Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
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giovedì 4 giugno 2026

Tribunale di Reggio Calabria: riconosciuta la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno irregolare


Importante risultato ottenuto dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria in favore di una propria associata, che ha visto accolte le proprie ragioni dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di appello (sentenza n. 986 del 04/06/2026).

La vicenda riguardava il pagamento di un assegno che, secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, era stato originariamente consegnato privo di alcuni elementi essenziali e non avrebbe dovuto essere incassato. Nonostante la correntista avesse segnalato tempestivamente alla banca la situazione, denunciando possibili irregolarità e chiedendo il blocco del titolo, l’istituto aveva comunque dato corso al pagamento.

Riformando integralmente la decisione di primo grado, il Tribunale ha affermato che il disconoscimento della compilazione successiva dell’assegno era pienamente valido e che non era necessario proporre querela di falso. I giudici hanno inoltre evidenziato come la banca non abbia rispettato gli obblighi di particolare diligenza richiesti agli operatori professionali del settore, omettendo di rilevare anomalie che avrebbero dovuto indurre a ulteriori verifiche.

Secondo la sentenza, l’istituto di credito era già a conoscenza delle contestazioni mosse dalla cliente e avrebbe potuto accertare l’irregolarità del titolo, evitando così l’incasso. Per tali ragioni è stata accertata la responsabilità della banca, condannata alla restituzione della somma indebitamente addebitata.

La pronuncia rappresenta un significativo riconoscimento della tutela del consumatore e ribadisce il principio secondo cui gli intermediari bancari sono tenuti a operare con elevati standard di diligenza, soprattutto in presenza di segnalazioni che facciano emergere possibili anomalie o utilizzi irregolari degli strumenti di pagamento.

venerdì 19 marzo 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la Società che ha emesso la carta di credito è responsabile della frode informatica subita dal cliente ad opera di terzi


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la n. 336 del 15 marzo 2021), con cui è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da un’associata della Casa del Consumatore di Reggio Calabria contro un la Società gestrice di una carta di credito.

L’associata, in particolare, aveva subìto la sottrazione fraudolenta, ad opera di ignoti, di una ingente somma di denaro, utilizzata per l’acquisto di monete informatiche in Estonia. Sporta denuncia alle Forze di P.S., la titolare della carta aveva provveduto a chiedere alla Società finanziaria il rimborso del maltolto, richiesta rifiutata anche a seguito di formale diffida inviata per il tramite dei legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria.

La vicenda, dunque, è sfociata in sede giudiziaria e si è conclusa con la sentenza con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta nell’interesse dell’associata, condannando la Società convenuta al rimborso delle somme indebitamente sottratte, oltre interessi.

In particolare, il Giudice reggino ha precisato che l’emittente della carta di credito, come ogni operatore che agisce nel mercato bancario e finanziario, ha l’obbligo di adottare la massima diligenza nella gestione degli strumenti di pagamento e informatici messi a disposizione della clientela, adottando tutte le misure idonee a prevenire intrusioni da parte di terzi che possano appropriarsi delle credenziali e, quindi, del denaro del cliente. Quando, pertanto, viene eseguita una transazione a mezzo carta di credito che il titolare disconosce, «è onere della Banca o del prestatore del sevizio provare o che il pagamento sia stato effettivamente autorizzato dall’utilizzatore, ovvero che debba riconoscersi concretamente in capo allo stesso una colpa grave nella custodia della carta o del codice pin», sicché «nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (ad es. home banking), spetta all’istituto di credito/prestatore del servizio verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’ “accorto banchiere”. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista».

martedì 27 settembre 2016

Estinzione anticipata del finanziamento: vi hanno rimborsato proprio tutto?



