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martedì 16 maggio 2023

Giudice di Pace di Reggio Calabria: gli eredi rispondono dei debiti verso la Pubblica Amministrazione entro i limiti della propria quota e non per l’intero.

 


Capita, purtroppo, di frequente che, venuto a mancare un genitore, i figli si trovino a dover fare i conti con qualche debito lasciato insoluto. Ciò accade con maggiore frequenza nel campo dei tributi e delle entrate pubbliche extratributarie; in tali casi, venuto a mancare l’originario debitore, la Pubblica amministrazione bussa alla porta dei suoi eredi chiedendo il pagamento dei debiti ereditati.

Si tratta di una pretesa legittima: l’erede, infatti, oltre a prendere il buono dell’eredità, subentra anche nelle passività ed è tenuto a pagare in luogo del de cuius.

Esiste, tuttavia, una regola inviolabile nel campo delle successioni ereditarie: ciascun erede non è responsabile dell’intero debito lasciato in sospeso dal de cuius, ma unicamente entro i limiti della propria quota.

Un esempio aiuterà a chiarire il concetto.

Se Tizio muore, lasciando come eredi la moglie Caia e i due figli Sempronio e Mevio, per legge, Caia riceverà 1/3 dell’eredità del marito, laddove i due figli divideranno tra loro in parti uguali i restanti 2/3. Ciò significa che se Tizio ha lasciato in sospeso un debito di tremila euro, Caia non sarà tenuta a pagarlo per intero, ma soltanto nella misura di mille euro (ossia di 1/3 del totale, pari alla sua quota), gli altri restanti duemila euro saranno un problema di cui dovranno occuparsi i figli Sempronio e Mevio.

Tale regola vale in via generale per tutti i debiti ereditari, anche per quelli verso la Pubblica Amministrazione.

Sulla scorta di tale principio, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, accogliendo l’opposizione presentata dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore nell’interesse di un proprio associato, ha annullato integralmente un avviso di accertamento esecutivo con cui veniva richiesto il pagamento del canone idrico ad uno solo degli eredi del debitore originario, affermando che «nel momento in cui decede un soggetto, sia che questi abbia fatto testamento, sia che non lo abbia fatto, tutti i suoi debiti passano agli eredi in proporzione alle rispettive quote. Questo implica che il creditore non può chiedere l’intero pagamento a un solo soggetto (regola della responsabilità solidale), ma deve rivalersi nei confronti di ciascun erede in base alla quota da questi accettata (responsabilità parziaria). Conseguentemente l’avviso di accertamento esecutivo in esame per come elaborato deve dichiararsi nullo» (Giudice di Pace di Reggio Calabria, sentenza 15 maggio 2023, n. 832).

lunedì 25 settembre 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: nullo l'atto di precetto notificato dal Comune per il recupero delle entrate pubbliche.



Negli ultimi tempi molti cittadini si sono visti notificare alcuni atti di precetto attraverso cui il Comune di Reggio Calabria intimava il pagamento di vecchie sanzioni amministrative risultate insolute.
Il legali della Casa del Consumatore hanno sin da subito presentato opposizione dinanzi al Giudice di Pace nell’interesse dei propri associati, rilevando che alla Pubblica Amministrazione non compete riscuotere le entrate pubbliche attraverso l’atto di precetto, essendo l’azione della P.A. vincolata in tal senso dal ricorso unicamente a due strumenti di riscossione, disciplinati in maniera stringente dall’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997: la cartella esattoriale, o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
L’atto di precetto, come strumento di riscossione delle entrate locali, infatti, non trovando alcun fondamento normativo che lo autorizzi, è da considerarsi illegittimo.
Tale tesi ha trovato accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria investita della decisione sulla questione.
Si segnala in tal senso una recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1843/2017 del 18 settembre 2017), che ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto intimato dall’Ente comunale, in quanto esorbitante dagli strumenti di riscossione posti dalla legge nelle mani della Pubblica Amministrazione.

mercoledì 3 maggio 2017

Tribunale di Reggio Calabria: il Comune è tenuto a risarcire i danni che subiscono i pedoni a causa della pavimentazione dissestata del Corso Garibaldi.



Il Comune è responsabile, per violazione dell’obbligo di custodia, dei danni derivati ai pedoni dal dissesto della pavimentazione stradale, se non dimostra che tali danni siano stati conseguenza del caso fortuito, che va rigorosamente provato.
È quanto statuito, in sintesi, da una recentissima sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (la n. 625 del 26 aprile 2017), con cui il giudice reggino ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dai legali della Casa del Consumatore in favore di una propria associata, rovinata al suolo a causa del dissesto della pavimentazione del Corso Garibaldi.
La sentenza dà atto, tra l’altro, che la particolare ubicazione del luogo del sinistro (il pieno centro cittadino) depone particolarmente a sfavore del Comune, che, in quanto proprietario della strada, è ancorato ad un preciso obbligo di custodia della stessa, obbligo ancor più significativo se si considera che una via urbana centrale è più facilmente sottoposta al costante controllo dell’ente proprietario.
Confermata, in giudizio, la dinamica degli accadimenti attraverso l’ascolto dei testimoni presenti al momento della caduta, il Tribunale di Reggio Calabria, in applicazione delle Tabelle milanesi, ha riconosciuto all’associata della Casa del Consumatore il risarcimento del danno per tutto il periodo di invalidità temporanea conseguita al sinistro nella misura di € 4.877,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

venerdì 25 settembre 2015

Revoca del bando di gara per il reperimento di 74 unità di personale sanitari dell'Azienda Ospedaliera reggina.

