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mercoledì 16 gennaio 2019

Attivazione del servizio elettrico non richiesto: il consumatore non è tenuto a corrispondere alcuna somma anche se ha fruito del servizio.


Segnaliamo una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha accolto l’azione giudiziaria intrapresa dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.
In particolare, l’utente si era vista migrare, senza averne fatto richiesta, dal proprio gestore del servizio elettrico ad un altro, ricevendo una lettera di benvenuto e due esose fatture, che, proprio in ragione dell’accaduto, venivano contestate e non pagate.
Sordo alle richieste dell’utente, il gestore arbitrariamente subentrato nella fornitura della malcapitata, minacciava il distacco e depotenziamento della fornitura, il che imponeva il pagamento delle due fatture e l’immediata richiesta di rientro presso il gestore di provenienza, con conseguente aggravio dei costi di riattivazione del contratto.
Rivoltasi alla Casa del Consumatore, l’utente avviava uno scambio di corrispondenza con il gestore che aveva arbitrariamente acquisito la sua utenza, domandando il rimborso delle fatture pagate, nonché dei costi di rientro presso il gestore di provenienza, ma nessun risultato veniva ottenuto in via bonaria. Per tale motivo, si avviava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, definito con la sentenza n. 2452 del 9 novembre 2018.
Il Giudice di Pace, ritenendo fondata la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha affermato che la condotta tenuta dal gestore del servizio elettrico convenuto «può essere considerata alla stregua di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 206 del 2005», sicché «la parte attrice, consumatore, non era e non è tenuta ad alcuna prestazione patrimoniale in favore della convenuta, trattandosi di fornitura non richiesta». Per tali motivi, il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme pagate nel periodo in cui l’energia elettrica è stata fornita dal gestore subentrato in assenza di contratto, nonché al rimborso degli ulteriori costi sostenuti per il rientro presso il gestore di provenienza e alla rifusione delle spese del giudizio.

giovedì 15 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Gestore del servizio di gas che sospende a fornitura sulla base di consumi contestati e non provati è tenuto a risarcire il danno all'utente.



Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in accoglimento della domanda giudiziale proposta dai legali della sede reggina Casa del Consumatore in materia di energia elettrica e gas (sentenza n. 1115 del 15 maggio 2017).
IL CASO IN BREVE:
Un’associata della Casa del Consumatore aveva constatato che, nonostante avesse sottoscritto un contratto per la fornitura di gas con tariffazione fissa in base alla taglia prescelta, continuava a ricevere fatture di importo ben superiore alla taglia. Ciò l’aveva indotta – dapprima personalmente, poi per il tramite della Casa del Consumatore – a contestare i consumi al Gestore, chiedendo che venissero forniti precisi chiarimenti in merito alle somme ulteriori a lei addebitate.
Il Gestore, di fatto, aveva fornito risposte in ciclostile senza offrire alcun chiarimento, o aveva del tutto omesso di rispondere ai reclami, via via crescenti, che l’associata si vedeva costretta a reiterare instancabilmente. Come se ciò non bastasse, il Gestore – pur in pendenza di contestazione dei consumi fatturati – per ben due volte aveva proceduto al distacco della fornitura di gas. Da ciò, quindi, la necessità di sottoporre la questione all’autorità giudiziaria.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE:
A definizione del giudizio intrapreso, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1115/2017, ha condannato il Gestore del servizio a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo per l’interruzione del servizio, il rimborso delle somme richieste per il distacco e riallaccio della fornitura, oltre che un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Si segnalano alcuni interessanti passaggi della sentenza: “L’utente ha contestato ripetutamente nella fase stragiudiziale, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti e la tariffazione degli stessi e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi. A fronte di tale specifica contestazione [omissis: il Gestore, n.d.r.] avrebbe dovuto produrre le cd fatture del distributore allo scopo di fornire prova della quantità del gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta a quelli in concreto erogati. [omissis: il Gestore, n.d.r.], però, ha mancato di fornire tale prova, non avendo prodotto il documento in questione che certo deve possedere, atteso che la distributrice fattura i costi di distribuzione alla somministrante, sulla scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura. […] L’onere probatorio dell’esatta quantificazione non può che essere attribuito alla convenuta”; in ragione di ciò, prosegue il Giudice di Pace reggino, “la bolletta in esame espone consumi non provati […], con la conseguenza che [omissis: il Gestore, n.d.r.] non ha provato (né allegato a ben vedere) un fatto costitutivo della pretesa creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo). […]. Appare indubbio nel caso in esame che la condotta tenuta dalla convenuta non abbia garantito all’utente sia la trasparenza e la correttezza in merito ai dati e ai parametri utilizzati per il calcolo delle bollette. Detto illecito comportamento ha concretizzato un abuso della posizione dominante della convenuta e come tale ha violato i principi più volte citati sottesi a qualsiasi rapporto contrattuale […] che quindi comporta il diritto dell’utente al risarcimento del danno”.

