Sapevate che le compagnie aeree sono tenute a corrispondere per legge al passeggero nei casi di cancellazione del volo, ritardo aereo, perdita di coincidenza o comunque di negato imbarco sul volo prenotato una somma di danaro variabile dai 250,00 ai 600,00 euro?
La normativa applicabile è quella prevista dal Regolamento Europeo n. 261/04, che individua i limiti di applicabilità ed i casi in cui il passeggero ha diritto ad ottenere la c.d. "compensazione pecuniaria" nei limiti dell’importo indicato in precedenza.
A mero titolo esemplificativo, avrà diritto ad ottenere il pagamento di un importo di 250,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria, il passeggero che ha subito la cancellazione del proprio volo da Reggio Calabria a Milano, allorquando il vettore non sia nelle condizioni di dimostrare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (ad esempio, avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, cause tecniche e scioperi) o il passeggero sia stato informato della cancellazione con il termine di preavviso previsto dalla normativa e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo.
L'importo della compensazione pecuniaria sarà più elevato a seconda della distanza tra la località di partenza e quella di destinazione e sorge allorché si registri un ritardo di tre ore o superiore.
Qualora vi troviate in uno dei casi in cui si applica il Regolamento 261/04, sarà possibile trasmettere al Vettore aereo un reclamo finalizzato ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista per il vostro caso. Ricevuto il reclamo, il Vettore dovrà fornire opportuno riscontro entro e non 40 giorni, decorsi i quali sarà possibile avviare la conciliazione presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.