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La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
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mercoledì 16 gennaio 2019

Attivazione del servizio elettrico non richiesto: il consumatore non è tenuto a corrispondere alcuna somma anche se ha fruito del servizio.


Segnaliamo una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha accolto l’azione giudiziaria intrapresa dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.
In particolare, l’utente si era vista migrare, senza averne fatto richiesta, dal proprio gestore del servizio elettrico ad un altro, ricevendo una lettera di benvenuto e due esose fatture, che, proprio in ragione dell’accaduto, venivano contestate e non pagate.
Sordo alle richieste dell’utente, il gestore arbitrariamente subentrato nella fornitura della malcapitata, minacciava il distacco e depotenziamento della fornitura, il che imponeva il pagamento delle due fatture e l’immediata richiesta di rientro presso il gestore di provenienza, con conseguente aggravio dei costi di riattivazione del contratto.
Rivoltasi alla Casa del Consumatore, l’utente avviava uno scambio di corrispondenza con il gestore che aveva arbitrariamente acquisito la sua utenza, domandando il rimborso delle fatture pagate, nonché dei costi di rientro presso il gestore di provenienza, ma nessun risultato veniva ottenuto in via bonaria. Per tale motivo, si avviava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, definito con la sentenza n. 2452 del 9 novembre 2018.
Il Giudice di Pace, ritenendo fondata la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha affermato che la condotta tenuta dal gestore del servizio elettrico convenuto «può essere considerata alla stregua di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 206 del 2005», sicché «la parte attrice, consumatore, non era e non è tenuta ad alcuna prestazione patrimoniale in favore della convenuta, trattandosi di fornitura non richiesta». Per tali motivi, il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme pagate nel periodo in cui l’energia elettrica è stata fornita dal gestore subentrato in assenza di contratto, nonché al rimborso degli ulteriori costi sostenuti per il rientro presso il gestore di provenienza e alla rifusione delle spese del giudizio.

giovedì 15 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Gestore del servizio di gas che sospende a fornitura sulla base di consumi contestati e non provati è tenuto a risarcire il danno all'utente.



Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in accoglimento della domanda giudiziale proposta dai legali della sede reggina Casa del Consumatore in materia di energia elettrica e gas (sentenza n. 1115 del 15 maggio 2017).
IL CASO IN BREVE:
Un’associata della Casa del Consumatore aveva constatato che, nonostante avesse sottoscritto un contratto per la fornitura di gas con tariffazione fissa in base alla taglia prescelta, continuava a ricevere fatture di importo ben superiore alla taglia. Ciò l’aveva indotta – dapprima personalmente, poi per il tramite della Casa del Consumatore – a contestare i consumi al Gestore, chiedendo che venissero forniti precisi chiarimenti in merito alle somme ulteriori a lei addebitate.
Il Gestore, di fatto, aveva fornito risposte in ciclostile senza offrire alcun chiarimento, o aveva del tutto omesso di rispondere ai reclami, via via crescenti, che l’associata si vedeva costretta a reiterare instancabilmente. Come se ciò non bastasse, il Gestore – pur in pendenza di contestazione dei consumi fatturati – per ben due volte aveva proceduto al distacco della fornitura di gas. Da ciò, quindi, la necessità di sottoporre la questione all’autorità giudiziaria.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE:
A definizione del giudizio intrapreso, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1115/2017, ha condannato il Gestore del servizio a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo per l’interruzione del servizio, il rimborso delle somme richieste per il distacco e riallaccio della fornitura, oltre che un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Si segnalano alcuni interessanti passaggi della sentenza: “L’utente ha contestato ripetutamente nella fase stragiudiziale, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti e la tariffazione degli stessi e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi. A fronte di tale specifica contestazione [omissis: il Gestore, n.d.r.] avrebbe dovuto produrre le cd fatture del distributore allo scopo di fornire prova della quantità del gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta a quelli in concreto erogati. [omissis: il Gestore, n.d.r.], però, ha mancato di fornire tale prova, non avendo prodotto il documento in questione che certo deve possedere, atteso che la distributrice fattura i costi di distribuzione alla somministrante, sulla scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura. […] L’onere probatorio dell’esatta quantificazione non può che essere attribuito alla convenuta”; in ragione di ciò, prosegue il Giudice di Pace reggino, “la bolletta in esame espone consumi non provati […], con la conseguenza che [omissis: il Gestore, n.d.r.] non ha provato (né allegato a ben vedere) un fatto costitutivo della pretesa creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo). […]. Appare indubbio nel caso in esame che la condotta tenuta dalla convenuta non abbia garantito all’utente sia la trasparenza e la correttezza in merito ai dati e ai parametri utilizzati per il calcolo delle bollette. Detto illecito comportamento ha concretizzato un abuso della posizione dominante della convenuta e come tale ha violato i principi più volte citati sottesi a qualsiasi rapporto contrattuale […] che quindi comporta il diritto dell’utente al risarcimento del danno”.