Riportiamo il testo della nota con cui l'Avv. Vincenzo Mangione, legale della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha ottenuto la revoca definitiva del bando con cui l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria di cui alla deliberazione n. 589 del 31 agosto 2015 relativo alla “manifestazione d’interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n. 74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”. 
Si tratta di un importante risultato a garanzia della trasparenza ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione, nell'interesse primario del cittadino. 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 589 del 31.08.2015, pubblicata all’Albo Pretorio in data 02.09.2015 l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria veniva autorizzata all’emissione di un bando di gara per la “manifestazione d’interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n. 74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”. 
Il predetto bando di gara presenta una serie di criticità giuridiche che ne impediscono la sua regolare attuazione.
Premesso che il bando è rivolto “esclusivamente” alle organizzazioni di cui alla Legge n. 266/1991, con palese violazione del principio della libera concorrenza, con lo stesso viene richiesto alle eventuali Organizzazioni di Volontariato partecipanti di mettere a disposizione dell’Azienda Ospedaliera personale volontario (ben 74 unità!!) particolarmente qualificato (art.9 del bando).
Ed infatti, secondo quanto previsto all’art.2 del predetto bando, i volontari dovrebbero svolgere le attività di: “trasporto degenti per motivi diagnostici o terapeutici fuori dalle U.O. di appartenenza; assistenza a persona con handicap, ovvero con particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente; trasporto di farmaci, attrezzature, referti, campioni biologici e quant’altro secondo protocolli prestabiliti; pulizia, riordino di sedie a rotelle, barelle, trasportino per materiale biologico, vassoi e tavoli per i pasti; aiuto all’infermiere nella sistemazione del paziente dopo il rientro dalla Sala Operatoria o da altre U.O.”.
Le attività richieste ai volontari integrano le mansioni normalmente svolte dalla figura dell’Operatore Socio Sanitario, senza che i volontari ne abbiano la qualifica, con l’aggravante che tali attività, così come previsto dal comma 2 dell’art. 2 del bando in esame, debbano essere svolte “secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente”. Tale affermazione già da sola integra uno degli elementi tipici della subordinazione in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre v. Cass. n. 14965/2012; Cass. Sez. Lav. n.7675/2014) l’elemento decisivo di distinzione fra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato va ricercato in un particolare vincolo di natura personale in forza del quale il prestatore d’opera è assoggettato al potere direttivo con conseguente limitazione della sua libertà. A ciò va da aggiungersi l’obbligo di turnazione nelle 24 ore, sempre previsto dal predetto art.2, imposto ai volontari, che si troverebbero a svolgere dei turni obbligati di sei ore, la mattina ed il pomeriggio, e di dodici ore la notte integrando ancor di più quelli che sono gli elementi del lavoro parasubordinato (il rispetto di orari e turni predefiniti), peraltro con rimborsi assolutamente esigui per ogni unità di personale impiegato (€ 15,00 per i turni diurni ed € 20,00 per il turno notturno).
Quanto sopradetto integra, senza ombra di dubbio, i requisiti normativi tipici della subordinazione in quanto non rappresenta altro se non il tipico inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’impresa con individuazione dell’oggetto della prestazione, ovvero le energie lavorative applicate secondo le direttive ed il controllo del datore di lavoro, che si occupa quindi dell’organizzazione del lavoro stesso.   
Ancora, tra i requisiti per l’accesso al rapporto convenzionale viene, tra l’altro, richiesto (art. 3, art. 8 ed art. 12 del bando) di essere in regola con gli adempimenti di natura previdenziale nei confronti “dei soci volontari”. Tale richiesta appare assurda essendo noto che le associazioni di volontariato, in quanto onlus, non hanno alcun obbligo previdenziale nei confronti dei soci volontari, né tantomeno sono dotate di personale dipendente.
Allo stesso modo ai sensi della Legge n. 266/1991, non esiste alcun obbligo per le associazioni di volontariato per quanto concerne il possesso di una qualsivoglia eventuale certificazione di qualità.
Ancora l’art. 6 del bando in oggetto prevede che alla scadenza della convenzione annuale l’aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità delle attività sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore.
Tale previsione è palesemente contra legem in quanto in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 57 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 che espressamente prevede che: “è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.
Il rimborso previsto per ogni volontario impiegato, stante l’esiguità dello stesso, è da ritenersi di natura assolutamente forfettaria, pertanto non è dato comprendere l’obbligo, per l’organizzazione aggiudicatrice, di presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute, essendo sufficiente un semplice report sul numero dei volontari impegnati sui diversi turni.  
Sottacendo volutamente sulle ragioni che spingono codesta Azienda Ospedaliera  all’emanazione di un tale bando, non si può non evidenziare come la figura del volontario esplica le sue funzioni con l’esercizio, appunto volontaristico, di opere di pronto soccorso e di intervento in caso di calamità, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, così come l’opera dei volontari è tesa a rimuovere le cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, promuovendo i diritti primari alla salute, alla vita, alla dignità umana nell’ambito di un progetto di crescita civile della società, ma non può il volontario essere chiamato a sopperire a carenze degli Enti pubblici preposti al corretto funzionamento di un settore fondamentale per l’intera comunità quale quello sanitario.
Per le deduzioni e ragione sopra esposte, e nell’interesse dell’Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia di Reggio Calabria, si chiede che l’Azienda Ospedaliera BMM di Reggio Calabria voglia disporre l’immediata revoca e/o revisione del bando per la“Manifestazione di interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n.74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”, con ogni conseguenza di legge.


