Non sempre esercitare
vittoriosamente un’azione giudiziale diretta all’annullamento della cartella
esattoriale è garanzia di aver, finalmente, archiviato il problema. C’è il
rischio, infatti, che quella stessa cartella esattoriale che eravamo riusciti a
fare annullare torni a bussare alla nostra porta e che – per assurdo – possiamo
trovarci costretti a pagarla.
Ciò può accedere quando l’annullamento
della cartella esattoriale viene ottenuto dal contribuente sul presupposto dell’esistenza
di un vizio “formale”, ossia quando la cartella esattoriale viene annullata dal Giudice non per ragioni riguardanti la pretesa economica avanzata dall’agente della
riscossione (ad esempio l’aver già pagato il tributo per cui viene emessa la
cartella), ma per difetti ulteriori che riguardano il mancato rispetto delle
regole formali che l’agente della riscossione è tenuto a seguire per l’emissione
e la notificazione della cartella stessa.
In una recente sentenza, la
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (sent. n. 16370 del 26 settembre 2012)
ha dichiarato legittima la cartella esattoriale rinotificata al contribuente
dopo che quest’ultimo ne aveva ottenuto l’annullamento per vizi riguardanti la
notifica della stessa. In altri termini, la Corte di Cassazione ha stabilito
che l’annullamento della cartella esattoriale per un vizio di notifica (ottenuto,
cioè, perché l’agente della riscossione non ha rispettato le norme che
disciplinano le modalità attraverso cui provvedere al recapito della cartella al suo destinatario) non impedisce che l’agente
della riscossione possa nuovamente notificare la stessa cartella al
contribuente, rispettando, stavolta, le norme di legge sul procedimento di
notificazione.
A seguire, il testo integrale della
sentenza.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE
TRIBUTARIA
[omissis]
sentenza
[omissis]
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso notificato
all'AGENZIA delle ENTRATE, alla s.p.a. GERIT ("subentrata...al
concessionario... Monte dei Paschi di Siena spa, giusta cessione di...
specifico ramo d'azienda") ed alla s.p.a. Monte dei Paschi di Siena
("dante causa" della spa GERIT), D.P. A. - premesso che "con
ricorso del 9 giugno 2003" ha impugnato la "cartella di pagamento...
emessa per gli anni 1979-1980..., riguardante... iscrizione a ruolo a fronte di
dichiarazione integrativa ex L. 7 agosto 1982, n. 516", denunciando
(a) "l'inesistenza del presupposto della riscossione promossa con
l'impugnata cartella" ("stante il suo precedente annullamento" con
"sentenza n. 763/02/02" della medesima CTP) e (b) "la carenza di
motivazione della... stessa" -, in forza di tre motivi, chiede di cassare
la sentenza n. 975/40/05 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(depositata il 30 maggio 2006) che ha disatteso il suo appello.
La s.p.a. GERIT e l'Agenzia
instano per il rigetto dell'impugnazione.
La s.p.a. Monte dei Pachi di
Siena non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. La Commissione Tributaria
Regionale ha disatteso l'impugnazione osservando:
- "la violazione dell'art.
39 c.p.c., comma 1", ("per omesso rispetto del principio del ne bis
in idem") è "insussistente... in quanto con il ricorso dell'otto
agosto 2002 si contestava esclusivamente la validità della notificazione della
cartella su cui si controverte" mentre "con il ricorso datato 10
giugno 2003 che si è concluso con la sentenza qui appellata, viene contestata
l'insussistenza del presupposto impositivo per l'avvenuto annullamento del
ruolo con la... sentenza 763/02/02, nonchè per carenza di
motivazione";
- "condivide pienamente
quanto statuito dai giudici di prime cure" in ordine al "merito della
pretesa tributaria" ("che... deriva dalla liquidazione delle imposte
della dichiarazione integrativa ex L. n. 516 del 1982, che ha trovato
conferma nel giudizio della Corte di Cassazione") perchè "il
ruolo" ("che è un atto di esclusiva emanazione dell'amministrazione
finanziaria") "ha la funzione di titolo esecutivo per esigere il
diritto a percepire una somma di denaro, che si manifesta nei confronti del
contribuente tramite la notifica della cartella di pagamento che viene emessa,
invece, dal concessionario della riscossione": "poichè con la
sentenza n. 763/02/02 è stata annullata la cartella per vizio della relata di
notifica,... non per questo può pretendersi... l'annullamento del carico
fiscale di cui al ruolo emesso dall'amministrazione finanziaria, che... è
perfettamente legittimo"; "conseguentemente, persistendo
l'obbligazione tributaria e poichè nei termini per la notifica, bene ha fatto il
concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento";
- "la censura" di
"immotivazione della cartella" è "infondata" in quanto
"l'atto... contiene gli elementi essenziali per conoscere il carico
fiscale" ("ben noto alla... contribuente, poichè originato da un
giudizio di Cassazione promosso dalla stessa parte e che l'ha vista
soccombente");
- "è inconferente nel
caso... il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del...
