Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

mercoledì 15 giugno 2022

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la notifica telematica del verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada è da considerarsi inesistente se l’indirizzo pec del mittente non è presente nei pubblici registri


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la
n. 783 del 9 giugno 2022), con cui è stato accolto il ricorso proposto dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore e disposto l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada per superamento del limite di velocità rilevato tramite apparecchiatura autovelox.


In particolare, il Giudice di Pace ha riconosciuto fondata l’eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla nullità insanabile della notifica del verbale, in quanto eseguita tramite posta elettronica certificata attraverso un dominio non risultante dai pubblici registri destinati a raccogliere gli indirizzi pec della Pubblica Amministrazione.

La normativa in materia di notifiche telematiche, sempre più diffuse negli ultimi anni, impone che si appresta ad utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni ufficiali, destinate ad avere valore legale, deve utilizzare un indirizzo pec che sia, appunto, ufficiale, ossia iscritto nei registri pubblici predisposti a livello nazionale.

Il Giudice di pace, pertanto, ha stabilito che la notifica è da considerarsi “inesistente” (quindi non sanabile per raggiungimento dello scopo neanche attraverso la proposizione del ricorso) «allorché la notifica non sia effettuata o sia effettuata in modo non previsto dalla normativa», cosicché «l’invio di atti proveniente da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti nei Pubblici Registri deve considerarsi pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria».

Un risultato, quello ottenuto, che oltre ad avere sollevato il ricorrente dall’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, gli consente anche di recuperare i punti della patente decurtati in conseguenza della discussa violazione.

giovedì 2 dicembre 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Tour Operator è responsabile del ritardo aereo anche nel caso in cui affermi di essere stato semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

 


Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria in tema di responsabilità del Tour Operator per il ritardo aereo.

LA VICENDA IN BREVE:

Un associato alla sede reggina della Casa del Consumatore, tramite i legali dell’Associazione, aveva convenuto in giudizio il Tour Operator al quale si era rivolto per l’acquisto dei biglietti aerei relativi ad un viaggio all’estero, per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria per l’ipotesi di ritardo nei voli.

Era, infatti, accaduto, che il suo volo di rientro in Italia dall’estero fosse stato posticipato di oltre dieci ore rispetto all’orario di partenza previsto, costringendolo ad un’estenuante attesa al gate aeroportuale.

Il Tour Operator, costituendosi in giudizio, aveva contestato il diritto del passeggero, declinando ogni responsabilità, soprattutto perché, a suo dire, il suo ruolo nella vicenda si era limitato a quello di semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE:

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1673/2021 del 29 novembre 2021, ha accolto la domanda del viaggiatore, affermando che il Tour Operator non può considerarsi esente da responsabilità per il grave disagio subìto dal viaggiatore, se non offrendo la prova tangibile che il ritardo del volo sia dipeso da “circostanze eccezionali” in alcun modo evitabili, e, conseguentemente, di aver fatto tutto il possibile per rispettare gli impegni contrattuali. Ha, inoltre, rilevato il Giudice che il fatto che il Tour Operator si dichiarasse semplice intermediario e non organizzatore del viaggio, non è circostanza decisiva, proprio perché il Codice del Turismo pone sullo stesso piano – sotto il profilo della responsabilità – l’intermediario e l’organizzatore, a meno che non risulti «dai documenti di viaggio, che l’intermediario abbia fatto constare la sua qualità; in caso contrario, la posizione del sedicente intermediario è equiparata, sotto il profilo risarcitorio, a quella dell’organizzatore».

In virtù di queste considerazioni, il Giudice di Pace ha condannato il Tour operator al pagamento della somma di € 400,00 in favore del viaggiatore a titolo di compensazione pecuniaria del disagio subito a causa del ritardo del volo.

 

venerdì 4 giugno 2021

Tribunale di Reggio Calabria: illegittimo il recupero dei pagamenti indebiti da parte dell'INPS in assenza di dolo del pensionato


Non è raro che l’INPS comunichi ai beneficiari di pensioni o assegni sociali di aver erroneamente corrisposto in loro favore dei ratei mensili o importi superiori rispetto a quelli dovuti. Quando ciò accade, l’Ente previdenziale chiede al pensionato/beneficiario della prestazione la restituzione del pagamento indebito, assegnando un termine per il pagamento, decorso il quale, molto spesso, procede direttamente al recupero delle somme detraendole – anche un po’ al mese – dalle rate della pensione o dell’assegno sociale che continua a corrispondere.