A seguito della nota di cui sopra inviata a mezzo pec il giorno 18.09.2015 alla predetta Azienda Ospedaliera, quest’ultima con delibera del Commissario Straordinario n. 709 del 21.09.2015, ha deliberato la revoca definitiva del bando di cui alla deliberazione n. 589 del 31.08.2015.

mercoledì 8 luglio 2015

Annullamento in autotutela, questo sconosciuto.



Accade spesso che il cittadino, destinatario di un avviso di pagamento oggettivamente errato, si rivolga direttamente all’Ente che lo ha emesso, presentando istanza di annullamento in autotutela.
Ma cos’è l’annullamento in autotutela (o d’ufficio)?
Si tratta di un procedimento molto economico e dai tempi (auspicabilmente) ragionevoli, in base al quale – in estrema sintesi – la Pubblica Amministrazione (di propria iniziativa o su iniziativa del destinatario di un provvedimento amministrativo ingiusto) può annullare l’atto emesso, così liberando il destinatario dall’obbligo del pagamento di fatto non dovuto.
Tale potere della P.A. è espressamente riconosciuto dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005.
Spesso, tuttavia, accade che le istanze di annullamento in autotutela presentate dai cittadini vengano pressoché ignorate dall’Amministrazione, la quale procede a pretendere l’esecuzione dell’atto illegittimo, nonostante la segnalazione del destinatario. Si comprende, quindi, che, in assenza di una P.A. attenta e collaborativa, il procedimento di annullamento in autotutela rischia di tradursi in un iter puramente burocratico sterile ed inutile.
Ma cosa accade se, presentata istanza di annullamento
in autotutela, la Pubblica Amministrazione fa “orecchie da mercante”?
Il cittadino è costretto ad esercitare un’apposita azione giudiziaria, per far sì che il Giudice annulli l’atto che poteva essere rapidamente – e a costo zero – annullato dallo stesso Ente che lo aveva emesso.
Ebbene, in tali casi, un “risveglio” tardivo della Pubblica Amministrazione non è esente da conseguenze a carico di quest’ultima.
Vi raccontiamo, a tal riguardo, il caso di un nostro associato, che per ben due volte aveva domandato l’annullamento in autotutela di alcuni avvisi di pagamento di canone acqua, chiaramente non dovuti, notificatigli dal Comune.
Entrambe le istanze di annullamento, regolarmente acquisite e protocollate dall’Ente, erano precipitate nell’oblio, così costringendo il contribuente ad agire in giudizio sopportandone i costi.
Nelle more della causa giudiziaria, dopo la notifica dell’atto di citazione, il Comune sembrava aver per la prima volta preso in considerazione il problema segnalato dal contribuente, un problema che avrebbe potuto essere risolto due anni addietro, senza oneri per nessuno. In conseguenza della notifica dell’atto di citazione in giudizio da parte del cittadino, il tanto agognato provvedimento di annullamento d’ufficio veniva adottato dal Comune.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, tuttavia, con sentenza n. 781 del 26 giugno 2015 non si è limitato a dichiarare cessata la materia del contendere, ma, valutata la condotta dell’Ente comunale, che aveva costretto il cittadino ad intraprendere l’azione giudiziaria, ha giustamente condannato il Comune al rimborso di onerose spese di causa. Si legge nella sentenza in discorso che “l’Amministrazione opposta, usando la normale diligenza, avrebbe potuto intervenire prima senza costringere l’interessato a proporre opposizione, pertanto, in ragione della soccombenza il Comune di Reggio Calabria va invece condannato al pagamento delle spese di giudizio”.
È lecito chiedersi quanto una condotta più attenta della Pubblica Amministrazione alle legittime richieste dei cittadini possa tradursi in un considerevole risparmio di spese inutili a carico delle casse pubbliche, soprattutto in presenza di situazioni pacifiche e di facile soluzione al di fuori delle aule di giustizia.