Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
Visualizzazione post con etichetta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Mostra tutti i post

giovedì 5 aprile 2012

Sanzionata Tiscali


Si segnala una delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui è stata riconosciuta in capo a Tiscali SpA l’adozione di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. Tiscali, in particolare è stata sanzionata al pagamento dell’importo di € 100.000,00 per non aver dato corso alle richieste di cessazione della fornitura – tramite rete fissa – di servizi di telefonia e/o navigazione in Internet continuando ad emettere fatture, dando mandato a legali esterni al fine di indurre i consumatori ad effettuare il relativo pagamento.
Tutti i consumatori che hanno subìto tali vessazioni da parte della Tiscali SpA hanno diritto a richiedere indennizzo e risarcimento dei danni subiti. Allo stesso modo, per quei consumatori che hanno corrisposto a Tiscali delle somme non dovute, hanno pieno diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato. Per maggiori informazioni, potete contattarci allo 0965/29805 o via mail a casadelconsumatore.rc@gmail.com.

mercoledì 11 gennaio 2012

Multata Italia-Programmi.net

Riportiamo dal Blog del Consumatore:



Buone notizie per le vittime di italia-programmi.net: l’Antitrust ha sanzionato per pratiche commerciali scorrette la società che gestisce il sito, la ormai famosaEstesa Limited con sede alle Seychelles per un totale di 1.500.000 euro.
Il tanto atteso provvedimento è stato emesso al termine di un’istruttoria avviata dall’Autorità nel mese di giugno 2011 a seguito di numerosissime segnalazioni da parte dei consumatori.
La sanzione comminata alla Estesa Limited è stata così ripartita:
- 500.000 euro per l’omissione ingannevole che ha indotto i consumatori a ritenere gratuiti servizi in realtà offerti a pagamento;
- 500.000 euro per aver ostacolato l’esercizio legittimo del diritto di recesso nel termine di 10 giorni previsto dal Codice del Consumo per i contratti negoziati a distanza;
- 500.000 euro per l’aggressività delle minacce rivolte ai consumatori di ricorre ad azioni legali, con maggiori oneri, in caso di mancato pagamento della somma richiesta.
Ripercorriamo insieme l’iter seguito dalla società per ingannare i malcapitati utenti della rete.
Tutto cominciava con la ricerca tramite motori come Google di software notoriamente disponibili gratuitamente sul web (es. Skype, Avira, Open Office, Adobe Acrobat Reader, ecc.), anche digitando accanto al nome del programma la parola “gratis” o “gratuito”.
In questo modo si approdava al sito www.italia-programmi.net e cliccando prima sulla scritta “SCARICALO SUBITO” e poi su “Registrati ora e scarica”, appariva un form da compilare con i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, email e telefono) al fine di poter effettuare il download. A lato e con scarsa evidenza grafica (in grigio su sfondo bianco e con caratteri di dimensione molto piccola) erano riportate le condizioni contrattuali, tra cui il costo del servizio. Ciononostante, nessun dato relativo a strumenti di pagamento veniva richiesto. A questo punto, con un clic su un’unica casella, si finiva per accettare le condizioni generali di vendita (indicata con il semplice acronimo CGV) ed consentire il trattamento dei propri dati personali. Pochi minuti dopo la registrazione, il cliente riceveva un’email contenente una password di accesso e uno username.
Soltanto due settimane dopo, lasciato scadere il termine di 10 giorni per il recesso dal contratto, il consumatore riceveva via mail una richiesta di pagamento con la quale realizzava di essersi inconsapevolmente abbonato al sito per due anni al costo di 8 euro mensili da corrispondere anticipatamente per il primo anno (96 euro). Seguiva una fitta serie di solleciti di pagamento, sia via mail che per posta prioritaria, con applicazioni di maggiorazioni (da 8,50 a 14,50 euro), minacce di adire le vie legali e di denunce penali. Pratica, questa, talmente aggressiva da realizzare una vera e propria pressione psicologica e indurre una parte degli “abbonati” a pagare la somma richiesta pur di sottrarsi ad eventuali ingiunzioni di pagamento e non essere più tormentati dai solleciti: tutti i loro soldi sono finiti nel conto della Estesa Limited presso una banca di Cipro.
Ma non è tutto.
A settembre, dopo l’adozione di misure cautelari da parte dell’Antitrust, per poche settimane sul sito in questione appariva chiaramente la natura onerosa del servizio: “Crea il tuo account per soli 8 euro al mese” era scritto in coloro verde e con caratteri di dimensioni facilmente leggibili.
Purtroppo l’indicazione è stata mantenuta solo per poche settimane e soltanto in orario diurno. Infatti, nelle ore serali e di notte, quando si presumeva che l’Autorità non potesse fare controlli, la scritta magicamente spariva e il servizio tornava a sembrare gratuito.
In conclusione, si può ritenere che difficilmente una società come Estesa Limited, che non si è neppure difesa nel procedimento davanti all’Antitrust ed è stata sanzionata per un importo di ben un milione e mezzo di euro, adirà le vie legali per recuperare quanto fino ad oggi richiesto soltanto via mail.

domenica 15 maggio 2011

Antitrust e trasparenza dei prezzi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, più comunemente nota come Antitrust, ha sanzionato Alitalia, Blu Express, Germanwings e Air Italy, in quanto “È ingannevole non includere nel prezzo del biglietto aereo pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito”. In sintesi, l’Autorità Garante ha voluto censurare la condotta delle compagnie aeree che non mettono il consumatore nelle condizioni di poter conoscere da subito il costo complessivo del biglietto acquistato online: per ogni tratta e per ogni passeggero, infatti, venivano applicati costi supplementari, di cui l’utente veniva a conoscenza solo nella fase finale della transazione online.
La sanzione applicata (285.000 euro complessivi), tuttavia, appare piuttosto morbida.