venerdì 25 marzo 2016

I falsi miti sul canone Rai



Dal prossimo mese di luglio, come tutti ormai sanno, il canone Rai sarà addebitato a rate nelle bollette della luce.
In molti si sono rivolti ai nostri sportelli chiedendo delucidazioni in merito all’obbligatorietà del canone e alle modalità per evitarne il pagamento.
Chiariamo sin da subito che il canone Rai costituisce un tributo erariale previsto dalla legge (R.D.L. n. 246/1938), per cui è diverso dai vari canoni di abbonamento ai servizi televisivi a pagamento (es. Sky, Mediaset Premium, Netflix), che rappresentano controprestazioni contrattuali dovute solo se si sceglie di abbonarsi a quel particolare servizio televisivo.

I FALSI MITI DA SFATARE:
Ecco, dunque, partendo da tale presupposto, quali falese convinzioni vanno assolutamente fugate:
1) La Rai si sovvenziona, così come le televisioni private, attraverso gli spazi pubblicitari che interrompono la visione dei programmi;
2) Non guardo i canali Rai e sarei disponibile al loro oscuramento;
3) Usufruisco del servizio televisivo soltanto in streaming attraverso il pc;
4) Posseggo la tv ma la tengo spenta.
Sono queste le principali argomentazioni che ci vengono rappresentate da chi malvolentieri si trova costretto a pagare il canone Rai, complice anche una cattivissima informazione su internet (dove ognuno può scrivere quel che vuole, spesso suggestionando con le proprie teorie i meno informati).
Va detto subito: si tratta di circostanze del tutto irrilevanti. Il canone Rai, infatti, non è legato alla concreta fruizione del servizio televisivo, né rappresenta una controprestazione per la visione della programmazione dei canali Rai, così come accade per i servizi televisivi a pagamento.
Si tratta, al contrario, di una tassa dovuta per la semplice detenzione di un apparecchio potenzialmente idoneo o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni. È un po’ come il bollo auto, facendo, ovviamente le debite distinzioni: se posseggo un veicolo devo pagarlo, anche se, di fatto, tengo la mia macchina prevalentemente parcheggiata.
Ecco, infatti, cosa dice l’art. 1, co. 1, del R.D.L. n. 246/1938: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”. Qui l’elenco delle apparecchiature che rendono obbligatorio il pagamento del canone tv.

UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
Nello scorso mese di febbraio, la Corte di Cassazione, proprio sulla base di tale regola di diritto, è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate  in merito alla tenutezza al pagamento del canone TV, in presenza di una richiesta di oscuramento dei canali Rai da parte del contribuente, affermando che: “la richiesta di oscuramento dei canali Rai non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone”, per cui, anche se i canali Rai non sono visibili, il possessore dell’apparecchio radiotelevisivo è comunque tenuto al pagamento del canone (Cass. Civ. ordinanza n. 1922 del 02 febbraio 2016).
Per maggiori informazioni: 0965.29805