2005, dato che la dichiarata incostituzionalità ha riguardato il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 25, per le cartella di pagamento delle imposte liquidate ai
sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis".
2. La D.P. censura la
decisione con tre motivi:
(1) con il primo la
contribuente denunzia "violazione o falsa applicazione del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 10, 25, 26, 49 e 50, del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 21, degli artt. 475, 476 e 479 c.p.c.,
e dei principi che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità
dell'atto impositivo e del titolo esecutivo posto a base della
riscossione", chiedendo, "a norma dell'art. 366 bis c.p.c.", di
"valutare se... sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento
riemessa e rinotificata...in presenza del suo pregresso annullamento...
sentenziato dal giudice tributario con statuizioni ancora cogenti rese in un
antecedente processo tuttora pendente..., senza che il primo esemplare della
stessa cartella sia mai stato annullato dal... concessionario e se, comunque,
incorra nella violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973,
artt. 10, 25, 26, 49 e 50, del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 21, degli arti. 475, 476 e 479 c.p.c., e dei... principi giuridici
che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell'atto
impositivo e del titolo esecutivo, la sentenza...che dichiari valida e
legittima la suddetta cartella";
(2) con l'altro motivo la
ricorrente denunzia "insufficiente o contraddicono motivazione... sul
fatto controverso e decisivo riguardante l'illegittima rinnovazione della
cartella di pagamento in dispregio al suo annullamento giudiziale" nonchè "violazione
o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell'art. 132
c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e dell'art. 111 Cost.",
sostenendo che l'affermazione del giudice di appello di "condivide(re)
pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure", con la sola
aggiunta ("aggiungendo solo") che "bene" avrebbe
"fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento",
è:
- "contraddittoria",
laddove ritiene "legittima la nuova notificazione di un atto che nel
contempo si ammette essere inesistente... perchè già annullato dal...
giudice";
- "insufficiente",
perchè "non ha... spiegato gli specifici motivi sui quali avrebbe basato
tale consenso" e non ha esplicitato "perchè ha ritenuto prive di
rilievo le opposte deduzioni" di essa "appellante".
In sintesi ("agli effetti
dell'art. 366 bis c.p.c."), la ricorrente:
- afferma che "le sopra
esposte considerazioni spiegano le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza di motivazione della sentenza gravata la rende inidonea a
giustificare la decisione assunta sul fatto... riguardante l'arbitraria
rinnovazione della cartella di pagamento in presenza del suo annullamento
sentenziato dal giudice tributario in un... precedente processo";
- chiede ("quesito")
"se... sia comunque nulla o illegittima, perla... violazione delle citate
norme...,la sentenza di appello che sul predetto fatto controverso si sia
limitata a richiamare...la pronuncia di primo grado dichiarando di
condividerla...";
(3) con l'ultima doglianza, la
D.P. lamenta "violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del
1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 12", nonchè "insufficiente motivazione... sul
fatto controverso e decisivo riguardante l'inadeguatezza della motivazione
della cartella di pagamento", concluse con il "quesito"
"se...sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento totalmente
priva di motivazione sia sulle ragioni della sua riemissione e rinotificazione
in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale, sia sugli estremi del
precedente accertamento posto a suo preteso fondamento e se, comunque, incorra
nella violazione o falsa applicazione" delle norme suddetta "la
sentenza... che giudichi valida e legittima una siffatta motivazione della
cartella".
3. Il ricorso deve essere
respinto.