lunedì 18 novembre 2013

C-MOR: istruzioni su una nuove voce nelle bollette dei energia elettrica diretta a pesare sulle tasche dei consumatori

Riportiamo dal Blog del Consumatore:

Il Tar della Lombardia “grazia” chi cambia operatore. Il nuovo fornitore non potrà più chiedere gli
arretrati.
Sistema indennitario addio. È questo l’effetto dirompente per il mercato dell’energia, della recentissima sentenza n. 683/2013 del TAR Lombardia che, in accoglimento del ricorso presentato da Edison contro l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e l’Acquirente Unico (AU), ha annullato alcune delibere dell’Autorità che avevano istituito e regolamentato il cd. sistema indennitario.
Il sistema, introdotto dal 2009 ed entrato effettivamente a regime nel 2012, era mirato a combattere il fenomeno del “turismo energetico”, espediente usato da alcuni clienti che, sfruttando le opportunità offerte dal mercato liberalizzato dell’energia, si spostavano da un fornitore all’altro senza pagare le ultime bollette, prima di rischiare l’interruzione della fornitura.
Il Sistema Indennitario era teso a ridurre o annullare il fenomeno, dal momento che per effetto di esso il nuovo fornitore era tenuto a richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore, con una voce in bolletta denominata C-MOR.
In caso di mancato pagamento del C-MOR, il nuovo fornitore aveva facoltà di interrompere la fornitura, anche se i consumi in corso venivano regolarmente pagati dal cliente.
Il sistema funzionava grazie ad un complesso sistema informatico gestito dall’Acquirente Unico e si risolveva nell’obbligo di pagamento di vecchie morosità in capo ai fornitori subentranti.
Edison aveva denunciato al TAR che il sistema così concepito entrava nella sfera di contratti tra privati in un mercato liberalizzato, oltre ad avvantaggiare Enel(intervenuta nel procedimento a sostegno dell’Autorità), che da ex monopolista è l’azienda che, per effetto della liberalizzazione del mercato, subisce la maggiore perdita di clienti.
Il sistema comportava inoltre pesanti costi gestionali per gli operatori e non pareva davvero efficace a combattere il turismo energetico, a causa della lentezza di attivazione delle procedure (che permetteva nel frattempo ai clienti scorretti di cambiar ulteriormente il fornitore) e della possibilità di recuperare solo l’ammontare delle ultime due bollette insolute.
Il TAR ha giudicato il Sistema Indennitario al di fuori delle attribuzioni dell’Autorità, che avrebbe violato i principi della liberalizzazione ed ecceduto i propri poteri di regolazione sostituendosi alla libera volontà delle parti.
Quali effetti potrebbe avere questa decisione sulla bolletta degli italiani?
Intervistato dal Secolo XIX di Genova (v. articolo uscito domenica 24 marzo 2013),Giovanni Ferrari, avvocato genovese presidente dell’associazione nazionale di consumatori Casa del Consumatore, non si è risparmiato una stoccata all’Autorità:“è paradossale che dopo tre anni di lavoro e sviluppo di complessi sistemi informativi costati agli italiani milioni di euro, tutto sia andato in fumo perché l’Autorità ha esorbitato le proprie competenze. Sono valutazioni preliminari che andrebbero fatte con più attenzione”.
“Quanto agli effetti della sentenza”, aggiunge Ferrari “mi aspetto un intervento immediato dell’Autorità, che deve bloccare l’inserimento della voce C-mor in tutte le prossime bollette. Per quelle non ancora pagate, ritengo che il fornitore non possa più pretenderne il pagamento integrale, comprensivo del C-mor”.

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DI LUGLIO 2013
Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione del Tar di cui si parla nell’articolo. Quindi il C-MOR può nuovamente essere richiesto dal vostro nuovo fornitoreper debiti verso il vecchio fornitore (solo però le ultime due bollette non pagate).

venerdì 14 settembre 2012

Energia elettrica e gas: occhio alle offerte commerciali!