È bene, però, sapere che l’INPS non può procedere incondizionatamente al recupero del così detto “indebito pensionistico” o “indebito assistenziale”; può farlo solo in presenza di determinate condizioni, tra cui, principalmente, la presenza del “dolo” del beneficiario della prestazione. Il dolo consiste in un comportamento tenuto dal percettore della prestazione pensionistica o assistenziale idoneo a far cadere in errore l’Istituto previdenziale: si pensi, ad esempio, al beneficiario della pensione di invalidità, che spetta solo a chi percepisca un reddito personale inferiore ad un determinato importo, che ometta di comunicare all’INPS un incremento dei propri redditi tale da far venire meno il diritto alla pensione stessa.

In assenza di dolo, quindi, l’INPS non ha diritto di recuperare le somme pagate in eccesso, anche se esse risultino effettivamente non dovute; in altri termini, se l’INPS paga una prestazione non dovuta per un errore proprio, a cui il beneficiario della prestazione non ha contribuito in alcun modo, le somme indebite pagate restano definitivamente acquisite da chi le ha ricevute.

A tal proposito, segnaliamo una recentissima sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria (la n. 1193 del 03/06/2021), con cui è stato accolto il ricorso presentato dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata, a cui l’INPS, per errori di calcolo, aveva corrisposto, tra il 2015 e il 2019, la pensione di invalidità in misura superiore a quella dovuta. Investito della questione, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l’INPS alla restituzione di tutte le somme già prelevate per il recupero dell’indebito, in virtù del fatto che «atteso che l’ente previdenziale non ha allegato che la percipiente versi in dolo, l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, non consente all’Istituto la ripetizione di quanto erogato prima del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, sicché l’indebito non era ripetibile e l’INPS va condannato a restituire l’importo che ha già recuperato».

 

venerdì 19 marzo 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la Società che ha emesso la carta di credito è responsabile della frode informatica subita dal cliente ad opera di terzi


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la n. 336 del 15 marzo 2021), con cui è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da un’associata della Casa del Consumatore di Reggio Calabria contro un la Società gestrice di una carta di credito.

L’associata, in particolare, aveva subìto la sottrazione fraudolenta, ad opera di ignoti, di una ingente somma di denaro, utilizzata per l’acquisto di monete informatiche in Estonia. Sporta denuncia alle Forze di P.S., la titolare della carta aveva provveduto a chiedere alla Società finanziaria il rimborso del maltolto, richiesta rifiutata anche a seguito di formale diffida inviata per il tramite dei legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria.

La vicenda, dunque, è sfociata in sede giudiziaria e si è conclusa con la sentenza con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta nell’interesse dell’associata, condannando la Società convenuta al rimborso delle somme indebitamente sottratte, oltre interessi.

In particolare, il Giudice reggino ha precisato che l’emittente della carta di credito, come ogni operatore che agisce nel mercato bancario e finanziario, ha l’obbligo di adottare la massima diligenza nella gestione degli strumenti di pagamento e informatici messi a disposizione della clientela, adottando tutte le misure idonee a prevenire intrusioni da parte di terzi che possano appropriarsi delle credenziali e, quindi, del denaro del cliente. Quando, pertanto, viene eseguita una transazione a mezzo carta di credito che il titolare disconosce, «è onere della Banca o del prestatore del sevizio provare o che il pagamento sia stato effettivamente autorizzato dall’utilizzatore, ovvero che debba riconoscersi concretamente in capo allo stesso una colpa grave nella custodia della carta o del codice pin», sicché «nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (ad es. home banking), spetta all’istituto di credito/prestatore del servizio verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’ “accorto banchiere”. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista».

venerdì 30 ottobre 2020

Chiarimenti sulla sentenza della Corte di Cassazione in materia di TARI


 A fronte delle quotidiane richieste di chiarimento che riceviamo, riteniamo sia nostro dovere informare correttamente i nostri associati sulla reale portata dell’insistente notizia che circola in questi giorni online circa una sentenza della Corte di Cassazione  dello scorso mese di settembre (la n. 19767/2020), che dichiarerebbe che, in caso di disservizi nella raccolta dei rifiuti, la TARI sarebbe dovuta in misura ridotta o, addirittura, non sarebbe dovuta.

Le cose non stanno così come si legge online. La Cassazione ha affrontato la questione del diritto alla riduzione del tributo con riguardo a due ipotesi specifiche:

a) Il caso in cui i rifiuti vengano conferiti nei cassonetti e l’abitazione del contribuente sia collocata ad una certa distanza chilometrica dal cassonetto stesso, nel qual caso si ha diritto ad una riduzione;

b) Il caso in cui, pur essendo attivo all’interno del Comune il servizio di raccolta questo non venga svolto. In tale seconda ipotesi – che sembrerebbe quella più vicina alla situazione contingente che viviamo in città da qualche tempo – la Cassazione prevede che debba riconoscersi il diritto ad una riduzione della TARI (mai l’esenzione totale) solo se: b.1) si tratta di vaste aree urbane, delle dimensioni, ad esempio, di un intero quartiere, in cui non viene svolto mai il servizio di raccolta e, pertanto, gli abitanti sono costretti a provvedere autonomamente con un servizio proprio e a proprie spese al conferimento dei rifiuti; b.2) ci si venga a trovare in una situazione di emergenza sanitaria ufficialmente dichiarata con un provvedimento dell’Autorità Sanitaria.

