È all’ordine del giorno la realizzazione di transazioni
commerciali “a distanza”, ossia tra soggetti che si trovano in luoghi
differenti e che, quindi, non realizzano la compravendita interfacciandosi
personalmente tra loro. La capillare diffusione di internet e di siti
specializzati nel cosiddetto e-commerce (commercio elettronico) ha portato, nel
corso degli anni, ad una crescita dell’offerta di beni e servizi online, a cui
corrisponde una sempre crescente risposta da parte dei consumatori.
Si tratta di operazioni commerciali ricche di indubbi
vantaggi, quali la vastità della scelta, l’ottimale possibilità di comparazione
dei prezzi, la comodità di ricevere direttamente a casa il prodotto prescelto.
Tuttavia, la facilità e l’immediatezza del sistema d’acquisto “con un semplice
click” spesso induce l’utente ad affrettati ordini d’acquisto, che sfuggono ad
un’adeguata ponderazione tanto dell’effettiva opportunità di eseguire l’ordine,
tanto della reale consistenza e qualità del bene comprato.
È, quindi, per rispondere all’esigenza dell’acquirente di
poter esprimere un legittimo ripensamento della transazione commerciale
realizzata a distanza (non soltanto su internet, ma anche mediante offerte
telefoniche, cataloghi, ecc.), o fuori
dai locali commerciali (ad esempio, vendite porta a porta), che il Codice del
Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) ha previsto la possibilità di esercitare il
diritto di recesso dal contratto di compravendita a distanza, ossia la
possibilità di tornare sui propri passi, senza alcun onere a proprio carico.
Rispondiamo ad alcune delle più frequenti domande che,
solitamente, vengono poste in proposito.
In cosa consiste il diritto di recesso?
Il recesso è la possibilità riconosciuta ad una delle parti della
transazione commerciale (nel caso di cui stiamo parlando, al compratore) di sciogliere
unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutti gli impegni assunti con
esso senza che sia necessario il consenso dell’altra parte (il venditore). Con l’esercizio
del recesso, quindi, la vendita non si realizza: il compratore non acquista e
non diventa proprietario del bene e il venditore non incassa il prezzo.
Il venditore può contestare le ragioni per cui l’acquirente ha deciso
di recedere dal contratto?
No. La scelta di recedere operata dall’acquirente è
insindacabile. L’art. 64 del Codice del Consumo, infatti, prevede che il
consumatore possa recedere dal contratto “senza specificarne il motivo”. È sufficiente,
pertanto, comunicare al venditore la sola volontà di recedere, senza aggiungere
altro a corredo o a sostegno della scelta operata ed il venditore non ha
diritto di chiedere spiegazioni.
Come si esercita il diritto di recesso?
Il consumatore (acquirente) deve comunicare la volontà di
recedere dal contratto attraverso l'invio di una comunicazione scritta alla
sede del professionista (venditore) mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma,
telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive.
La lettera raccomandata può non essere necessaria se il
contratto prevede che il recesso si eserciti mediante la semplice restituzione
al mittente della merce ricevuta.
Entro quando l’acquirente può esercitare il diritto di recesso?
Il Codice del Consumo prevede il termine di dieci giorni per
inviare la comunicazione di recesso. La comunicazione si intende effettuata in
tempo utile se la raccomandata viene consegnata all'ufficio postale accettante
entro il termine previsto (è sufficiente, quindi, che entro il decimo giorno l’acquirente
si rechi all’ufficio postale e consegni la lettera raccomandata, non rilevando,
invece, quando essa venga recapitata effettivamente al venditore). L'avviso di
ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del
diritto di recesso.
Se nel contratto di vendita è previsto un termine inferiore
per l’esercizio del diritto di recesso, tale clausola è da considerarsi senz’altro
illegittima e il consumatore avrà, comunque, diritto di recedere nel termine
previsto dal Codice del Consumo.
A partire da quando si deve calcolare la decorrenza dei dieci giorni
per l’esercizio del diritto di recesso?
Il Codice del Consumo, all’art. 65, prevede varie ipotesi:
Per i contratti d’acquisto
stipulati fuori dai locali commerciali (ad esempio vendite porta a porta), si
distinguono due eventualità:
a) se il venditore
fornisce al compratore l’informazione sulla possibilità e sulle modalità di esercizio
del diritto di recesso (ai sensi dell’art. 47 del Codice del Consumo), il
termine di dieci giorni decorre:
1. Se il consumatore ha sottoscritto una nota d’ordine, dalla sottoscrizione;
2. Se il consumatore non ha sottoscritto la nota d’ordine, ma
abbia visionato il prodotto o gliene siano state illustrate le qualità, dal
momento in cui l’acquirente riceve l’informazione sul diritto di recesso;
3. Se l’acquisto è fatto senza la presenza del venditore,
dal momento del ricevimento del prodotto;
4. Se è stata illustrata o mostrata dal professionista merce
diversa da quella oggetto del contratto, dal momento del ricevimento della
merce.
b) se il venditore non fornisce l’informazione sulla possibilità
e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso (ai sensi dell’art. 47 del
Codice del Consumo), il termine non sarà più di dieci giorni, ma di sessanta
giorni, se oggetto dell’acquisto sono dei beni (ad esempio, un’aspira polvere,
un televisore, un set di pentole, un telefono cellulare, ecc.), decorrenti dal
giorno del loro ricevimento; di novanta giorni, se oggetto dell’acquisto sono
dei servizi (ad esempio, la fornitura di energia elettrica, linea telefonica,
ecc.) dal giorno della conclusione del contratto.
Per le vendite a
distanza (ad esempio, online o su catalogo), si distinguono, ancora una volta,
le due ipotesi appena viste per le vendite fuori dai locali commerciali:
a) se il venditore fornisce al compratore le informazioni
previste dall’art. 52 del Codice del Consumo (dati identificativi del
professionista, caratteristiche del prodotto, prezzo, recesso, spese di
consegna, modalità di pagamento, ecc.), il termine di dieci giorni decorre:
1. Per i beni, dal giorno del ricevimento della merce o dal
giorno in cui siano state fornite le informazioni sul diritto di recesso (se
fatto successivamente alla conclusione del contratto e, comunque, entro tre
mesi);
2. Per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto
o dal giorno in cui siano state fornite le informazioni sul diritto di recesso
(se fatto successivamente alla conclusione del contratto e, comunque, entro tre
mesi).
b) se il venditore non fornisce le informazioni sul diritto
di recesso di cui all’art. 52 del Codice del Consumo, o non ha trasmesso in
supporto cartaceo – o altro supporto chiesto dal compratore – la conferma delle
informazioni medesime e di quelle ulteriori previste dall’art. 53 (l’esistenza
della garanzia e le modalità di assistenza), il termine non sarà più di dieci
giorni, ma di sessanta giorni, se oggetto dell’acquisto sono dei beni,
decorrenti dal giorno del loro ricevimento; di novanta giorni, se oggetto dell’acquisto
sono dei servizi, decorrenti dal giorno della conclusione del contratto.
Esistono spese o oneri per l’esercizio del diritto di recesso a carico
del consumatore?
Nessuna penale e nessuna spesa possono essere addebitate all’acquirente
che decide di recedere, neanche le spese di spedizione della merce, sostenute
dal venditore (sul punto si ricorda, tra le altre, un’importante pronuncia
della Corte di Giustizia CE – Sez. IV del 15 aprile 2010, n. 511). Se il
contratto lo prevede espressamente, il consumatore potrà essere tenuto al
pagamento delle sole spese di spedizione indietro al venditore della merce già
recapitata.
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