Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la n. 336 del 15 marzo 2021), con cui è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da un’associata della Casa del Consumatore di Reggio Calabria contro un la Società gestrice di una carta di credito.
L’associata, in particolare,
aveva subìto la sottrazione fraudolenta, ad opera di ignoti, di una ingente
somma di denaro, utilizzata per l’acquisto di monete informatiche in Estonia.
Sporta denuncia alle Forze di P.S., la titolare della carta aveva provveduto a
chiedere alla Società finanziaria il rimborso del maltolto, richiesta rifiutata
anche a seguito di formale diffida inviata per il tramite dei legali della Casa
del Consumatore di Reggio Calabria.
La vicenda, dunque, è sfociata
in sede giudiziaria e si è conclusa con la sentenza con cui il Giudice di Pace
di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta nell’interesse dell’associata,
condannando la Società convenuta al rimborso delle somme indebitamente
sottratte, oltre interessi.
In particolare, il Giudice
reggino ha precisato che l’emittente della carta di credito, come ogni
operatore che agisce nel mercato bancario e finanziario, ha l’obbligo di
adottare la massima diligenza nella gestione degli strumenti di pagamento e
informatici messi a disposizione della clientela, adottando tutte le misure
idonee a prevenire intrusioni da parte di terzi che possano appropriarsi delle
credenziali e, quindi, del denaro del cliente. Quando, pertanto, viene eseguita
una transazione a mezzo carta di credito che il titolare disconosce, «è
onere della Banca o del prestatore del sevizio provare o che il pagamento sia
stato effettivamente autorizzato dall’utilizzatore, ovvero che debba
riconoscersi concretamente in capo allo stesso una colpa grave nella custodia
della carta o del codice pin», sicché «nel caso di operazioni
effettuate con strumenti elettronici (ad es. home banking), spetta all’istituto
di credito/prestatore del servizio verificare la riconducibilità delle stesse
alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’ “accorto banchiere”. L’eventuale
uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio
professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile
con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle
operazioni suddette alla volontà del correntista».
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