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martedì 14 febbraio 2017

Rendimenti dei buoni postali fruttiferi: facciamo chiarezza



Si legge spesso in rete di vere e proprie crociate intraprese per gli investitori per garantire loro un interesse maggiore rispetto a quello liquidato da Poste Italiane al momento della presentazione del buono fruttifero postale per l’incasso.
Sul tema sembra esservi, ad oggi, poca chiarezza, sia per la natura molto tecnica della questione, sia per la vastità della casistica che può riguardare una pluralità di investitori e che, non sempre, conduce a soluzioni uniformi.
Abbiamo notato che molti consumatori, titolari di buoni postali fruttiferi, ritengono che le Poste tendano a liquidare somme inferiori rispetto a quelle dovute. Ciò può essere vero solo in un ristrettissimo numero di casi, delle vere e proprie eccezioni alla regola.
Cercheremo di chiarire i termini della questione in maniera molto semplice e, per quanto
possibile, atecnica, al fine di rendere le cose quanto più possibile comprensibili anche a chi “non è del mestiere” (sarà perdonata, dunque, qualche imprecisione che, tuttavia, non inciderà sul fulcro della questione).
Il consumatore che acquista un buono postale fruttifero sa che “paralizzerà” determinate somme al fine di ottenere un cospicuo rendimento a distanza anche di venti o trent’anni.
Il tipico buono postale fruttifero (quello che, per intenderci, i nostri nonni hanno acquistato a nostro nome come dono per il battesimo o per un remoto compleanno della nostra infanzia) riporta, nel retro, una tabella che indica quale sarà il valore del buono nel momento in cui decideremo di rimborsarlo. La stessa tabella, inoltre, indica quale tasso di interesse verrà applicato, in maniera sempre crescente, con il trascorrere degli anni.
Ciò significa che al momento in cui porterò il mio buono postale all’incasso riceverò esattamente la somma indicata nel tergo del buono?
La risposta è negativa. Non è detto, infatti, che il rendimento del buono sia sempre corrispondente a quello in esso riportato. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto ministeriale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie (d.l. n. 460/1974). In altri termini: un decreto ministeriale entrato in vigore in un determinato momento può variare il saggio d’interesse anche dei buoni emessi prima della sua entrata in vigore, potendo, tale decreto, avere efficacia retroattiva.
Ci avviciniamo, quindi, al fulcro della questione: nel 1986 il Ministero del Tesoro ha emesso un decreto con cui ha disposto – con efficacia retroattiva – la modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio. Si legge, infatti, all’art. 6 del decreto (datato 13 giugno 1986) che: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. I buoni con serie precedente alla lettera Q (es. M, N, O, P) prevedevano un rendimento di gran lunga superiore a quello fissato per i buoni della serie Q. Tale rendimento è stato radicalmente abbattuto con il decreto del 13 giugno 1986, questo il motivo per cui il portatore di un buono postale fruttifero, ad esempio, di serie O, al momento dell’incasso si è visto liquidare importi inferiori rispetto a quelli che si aspettava di ricevere sulla base della tabella stampata nel tergo del buono.
Tutto ciò è regolare?
Certamente sì, perché si tratta di un risultato legittimo (ossia consentito dalla legge)… che poi non sia giusto è tutt’altra valutazione.
Come si spiega, allora, il fatto che alcuni titolari di buoni postali fruttiferi siano effettivamente riusciti a ottenere somme ulteriori rispetto a quelle inizialmente corrisposte dalle Posta?
A nostro avviso si tratta di ipotesi davvero marginali. L’unico caso in cui il titolare del buono può vedersi riconoscere un importo superiore rispetto a quello rimborsato dalle Poste è quello dell’investitore che ha sottoscritto il buono postale fruttifero subito dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 e il buono in questione continuava a riportare nel tergo la “vecchia” tabella degli interessi. In questo caso, dicono le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13979/2007): “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”. In altri termini: se Poste Italiane, dopo l’entrata in vigore del nuovo saggio di interessi, rilascia dei buoni con condizioni economiche diverse da quelle dettate dal decreto ministeriale, le condizioni riportate sul buono si considerano prevalenti rispetto a quelle dettate dalla legge, perché implicitamente consentono all’investitore di fare affidamento sul fatto che l’Ente che ha emesso il buono abbia voluto riconoscergli un rendimento diverso da quello stabilito dalla legge in vigore in quel momento. In ogni altro caso, il saggio di interesse disposto dalla norma prevale su quello indicato nel tergo del buono postale.
Come fare, quindi, per capire se il buono postale in nostro possesso, acquistato dopo il giugno del 1986, ci consente di ottenere un rendimento superiore rispetto a quello stabilito dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986?
Innanzitutto è necessario vedere se sulla tabella che riporta il saggio di interesse del buono sia stato sovrapposto un timbro. Se vedete un timbro che riporta interessi diversi da quelli della tabella, ogni sogno di incrementare il rendimento del vostro buono postale può considerarsi svanito. In caso contrario, prestate molta attenzione, Poste Italiane potrebbe essere tenuta a riconoscervi anche il doppio rispetto a ciò che vi ha riconosciuto al momento del rimborso.
Va da sé che, prima di portare i vostri buoni postali allo sportello per l’incasso, è quanto meno opportuno che ne facciate una fotocopia fronte/retro. In mancanza sarà quasi impossibile ogni valutazione del caso.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.