Nel caso che riguarda la città di Reggio Calabria, per quanto il disservizio sia grave e sotto gli occhi di tutti, non si ricade in nessuna delle ipotesi appena descritte, perché non è attivo in nessuna zona un servizio privato di smaltimento dei rifiuti a spese dei residenti e perché l’Autorità Sanitaria locale sino ad oggi non è mai intervenuta adottando un provvedimento formale che dichiari una situazione di emergenza sanitaria in città.

Questo il motivo per cui, sino ad oggi, sconsigliamo ai nostri associati di presentare ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria per richiedere il ricalcolo (men che meno l’esenzione) dal pagamento della TARI: il rischio di perdere in giudizio è elevatissimo, con la conseguenza che il contribuente si ritroverebbe gravato non soltanto del tributo dovuto, ma anche dell’obbligo di pagamento delle spese del giudizio.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci, dal lunedì al venerdì, al numero 0965.29805.

mercoledì 23 gennaio 2019

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la cartella esattoriale va totalmente annullata, anche se in parte risulta valida


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, con cui, ancora una volta, è stata accolta l’azione intrapresa dai legali della Casa del Consumatore nell’interesse di un proprio associato.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato al contribuente una esosa cartella esattoriale, attraverso la quale era richiesto il pagamento di una serie di verbali di accertamento di violazione del codice della strada, risultati non pagati.
L’associato lamentava che prima della cartella esattoriale non avesse ricevuto la notifica delle “buste verdi” contenenti le multe poi iscritte al ruolo esattoriale. Poiché l’omessa notifica del verbale costituisce motivo di nullità della cartella di pagamento successivamente emessa, i legali della Casa del Consumatore impugnavano la cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace.
L’ente impositore che aveva emesso le multe, costituendosi in giudizio, dava prova di avere regolarmente notificato alcuni dei verbali oggetto della cartella esattoriale, per altri, invece, mancava la prova della notifica.
Accogliendo la difesa del contribuente, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 28 dell’8 gennaio 2019, ha proceduto ad annullare l’intera cartella esattoriale, nonostante fosse parzialmente regolare, in quanto «nonostante una parte delle somme è risultata regolarmente portata in riscossione, secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per portare in riscossione il ruolo esattoriale sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, poiché quella in esame non può fondarsi su un titolo giuridicamente valido e, pertanto, deve ritenersi del tutto illegittima».

mercoledì 16 gennaio 2019

Attivazione del servizio elettrico non richiesto: il consumatore non è tenuto a corrispondere alcuna somma anche se ha fruito del servizio.


Segnaliamo una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha accolto l’azione giudiziaria intrapresa dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.
In particolare, l’utente si era vista migrare, senza averne fatto richiesta, dal proprio gestore del servizio elettrico ad un altro, ricevendo una lettera di benvenuto e due esose fatture, che, proprio in ragione dell’accaduto, venivano contestate e non pagate.
Sordo alle richieste dell’utente, il gestore arbitrariamente subentrato nella fornitura della malcapitata, minacciava il distacco e depotenziamento della fornitura, il che imponeva il pagamento delle due fatture e l’immediata richiesta di rientro presso il gestore di provenienza, con conseguente aggravio dei costi di riattivazione del contratto.
Rivoltasi alla Casa del Consumatore, l’utente avviava uno scambio di corrispondenza con il gestore che aveva arbitrariamente acquisito la sua utenza, domandando il rimborso delle fatture pagate, nonché dei costi di rientro presso il gestore di provenienza, ma nessun risultato veniva ottenuto in via bonaria. Per tale motivo, si avviava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, definito con la sentenza n. 2452 del 9 novembre 2018.
Il Giudice di Pace, ritenendo fondata la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha affermato che la condotta tenuta dal gestore del servizio elettrico convenuto «può essere considerata alla stregua di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 206 del 2005», sicché «la parte attrice, consumatore, non era e non è tenuta ad alcuna prestazione patrimoniale in favore della convenuta, trattandosi di fornitura non richiesta». Per tali motivi, il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme pagate nel periodo in cui l’energia elettrica è stata fornita dal gestore subentrato in assenza di contratto, nonché al rimborso degli ulteriori costi sostenuti per il rientro presso il gestore di provenienza e alla rifusione delle spese del giudizio.