Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la n. 783 del 9 giugno 2022), con cui è stato accolto il ricorso proposto dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore e disposto l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada per superamento del limite di velocità rilevato tramite apparecchiatura autovelox.
In particolare, il Giudice di
Pace ha riconosciuto fondata l’eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla
nullità insanabile della notifica del verbale, in quanto eseguita tramite posta
elettronica certificata attraverso un dominio non risultante dai pubblici
registri destinati a raccogliere gli indirizzi pec della Pubblica
Amministrazione.
La normativa in materia di
notifiche telematiche, sempre più diffuse negli ultimi anni, impone che si
appresta ad utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni
ufficiali, destinate ad avere valore legale, deve utilizzare un indirizzo pec
che sia, appunto, ufficiale, ossia iscritto nei registri pubblici predisposti
a livello nazionale.
Il Giudice di pace, pertanto, ha
stabilito che la notifica è da considerarsi “inesistente” (quindi non sanabile
per raggiungimento dello scopo neanche attraverso la proposizione del ricorso)
«allorché la notifica non sia effettuata o sia effettuata in modo non previsto
dalla normativa», cosicché «l’invio di atti proveniente da indirizzi di posta
elettronica certificata non presenti nei Pubblici Registri deve considerarsi
pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile alla Polizia
Municipale del Comune di Reggio Calabria».
Un risultato, quello ottenuto,
che oltre ad avere sollevato il ricorrente dall’obbligazione di pagamento della
sanzione amministrativa, gli consente anche di recuperare i punti della patente
decurtati in conseguenza della discussa violazione.
Nessun commento:
Posta un commento