Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
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giovedì 22 gennaio 2026

APERTI I TERMINI PER LA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DEI DEBITI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Da ieri è possibile presentare le istanze di definizione agevolata (rottamazione) dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ad esclusione di quelli relativi agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e ai crediti dei Comuni e alle Regioni.

Può aderire alla rottamazione quinquies anche chi già in passato ha aderito alle precedenti rottamazioni e non ha rispettato i piani di pagamento.

L’adesione alla rottamazione avviene mediante istanza, che si può presentare anche online (accedendo all’aera riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione): una volta inoltrata la domanda riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti e, infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

Per chi avesse difficoltà a gestire la procedura di adesione, a partire dalla richiesta del prospetto informativo dei carichi rottamabili, può rivolgersi alla nostra sede.

mercoledì 23 gennaio 2019

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la cartella esattoriale va totalmente annullata, anche se in parte risulta valida


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, con cui, ancora una volta, è stata accolta l’azione intrapresa dai legali della Casa del Consumatore nell’interesse di un proprio associato.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato al contribuente una esosa cartella esattoriale, attraverso la quale era richiesto il pagamento di una serie di verbali di accertamento di violazione del codice della strada, risultati non pagati.
L’associato lamentava che prima della cartella esattoriale non avesse ricevuto la notifica delle “buste verdi” contenenti le multe poi iscritte al ruolo esattoriale. Poiché l’omessa notifica del verbale costituisce motivo di nullità della cartella di pagamento successivamente emessa, i legali della Casa del Consumatore impugnavano la cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace.
L’ente impositore che aveva emesso le multe, costituendosi in giudizio, dava prova di avere regolarmente notificato alcuni dei verbali oggetto della cartella esattoriale, per altri, invece, mancava la prova della notifica.
Accogliendo la difesa del contribuente, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 28 dell’8 gennaio 2019, ha proceduto ad annullare l’intera cartella esattoriale, nonostante fosse parzialmente regolare, in quanto «nonostante una parte delle somme è risultata regolarmente portata in riscossione, secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per portare in riscossione il ruolo esattoriale sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, poiché quella in esame non può fondarsi su un titolo giuridicamente valido e, pertanto, deve ritenersi del tutto illegittima».

martedì 23 febbraio 2016

La grande incognita degli interessi applicati nelle cartelle esattoriali Equitalia.



Una delle componenti più gravose delle cartelle esattoriali che Equitalia non manca mai, con puntualità, di recapitare al nostro indirizzo, è rappresentata dagli interessi sui tributi oggetto dell’attività di riscossione.
Ma avete mai capito come vengono calcolati questi interessi? Se la risposta è no, non crediate di essere poco avveduti in materia, in realtà non si comprende mai quali siano i criteri e le basi di calcolo adottate dall’Agente della Riscossione.
Dunque non resta che pagare a scatola chiusa? A quanto pare no. La giurisprudenza si sta muovendo in maniera sempre più conforme nell’affermare, in sintesi, che l’esattore non può pretendere il pagamento di somme che non siano adeguatamente motivate: in altri termini, il contribuente deve essere posto sempre nelle condizioni di sapere cosa paga e se ciò che paga sia corretto o meno, perché, si badi bene, anche se un credito è riportato in una cartella esattoriale può, come non di rado accade, essere inesigibile.
Cosa fare, allora, quando si è destinatari di una cartella Equitalia dal contenuto oscuro? Innanzitutto bisogna leggere con attenzione le voci di pagamento applicate e cercare di capire se esse siano regolari, nel caso in cui vi siano perplessità, la cartella esattoriale va contestata.
Non ci stancheremo mai di ripetervi che, quando siamo destinatari di un atto con cui ci viene chiesto un pagamento ingiusto, non è sufficiente riporlo nel cassetto, limitandosi a non pagarlo: l’atto va impugnato davanti all’autorità giudiziaria competente. Un atto, anche ingiusto, non pagato e non impugnato si cristallizza e diventa dovuto.
Non esitate, dunque, a contattare i nostri sportelli quando ricevete la notifica di una cartella esattoriale dal contenuto poco convincente, siamo a vostra disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:30 presso la nostra sede di Reggio Calabria, Via Torrione n. 42. Se vi è più comodo, inoltre, potete raggiungerci anche al nostro sportello di Melito Porto Salvo, il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:30.
Per maggiori informazioni 0965.29805.

