamente forfettaria, pertanto non è dato comprendere l’obbligo, per l’organizzazione aggiudicatrice, di presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute, essendo sufficiente un semplice report sul numero dei volontari impegnati sui diversi turni.  
Sottacendo volutamente sulle ragioni che spingono codesta Azienda Ospedaliera  all’emanazione di un tale bando, non si può non evidenziare come la figura del volontario esplica le sue funzioni con l’esercizio, appunto volontaristico, di opere di pronto soccorso e di intervento in caso di calamità, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, così come l’opera dei volontari è tesa a rimuovere le cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, promuovendo i diritti primari alla salute, alla vita, alla dignità umana nell’ambito di un progetto di crescita civile della società, ma non può il volontario essere chiamato a sopperire a carenze degli Enti pubblici preposti al corretto funzionamento di un settore fondamentale per l’intera comunità quale quello sanitario.
Per le deduzioni e ragione sopra esposte, e nell’interesse dell’Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia di Reggio Calabria, si chiede che l’Azienda Ospedaliera BMM di Reggio Calabria voglia disporre l’immediata revoca e/o revisione del bando per la“Manifestazione di interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n.74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”, con ogni conseguenza di legge.


A seguito della nota di cui sopra inviata a mezzo pec il giorno 18.09.2015 alla predetta Azienda Ospedaliera, quest’ultima con delibera del Commissario Straordinario n. 709 del 21.09.2015, ha deliberato la revoca definitiva del bando di cui alla deliberazione n. 589 del 31.08.2015.

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