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martedì 7 marzo 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: anche se il Gestore telefonico si adopera per la riparazione del guasto, dovrà corrispondere all’utente un indennizzo per tutto il periodo del disservizio



A fronte di un guasto alla linea telefonica/ADSL protrattosi nel tempo, pur se intervallato da brevi periodi di funzionamento e anche nell’ipotesi in cui il Gestore telefonico abbia tentato ripetutamente di riparare il guasto, non riuscendovi, quest’ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo giornaliero da computarsi dalla prima segnalazione del guasto (fatto salvo il termine di 48 ore per la riparazione contrattualmente previsto) e fino alla definitiva riparazione dello stesso. Non rileva, a discolpa del Gestore, che quest’ultimo si sia adoperato ad inviare i propri tecnici per tentare la riparazione, se poi questa non va a buon fine.
È quanto statuito dal Giudice di Pace di Reggio Calabria con la sentenza n. 418 del 23 febbraio 2017, con cui è stata accolta la domanda giudiziale proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria in favore di una propria associata.
La lite era sorta allorché l’utente aveva richiesto la conversione della propria linea telefonica da analogica in fibra ottica. Da quel momento il servizio era risultato non più fruibile regolarmente, nonostante continui reclami telefonici, risultati pressoché inutili. L’utente aveva, quindi, tentato di risolvere bonariamente la vertenza rivolgendosi al Co.Re.Com. Calabria al fine di tentare una conciliazione con il Gestore, ma le parti non raggiungevano un accordo. Da qui la decisione dell’utente di rivolgersi all’autorità giudiziaria, che, esaminata la questione, ha riconosciuto il buon diritto dell’utente a vedersi corrispondere una somma di denaro a titolo di indennizzo per il disagio subito a causa dei malfunzionamenti, indennizzo quantificato dal Giudice nella misura di € 961,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

lunedì 16 dicembre 2013

Telefonia: Importante risultato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria in difesa degli utenti

Il CORECOM Calabria ha dato ragione alla Casa del Consumatore di Reggio Calabria: i consulenti legali dell'associazione, avv.ti Anna Maria Liconti e Mario Scafidi, hanno rappresentato e difeso un'associata che lamentava nei confronti di un noto gestore telefonico varie inadempienze contrattuali tra cui l'errata applicazione di piani tariffari, la mancata portabilità, la tardiva riparazione di guasti segnalati e riparati con ritardo. Gli svariati disservizi avevano colpito un grandissimo numero di utenze (oltre ottanta) e vani si erano palesati tutti i tentativi bonari, portati avanti dalla Cliente nei confronti della compagnia telefonica tramite telefonate, fax e raccomandate a.r., rimasti totalmente inevasi.  La Casa del Consumatore di Reggio Calabria si è fatta portavoce delle legittime istanze della propria associata presentando dapprima istanza per tentativo di conciliazione e successivamente, stante la mancata disponibilità del gestore ad addivenire ad un accordo conciliativo, istanza per la definizione della controversia sempre avanti il CORECOM CALABRIA. Ad entrambe le istanze si opponeva il gestore telefonico, negando qualsivoglia responsabilità per le varie condotte illegittime assunte e chiedendo di contro la condanna della Cliente al pagamento di un corrispettivo per i servizi resi per un importo superiore ad € 80.000,00. L'Autorità adita, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Casa del Consumatore di Reggio Calabria ed a definizione della lite, ha riconosciuto la responsabilità del gestore telefonico in ordine a tutte le violazioni denunciate, rideterminando gli importi indicati nelle fatture contestate, stornando gran parte della presunta esposizione debitoria della parte rappresentata e disponendo che l'associata, titolare di oltre 80 sim e di utenze fisse, sia tenuta a corrispondere al gestore telefonico un importo pari a circa € 13.000,00 per i servizi telefonici resi a suo favore dalla compagnia nel corso di un intero anno solare in luogo degli oltre 80.000,00 euro richiesti dal gestore telefonico resistente. Il tutto, condannando il gestore al pagamento delle spese di lite.

venerdì 7 settembre 2012

Un rapido ed efficace rimedio ai problemi di telefonia: il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com.


Accade di continuo che gli utenti di servizi telefonici incorrano in spiacevoli incidenti con il proprio gestore, destinati a imporre al malcapitato lunghe ore di attesa alla cornetta con il servizio clienti, non sempre in grado di dare soluzioni efficaci o di risolvere il problema lamentato.
Esiste un metodo veloce ed efficiente per la gestione delle controversie tra l’utente e l’ente gestore del servizio di comunicazione elettronica: il tentativo di conciliazione dinanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), organismo previsto dall' art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ed istituito – su base regionale – dalla legge n. 249/97 (in Calabria con Legge Regionale n. 2/2001).
Il Co.Re.Com. svolge una molteplicità di funzioni decentrate, essenzialmente afferenti ad attività di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazione.
Tra di esse, particolare interesse sul piano strettamente pratico riveste, come anticipato, lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e l’assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti".
L’utente che lamenta una problematica non risolta con il gestore telefonico può rivolgere al Co.Re.Com. un’istanza di conciliazione (anche avvalendosi del pratico formulario UG appositamente predisposto e scaricabile online); entro dieci giorni il Comitato provvede a fissare un incontro tra l’utente (o un suo delegato) e un rappresentante della società telefonica alla presenza di un conciliatore, che aiuterà le parti a raggiungere una soluzione bonaria ed rapida della vertenza, con contestuale adozione di un accordo vincolante che può – ove sussistano i presupposti – anche comportare l’immediato storno di fatture non dovute, la rettifica di anomalie segnalate, il riconoscimento, in favore dell’utente, degli indennizzi spettanti per le omissioni o i comportamenti negligenti tenuti dalla società di telefonia nella gestione del rapporto contrattuale.
È bene essere informati sull’esistenza di una realtà così importante ed efficiente di cui il consumatore può avvalersi per ottenere la tutela dovuta, prevenendo, il più delle volte, l’istaurarsi di un procedimento giudiziale, spesso assai lungo e dispendioso.
Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 0965/29805.