Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
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martedì 27 settembre 2016

Estinzione anticipata del finanziamento: vi hanno rimborsato proprio tutto?



Non accade di rado che un contratto di finanziamento venga estinto in anticipo dal debitore.
Ciò accade quando, ad esempio, abbiamo a disposizione una discreta somma di denaro che ci consenta di chiudere in anticipo il prestito che abbiamo contratto in passato, così da liberarci dell’assillo della fastidiosa rata mensile.
Non tutti sanno, tuttavia, che in ipotesi di questo tipo la banca o la finanziaria deve rimborsarci un bel gruzzoletto, pari agli interessi non ancora maturati e a quelle commissioni e spese varie che gravano sul nostro contratto e che contribuiscono a far lievitare l’importo da rimborsare.
L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, al primo comma, prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Non sempre le società nostre creditrici sono a tal punto diligenti da inserire nel conto estintivo del nostro finanziamento tutte le voci di rimborso a cui abbiamo diritto: in tali casi è possibile pretenderne la restituzione di tutto quanto ci spetta in proporzione alle rate non ancora scadute al momento dell’estinzione anticipata. È necessario, quindi, inviare una diffida al nostro creditore e, se questi fa orecchie da mercante o rifiuta di rimborsare il dovuto, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario, che più volte è stato chiamato a pronunciarsi su casi del genere, riconoscendo al consumatore la piena soddisfazione dei propri diritti.

venerdì 18 settembre 2015

Iscrizione negativa alla CRIF: se non ci avvisano prima va cancellata.



Capita, a volte, di sentirci respingere una richiesta di finanziamento, qualunque ne sia l’importo, anche assai esiguo, in quanto risulta a nostro carico un’iscrizione negativa alla CRIF.
CRIF è una società indipendente che si occupa, tra le altre cose, di tenere una banca dati relativa alla regolarità dei pagamenti da parte di tutti i soggetti che hanno in corso, o hanno avuto, rapporti di debito nei confronti delle banche e delle società finanziarie (i c.d. intermediari finanziari).
Qualunque intermediario finanziario a cui ci rivolgiamo per chiedere un prestito o il pagamento rateale di un prodotto che vogliamo acquistare, prima di accogliere la nostra richiesta, consulta la banca dati CRIF e, se risultano iscrizioni negative a nostro carico, rifiuta di concederci il prestito.
Il più delle volte, apprendiamo di essere stati inseriti nella “lista nera dei cattivi pagatori” solo al momento in cui chiediamo un prestito, in quanto mai abbiamo ricevuto alcuna comunicazione che ci avvertisse della nostra segnalazione negativa.
Vi raccontiamo l’esperienza di una nostra associata.
La signora, per una serie di disguidi legati alla disattenzione nel rispetto delle scadenze delle rate di un prestito personale, aveva eseguito in ritardo il pagamento di alcuni bollettini del suo finanziamento.
Successivamente, aveva deciso di chiedere un prestito, ma tale richiesta era stata respinta, per via della segnalazione negativa in CRIF. Lo stesso accadeva a distanza di qualche mese, allorché la nostra associata aveva chiesto ad una banca la concessione di un fido: anche tale richiesta veniva respinta per le medesime ragioni.
L’iscrizione alla CRIF, tuttavia, era avvenuta nell’assoluta inconsapevolezza della diretta interessata, la quale non aveva mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione che la informasse di quanto stava accadendo. Una comunicazione per nulla secondaria, considerando il fatto che chi ha una segnalazione negativa alla CRIF non può acquistare a rate neppure un telefono cellulare!
È bene sapere che le banche e le società finanziarie non possono segnalarci alla CRIF se prima non ci avvertono, mettendoci nelle condizioni di poter intervenire al fine di prevenire l’iscrizione anche, ad esempio, segnalando eventuali errori relativi alla nostra posizione personale.
Inutili si sono rivelati i tentativi, da parte della nostra associata, di ottenere da parte della società finanziaria la propria cancellazione dalla CRIF, sicché quest’ultima si vedeva costretta ad interpellare l’Arbitro Bancario e Finanziario (per maggiori informazioni, cliccate qui).
L’Arbitro, Collegio di Napoli, con pronuncia del 15 settembre 2015, decideva accogliendo la richiesta della nostra associata ed ordinava all’intermediario finanziario di “procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC (Sistema di informazioni creditizie, n.d.r.)”, condannandolo al pagamento delle spese di procedura.