Non accade di rado che un contratto di finanziamento venga estinto in anticipo dal debitore.
Ciò accade quando, ad esempio, abbiamo a disposizione una discreta somma di denaro che ci consenta di chiudere in anticipo il prestito che abbiamo contratto in passato, così da liberarci dell’assillo della fastidiosa rata mensile.
Non tutti sanno, tuttavia, che in ipotesi di questo tipo la banca o la finanziaria deve rimborsarci un bel gruzzoletto, pari agli interessi non ancora maturati e a quelle commissioni e spese varie che gravano sul nostro contratto e che contribuiscono a far lievitare l’importo da rimborsare.
L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, al primo comma, prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Non sempre le società nostre creditrici sono a tal punto diligenti da inserire nel conto estintivo del nostro finanziamento tutte le voci di rimborso a cui abbiamo diritto: in tali casi è possibile pretenderne la restituzione di tutto quanto ci spetta in proporzione alle rate non ancora scadute al momento dell’estinzione anticipata. È necessario, quindi, inviare una diffida al nostro creditore e, se questi fa orecchie da mercante o rifiuta di rimborsare il dovuto, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario, che più volte è stato chiamato a pronunciarsi su casi del genere, riconoscendo al consumatore la piena soddisfazione dei propri diritti.

giovedì 23 giugno 2016

Relazione Casa del Consumatore - Consumer Lab Monte dei Paschi di Siena “E-COMMERCE: SICUREZZA DELLE PIATTAFORME E DIRITTI DEL CONSUMATORE”. Reggio Calabria 22/06/2016.



Si è tenuto ieri, nell’ambito del Consumer-Lab Monte dei Paschi di Siena, un incontro a Reggio Calabria a cui La Casa del Consumatore è stata chiamata a partecipare nella veste di relatore.
Il tema del laboratorio, che ha visto un’ampia e viva partecipazione da parte degli utenti e di professionisti del settore bancario e commerciale, è stato quello del “E-COMMERCE: SICUREZZA DELLE PIATTAFORME E DIRITTI DEL CONSUMATORE”.
Riportiamo di seguito i punti salienti della relazione della sede reggina della Casa del Consumatore:

“Una delle conseguenze dello sviluppo e della diffusione capillare di internet è, senza dubbio, la proliferazione degli scambi commerciali a distanza, ossia l’acquisto di beni e servizi su siti dedicati all’e-commerce.
Se è vero che la possibilità di eseguire transazioni commerciali con un click rappresenta una grande comodità per l’utente, è altrettanto vero che tali transazioni commerciali rappresentano un rischio molto alto per il consumatore, rispetto al quale il Legislatore italiano si è mostrato decisamente sensibile e prudente.
Prima di addentrarci sui principali diritti del consumatore nell’ambito dei contratti a distanza (dunque, anche nell’e-commerce), è bene fare un passo indietro e dare una definizione al concetto di “consumatore”, al fine di meglio comprendere la ratio delle disposizioni normative che ne garantiscono una particolare protezione.
La legge italiana definisce “consumatore” la persona fisica che conclude con un “professionista” determinati affari, acquistando beni o servizi che non sono destinati all’esercizio di un’attività d’impresa. Già valutando le parti del rapporto contrattuale, ci rendiamo conto che il contratto con il consumatore è di per sé un contratto sbilanciato: da un lato, infatti, abbiamo un privato, una persona comune, che ha necessità di acquistare un bene o un servizio, dall’altro vi è un professionista, ossia un imprenditore, una società, che gestisce un’attività di impresa e perciò dispone di strumenti di conoscenza del mercato ben superiori rispetto al consumatore. In altri termini, il rapporto tra consumatore e professionista e gestito ad armi impari. Se solo lo volesse, il professionista potrebbe raggirare facilmente il consumatore a proprio esclusivo vantaggio.
Ecco perché la legge italiana presta una particolare attenzione alla figura del consumatore, dettando una serie di tutele e garanzie ferree, aventi lo scopo di riportare equilibrio in un rapporto contrattuale che nasce di per sé sbilanciato.
Fatta tale breve premessa, in questa sede focalizzeremo l’attenzione nelle tutele che la legge prevede a favore del consumatore nell’ambito dei contratti a distanza, dunque, anche nell’e-commerce, concentrandoci sulle norme specificamente dettate dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), recentemente modificato (nel 2014) proprio nella parte dedicata alle garanzie nel commercio a distanza.
LE CLAUSOLE VESSATORIE:
Una delle principali tutele del consumatore, valevoli per tutti i contratti, non solo quelli a distanza, riguarda la disciplina della nullità di quelle particolari clausole contrattuali che creano uno squilibrio tra le parti del contratto: per fare solo alcuni esempi, sono considerate vessatorie le clausole che limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista per l’ipotesi di inadempimento di quest’ultimo, che prevedano la possibilità per il professionista di trattenere la caparra versata dal consumatore, senza prevedere che il professionista sia tenuto al doppio della caparra per l’ipotesi di rifiuto a concludere il contratto o recesso, che prevedono l’applicazione di penali, che limitano il diritto di recesso del consumatore, che fissano come foro competente a decidere le controversie uno diverso da quello in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
In tutte queste ipotesi e in altre previste dall’art. 33 del Codice del Consumo, la clausola è nulla se non viene data la prova da parte del professionista che essa è stata appositamente e separatamente sottoscritta dal consumatore: ciò in quanto la doppia e separata sottoscrizione è ritenuta strumento adeguato al fine di consentire al consumatore di prestare particolare attenzione al contenuto della clausola separatamente sottoscritta, proprio in quanto potenzialmente per lui svantaggiosa.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA:
Partendo proprio dal presupposto dell’inevitabile difetto di conoscenze del consumatore rispetto al professionista, il Codice del Consumo prevede che, nei contratti a distanza, il professionista debba assolvere ad alcuni fondamentali obblighi informativi, e che lo debba fare “in maniera chiara e comprensibile” e, per l’ipotesi che si tratti di società estera che intrattenga scambi commerciali in Italia, “in lingua italiana”.
Alcune delle informazioni a cui è tenuto il professionista nei contratti a distanza sono quelle relative alle caratteristiche principali dei beni o servizi venduti, all’identità del professionista (e al suo indirizzo, telefono, fax e e-mail), al prezzo complessivo dei beni o servizi acquistati, che deve essere sempre comprensivo delle imposte e delle spese di spedizione, consegna e postali, alle modalità di pagamento, all’indicazione del termine entro cui il professionista si impegna a consegnare, alle modalità di esercizio del diritto di recesso; deve, inoltre, essere fornito un promemoria dell’esistenza della garanzia legale e di conformità, nonché di eventuali condizioni di assistenza post-vendita, deve, ancora, essere indicato se esista la possibilità di servirsi di modalità extra-giudiziali di risoluzione di eventuali controversie.
La riforma del Codice del Consumo del 2014 (D.Lgs. n. 21/2014) ha previsto che tutte le suddette informazioni e le altre indicate nell’art. 49 del Codice del Consumo, debbano essere fornite per iscritto e su supporto cartaceo, se richiesto dal consumatore. Ciò significa che, ad esempio, i frequenti verbal ordering effettuati telefonicamente in occasione, ad esempio, della stipula di un contratto telefonico o di energia elettrica, in cui l’operatore telefonico legge all’utente le condizioni di contratto, invitandolo a prestare il proprio consenso, non sono in alcun modo idonei ad assolvere gli obblighi informativi di cui agli artt. 49 e 50 del Codice del Consumo: anche il contratto stipulato telefonicamente, infatti, vincola il consumatore solo dopo che questi abbia firmato e accettato per iscritto l’offerta (art. 51, co. 6, D.Lgs. n. 206/2005).
TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI ACQUISTATI:
Il professionista che vende a distanza, ha l’obbligo di consegnare la merce al consumatore “senza ritardo ingiustificato” e comunque entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Se il professionista non adempie a tale obbligo, il consumatore avrà l’onere di invitarlo ad eseguire la consegna entro un termine supplementare; se neppure detto termine viene rispettato, il consumatore avrà diritto a risolvere il contratto e a richiedere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo/inadempimento.
Il consumatore non è tenuto a offrire il termine supplementare di consegna in tre ipotesi: 1) se il professionista ha espressamente rifiutato la consegna; 2) se il termine di consegna era da considerarsi essenziale, in base alle circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto; 3) se il consumatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, ha informato il professionista che il termine di consegna doveva considerarsi essenziale (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di acquisto di alcuna strumentazione necessaria alla realizzazione di una festa in una data determinata).
IL FORO COMPETENTE:
Una fondamentale garanzia del consumatore è rappresentata dal foro competente a dirimere le controversie tra consumatore e professionista: l’art. 66-bis del Codice del Consumo indica la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio.
Si tratta di una tutela affatto secondaria. Si pensi al grave disagio che patirebbe un consumatore di Trapani se dovesse far causa in Trentino Alto-Adige ad un professionista di Bolzano, che si è reso inadempiente del contratto stipulato: è evidente i costi e le difficoltà per accedere allo strumento giudiziale sarebbero certamente tali da scoraggiare le iniziative del consumatore.
Non a caso, al riguardo, si rammenta quanto pocanzi detto: la previsione di un foro diverso da quello del consumatore nel contratto con il professionista, integrerebbe un’ipotesi di clausola vessatoria.
IL DIRITTO DI RECESSO O RIPENSAMENTO:
In questa relazione, per ultimo è stato lasciato l’argomento che forse maggiormente suscita interesse nell’ambito dei contratti a distanza, ossia il diritto di recesso esercitabile dal consumatore dopo aver aderito ad un contratto a distanza o, comunque, fuori dai locali commerciali senza dover fornire al professionista alcuna motivazione della sua scelta.
La ragione di una previsione del genere risiede, ancora una volta, nell’esigenza di accordare una particolare protezione al consumatore: come già detto in premessa, acquistare beni o servizi online è, certamente, molto comodo e semplice, ma proprio tale semplicità e immediatezza nell’acquisto può indurre il consumatore meno avveduto a operare scelte poco ragionate. Pentirsene è un suo diritto.
Il diritto di recesso, che comporta come effetto lo scioglimento del contratto e quindi il venir meno degli obblighi dallo stesso discendenti (come, ad esempio, il pagamento del prezzo per il bene o per il servizio originariamente voluto dal consumatore), deve essere esercitato entro il termine di quattordici giorni che decorrono o dalla data di conclusione del contratto – nel caso di contratto di servizi (quali ad esempio la fornitura telefonica o di pay tv) – o dalla data di consegna del bene, ove si tratti di contratti di vendita.
Il professionista è obbligato ad informare il consumatore dell’esistenza di tale diritto in suo favore. In mancanza di questa informazione, il termine di recesso non sarà più di quattordici giorni bensì di dodici mesi in aggiunta agli iniziali quattordici giorni. Se, diversamente, questa informazione viene resa al consumatore nel corso del rapporto, ecco che il termine di quattordici giorni comincerà a decorrere proprio dalla data in cui questa informazione è stata data.
Il consumatore esercita il diritto di recesso inviando al professionista una dichiarazione – che deve essere esplicita – di voler recedere dal contratto. Tale dichiarazione può essere scritta a forma libera oppure compilando il modulo allegato allo stesso codice del consumo.  A tal riguardo occorre precisare che il recesso va esercitato per iscritto posto che l’onere della prova relativa all’esercizio di tale diritto grava sul consumatore. Il professionista può tuttavia fornire al consumatore la possibilità di compilare ed inviare il modulo di recesso on line, dando, a sua volta, al consumatore la conferma di ricevimento del documento.
Una volta esercitato il diritto di recesso, il professionista deve restituire al consumatore tutti i pagamenti, incluse le spese di spedizione, che nel frattempo abbia ricevuto (ciò entro il termine di quattordici giorni dall’avvenuta conoscenza del recesso). Se il contratto aveva per oggetto anche la consegna di beni, il consumatore è tenuto a restituirli e dall’altro lato il professionista può rifiutare di rimborsare al consumatore quanto da lui medio tempore pagato se quest’ultimo non fornisce quantomeno la prova dell’avvenuta spedizione della merce. I beni andranno restituiti dal consumatore al professionista o al terzo da lui incaricato entro quattordici giorni dalla data in cui ha esercitato il recesso.
Attesa la particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di un contratto a distanza, il legislatore ha previsto, tuttavia delle eccezioni all’esercizio del diritto di recesso escludendo che lo stesso possa essere per l’appunto esercitato dal consumatore ove, ad esempio, il contratto avesse ad oggetto la fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati o beni soggetti al rischio della deterioramento o di una rapida scadenza. Attesa la natura particolarmente composita dell’elenco dei contratti in cui non è possibile esercitare il diritto di recesso in esame, si ritiene opportuno rimandare alla lettura dell’art. 59 del Codice del Consumo”.