Un gran numero di utenti si rivolge alla nostra sede per avere assistenza in materia di controversie con i gestori del servizio di erogazione di energia elettrica e gas. Assai spesso i nostri assistiti sono vittime di veri e propri raggiri, rispetto ai quali abbiamo più volte sollecitato l'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sempre molto attenta ed attiva nel dare risposta ai reclami sottoposti al suo vaglio.

Dal Blog del Consumatore riportiamo un interessante articolo che aiuta a stare in guardia rispetto alle sempre nuove ed ingannevoli pratiche commerciali adottate da alcune società che gestiscono il servizio elettrico e di distribuzione del gas.

Le tecniche di vendita di contratti di luce e gas telefoniche o porta a porta sono purtroppo spesso molto aggressive, tanto che molti clienti, soprattutto anziani, vangono spesso indotti a cambiare fonritore anche se non lo vorrebbero e sulla base di promesse poi non mantenute.
Le tecniche “furbe” stanno però diventando non solo aggressive ma anche delle vere e proprie truffe. E’ di questi giorni la notizia che in Toscana vari cittadini sono stati contattati al telefono da persone (per lo più giovani e straniere) che cercano di farsi comunicare i dati del cliente da una bolletta, spacciandosi per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La loro telefonata inizia proprio con la presentazione: «Buongiorno, qui è l’Autorità per l’energia e il gas. Dato che nei mesi scorsi i gestori hanno aumentato illecitamente le tariffe, i cittadini hanno diritto, dal primo novembre, a uno sconto del 25% sulla bolletta. Può fornirmi i dati dei suoi ultimi pagamenti per la luce e per il gas?”.
Ma ovviamente è una trappola, per quanto ben congegnata. «Si tratta di un comportamento illecito, di persone che utilizzano impropriamente il nome della nostra Istituzione – ha commentato il direttore consumatori dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Alberto Grossi al Tirreno. – L’Autorità infatti non fa e non ha mai fatto telefonate di questo tipo ai consumatori e invitiamo chiunque le riceva a fare molta attenzione, a non dare informazioni sui propri dati ed eventualmente a segnalarcelo al nostro numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore, oltre che denunciarlo alle Autorità competenti».
Nel frattempo l’Autorità ha fatto partire la cd. black list, ossia l’elenco dei venditori con maggior numero di contratti non richiesti. Insieme agli obblighi di verifica a carico dei venditori e il rafforzamento del Codice di condotta commerciale, la black list è uno dei principali interventi di regolazione approvati dall’Autorità per l’energia per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti, con misure di prevenzione, di ripristino e di stretto monitoraggio a tutela dei clienti.
Fra le novità di maggiore rilievo – adottate dopo un ampio processo di consultazione condiviso con i rappresentanti dei consumatori e degli operatori – l’introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati porta a porta o al telefono: le società di vendita dovranno telefonare al cliente o inviargli un’apposita lettera, per acquisire la conferma dell’effettiva volontà di aderire all’offerta. Con questa procedura, in sostanza, sono i venditori a dover  provare l’assenso al contratto.
Il provvedimento prevede anche un rafforzamento delle attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti e l’avvio di procedure sanzionatorie nei casi di violazione.
Per segnalazioni o richieste di assistenza potete contattare il nostro numero unico 848 78 78 38.

martedì 15 marzo 2011

Sanzionata EXERGIA

Riportiamo da Casa del Consumatore.it una notizia che ci sembra particolarmente significativa:


Forniture avviate senza contratto

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inflitto una sanzione da 780 mila euro alla società Exergia.
La società ha infatti tenuto una condotta irregolare per quanto riguarda la procedura di switching, ossia quel procedimento attraverso il quale il consumatore cambia fornitore. Sembra che la società, senza aver prima stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica, abbia indebitamente richiesto l’accesso alla rete di distribuzione.
Con questo comportamento Exergia ha ostacolato e impedito la normale esecuzione dei contratti da parte dei venditori regolarmente titolari della fornitura, danneggiando così anche i clienti/consumatori stessi che si sono ritrovati a dover sopportare una doppia fatturazione.
Proprio a seguito delle numerosissime segnalazioni da parte degli utenti, l’Autorità ha intimato ad Exergia di provvedere allo storno delle fatture indebitamente emesse e alla restituzione di somme eventualmente corrisposte.
Per quanto riguarda i rapporti con i venditori ostacolati, la società pare che abbia già proposto e concluso accordi transattivi con almeno metà di questi.