martedì 31 luglio 2012

Il Buono Postale Fruttifero: un capitale o carta straccia?


Capita spesso che, spostando il comò della nonna, o frugando in un cassetto di vecchi ricordi, ci si imbatta inaspettatamente anche in oggetti di valore di cui si ignorava l’esistenza. Assai frequentemente il piccolo tesoro rinvenuto consiste in un buono postale fruttifero, che – tramandato di generazione in generazione – nessuno ricordava più di avere e, quindi, mai aveva riscosso.
Cosa fare al rinvenimento fortuito del buono postale?

 
Va, innanzitutto, verificata la scadenza del titolo stesso. Frequentemente i buoni postali venivano e vengono rilasciati con periodi di scadenza molto lunghi, anche di venti o trent’anni (salvo eventuali possibili proroghe). È bene, dunque, verificare se il buono postale sia in corso di validità, sia già scaduto o ancora debba spirare il termine di scadenza.
Se il buono è scaduto, è bene tenere presente che esso può essere regolarmente riscosso entro dieci anni dal termine di scadenza.
Se, quindi, il buono postale in vostro possesso scadeva nel dicembre del 2002, siete ancora in tempo a scambiarlo presso l’Ufficio Postale entro dicembre 2012.
In questi casi occorre, innanzitutto, verificare chi abbia il diritto di riscuotere il buono. Non è raro, infatti, che l’intestatario del buono sia, nel frattempo, deceduto. In questo caso è necessario che la richiesta di rimborso del buono stesso venga formulata da tutti gli eredi.
Ad esempio: se ci si trova in possesso di un buono postale intestato al nonno, defunto, potranno e dovranno effettuare la richiesta di rimborso i suoi eredi, ossia la nonna – eventualmente superstite – e i  suoi figli, che avranno diritto di percepire le somme derivanti dalla riscossione nella misura prevista dal Codice Civile in caso di concorso tra più eredi. Per comprovare la propria qualità di eredi, è sufficiente produrre alle Poste una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Poste Italiane s.p.a., in quanto concessionaria di pubblico servizio, è obbligata a ricevere tale dichiarazione sostitutiva, a norma del d.p.r. n. 445/2000).
Decorsi i dieci anni dalla data di scadenza, purtroppo, il buono è prescritto, il che comporta che il diritto di riscuoterne il capitale ed i frutti non può essere più validamente azionato.
In passato, tuttavia, sembrava essersi aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso del buono postale fruttifero anche dopo lo spirare del termine di prescrizione:  l’art. 8 comma 2,  del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) testualmente dispone che “La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.
Ad oggi, tuttavia, la strada che sembrava essere stata tracciata in favore dei titolari ritardatari dei buoni postali non è percorribile.
Nel 2003, in seguito alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ad essa è subentrato, per i rapporti ancora in corso (compresi i buoni postali fruttiferi), il Ministero delle Finanze. Tale circostanza ha comportato che i buoni postali fruttiferi vengono trasferiti al Ministero ed equiparati ai titoli del debito pubblico (ad esempio BOT, BTP, CCT) ed assoggettati alla relativa disciplina in tema di prescrizione, ossia quella del Codice Civile.
Il Ministero, ritenendo che l’applicazione di discipline differenti in materia di prescrizione, tra titoli di debito pubblico e buoni postali fruttiferi, determinerebbe una disparità di trattamento per i titolari, ha definitivamente precluso la possibilità di rimborso dei secondi dopo lo spirare del termine decennale dalla scadenza da parte della Cassa depositi e prestiti.
Fate, quindi, attenzione, nel momento in cui doveste rinvenire un buono postale fruttifero, a non perdere tempo e non esitate ad attivarvi! Una semplice trascuratezza potrebbe comportare che un ricco capitale si trasformi in una semplice pergamena decorativa da incorniciare ed appendere, come ricordo di famiglia, sul caminetto in salotto.