A. L'infondatezza dei primi
due motivi da scrutinare congiuntamente perchè attinenti alla medesima
questione - discende dal rilievo che (come pacifico) il giudice tributario ha
dichiarato inesistente e/o nulla non già la cartella od il ruolo
"individuale" in essa racchiuso ma soltanto la notificazione della
stessa, ovverosia non l'atto (cartella di pagamento) in sè ma l'attività di
trasmissione di tale atto al destinatario.
Questa Corte, invero (Cass.,
trib., 27 febbraio 2009 n. 4760), specificamente esaminando il "rapporto
tra... notificazione e... atto notificando", ha già chiarito (dopo ampia
disamina delle conferenti disposizioni) che "la mancanza della notificazione
di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua
esistenza" in quanto "gli altri amministrativi d'imposizione
tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue
peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben
distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase
integrativa della sua efficacia": il vizio della notificazione di un atto
tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la
preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto
sul'"esistenza" dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa
da quel vizio.
La precisazione della
(apparentemente ovvia) differenza tra atto e sua notificazione, nel caso,
assume univoco valore dirimente atteso che le argomentazioni svolte dalla
ricorrente (per la quale: "la cartella... vale anche come notificazione
del relativo ruolo che costituisce titolo esecutivo... e perciò, in quanto
tale, non può essere duplicata al di fuori dei casi... previsti dall'art. 476
c.p.c."; "l'espropriazione forzata richiede la valida esistenza del
titolo esecutivo, costituito dal ruolo..., nonchè la sua preventiva e rituale
notificazione al debitore mediante la cartella di pagamento... che è
appositamente abilitata...a valere "anche come notificazione del ruolo
ossia quale notificazione del titolo esecutivo"; "finchè pende
l'originario giudizio... promosso dal debitore contro la prima cartella di
pagamento e nell'ambito del quale quest'ultima è stata... annullata, il
concessionario...è tenuto a rispettare la pronuncia di annullamento... senza
potersi...
arrogare il potere... di
rinnovare e rinotificare... l'atto annullato dall'autorità giudiziaria";
"unica iniziativa perseguibile dal concessionario... per emendare errori
commessi... non può che consistere nel preventivo annullamento della cartella
impugnata...
prima della decisione
giudiziale") si fondano su di una inaccettabile unificazione dell'atto e
della sua notificazione: il rinnovo solo della sua notifica, come intuitivo,
non importa l'emissione di una "nuova" cartella di pagamento (essendo
l'atto identico, come riconosce anche la contribuente), donde l'inconferenza
del richiamo alla unicità ed alla non duplicabilità ("è unico e non può
essere duplicato") del "titolo esecutivo" di "diritto
comune" perchè tali caratteri non vengono disconosciuti nè alterati dal
mero rinnovo della (sola) notificazione, neppure per il titolo esecutivo detto.
B. La doglianza relativa
all'assunta "inadeguatezza della motivazione" della cartella - per
mancanza ("priva") delle "ragioni della sua riemissione e
rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale" -,
una volta esclusa (giusta le considerazioni innanzi esposte) la ravvisabilità,
nel caso, di una "riemissione" della cartella stessa, non ha pregio
atteso che, come la "notificazione" di un atto, anche la sua
"rinotificazione" non richiede la presenza (quindi l'esplicazioni) di
"ragioni" giustificative, discendendo le stesse dalla univoca, unica
funzione svolta dalla notificazione, ossia (come detto) di portare l'atto nella
sfera di conoscibilità del destinatario perchè possa produrre gli effetti suoi
propri (di cristallizzazione della pretesa tributaria per decorso dei termini
di impugnazione o anche di soia provocano ad opponendum).
4. Per la sua totale
soccombenza la ricorrente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere
alle parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate
(nella misura indicata in dispositivo) tenuto conto del valore della
controversia nonchè dell'attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
Nessun provvedimento, invece,
deve essere adottato in favore della spa Monte dei Paschi di Siena perchè la
stessa non ha svolto nessuna attività in sede di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (duemila-seicento/00), di
cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre spese generali ed
accessori di legge, in favore della spa GERIT, ed in Euro 4.000,00
(quattro-mila/00), oltre spese prenotate a debito, in favore dell'Agenzia.
Così deciso in Roma, il 9
luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il
26 settembre 2012
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