Con sentenza n. 762 del 26 maggio 2015, depositata in
Cancelleria lo scorso 23 giugno, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha
condannato il Gestore di energia elettrica ad un congruo risarcimento del
danno, per aver attivato fraudolentemente un contratto di fornitura senza il
consenso del cliente.
È quanto accaduto ad un’associata della sede reggina
della Casa del Consumatore, che – come spesso accade – si è vista attivare un
contratto di fornitura di energia elettrica da parte di una società che,
tramite propri procacciatori di contratti porta a porta, aveva fraudolentemente
carpito i dati personali della malcapitata, con la scusa di doverle sottoporre
un semplice questionario.
Il Giudice di Pace reggino, in particolare, ha affermato
che “nel caso di specie è stata limitata la libertà di autodeterminazione dell’istante,
la quale […] si è trovata a corrispondere delle somme alla [OMISSIS] a titolo
di corrispettivo per un servizio reso, né richiesto, né voluto […]. Quanto al
danno non patrimoniale, è stato arrecato a parte attrice per aver compromesso
la propria libertà di autodeterminazione contrattuale e utilizzato
illegittimamente i dati personali, attraverso un sotterfugio, in base al quale
è stata costretta a pagare importi non dovuti. In tal caso è stato leso un
diritto inviolabile della persona, tutelato dalla Costituzione che, come tale
va risarcito”.
In ragione di ciò, il Giudice di Pace di Reggio Calabria
ha condannato il Gestore al rimborso di tutte le somme pagate per l’erogazione
del servizio elettrico, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nella
misura di € 660,93, al risarcimento del danno morale (non patrimoniale), nella
misura di € 1.000,00, oltre che al pagamento delle spese legali.
Nessun commento:
Posta un commento