lunedì 8 febbraio 2016

Rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia: limiti e decadenza dal diritto

Data la copiosa mole di istanze di rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia, ricordiamo ai nostri associati i limiti e la revoca della dilazione del debito per evitare di incorrere in errori.
Il sistema in vigore in precedenza consentiva al contribuente in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di richiedere la rateazione degli importi affidati all’Agente della riscossione fino ad un massimo di 72 rate mensili. Per effetto delle nuove disposizioni, è oggi possibile presentare istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo chiedendo l’estensione fino a 120 rate mensili, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Ai fini della concessione di tale maggior termine, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Con riferimento al beneficio della rateizzazione oggi, dato il periodo di crisi economica e sociale, la decadenza si realizza in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive e non più con due rate omesse consecutivamente. Pertanto, con il mancato pagamento dell’ottava rata: 
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato.
È bene, pertanto, prestare particolare attenzione al corretto computo delle rate non pagate al fine di non perdere il tanto agognato beneficio della rateizzazione.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.

mercoledì 18 febbraio 2015

Equitalia: non dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981 se applicate ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada.

Avete ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa per violazione del Codice della Strada non pagata? Badate bene al contenuto delle somme che Equitalia richiede, perché può accadere di vedersi applicare sanzioni non dovute che possono rendere nulla l’intera cartella esattoriale, qualunque sia il suo importo.
Accade spesso, infatti, che nella cartella esattoriale troviate applicata la maggiorazione di cui all’art. 27 della legge n. 689/81, che – secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e recepito dall’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria (da ultimo con sentenza pubblicata il 19 gennaio 2015, n. 114/15) – è illegittima in quanto esclusa dallo stesso Codice della Strada. Ne consegue che l’intera cartella esattoriale che contiene tale grave errore è travolta da nullità.
Vi ricordiamo, tuttavia, che, anche se una cartella esattoriale sia da considerarsi nulla, non è sufficiente limitarsi a non pagarla (altrimenti, seppure illegittima, diventa inattaccabile decorsi trenta giorni), ma bisogna impugnarla davanti all’autorità giudiziaria competente.
Se desiderate maggiori chiarimenti al riguardo, non esitate a contattarci al numero 0965.29805. Il nostro sportello è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.
Cordiali saluti

giovedì 11 ottobre 2012

A volte ritornano: la cartella esattoriale annullata può essere rinotificata al contribuente



Non sempre esercitare vittoriosamente un’azione giudiziale diretta all’annullamento della cartella esattoriale è garanzia di aver, finalmente, archiviato il problema. C’è il rischio, infatti, che quella stessa cartella esattoriale che eravamo riusciti a fare annullare torni a bussare alla nostra porta e che – per assurdo – possiamo trovarci costretti a pagarla.
Ciò può accedere quando l’annullamento della cartella esattoriale viene ottenuto dal contribuente sul presupposto dell’esistenza di un vizio “formale”, ossia quando la cartella esattoriale viene annullata dal Giudice non per ragioni riguardanti la pretesa economica avanzata dall’agente della riscossione (ad esempio l’aver già pagato il tributo per cui viene emessa la cartella), ma per difetti ulteriori che riguardano il mancato rispetto delle regole formali che l’agente della riscossione è tenuto a seguire per l’emissione e la notificazione della cartella stessa.
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (sent. n. 16370 del 26 settembre 2012) ha dichiarato legittima la cartella esattoriale rinotificata al contribuente dopo che quest’ultimo ne aveva ottenuto l’annullamento per vizi riguardanti la notifica della stessa. In altri termini, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’annullamento della cartella esattoriale per un vizio di notifica (ottenuto, cioè, perché l’agente della riscossione non ha rispettato le norme che disciplinano le modalità attraverso cui provvedere al recapito della cartella al suo destinatario) non impedisce che l’agente della riscossione possa nuovamente notificare la stessa cartella al contribuente, rispettando, stavolta, le norme di legge sul procedimento di notificazione.
A seguire, il testo integrale della sentenza.


 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA
[omissis]
sentenza
[omissis]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AGENZIA delle ENTRATE, alla s.p.a. GERIT ("subentrata...al concessionario... Monte dei Paschi di Siena spa, giusta cessione di... specifico ramo d'azienda") ed alla s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ("dante causa" della spa GERIT), D.P. A. - premesso che "con ricorso del 9 giugno 2003" ha impugnato la "cartella di pagamento... emessa per gli anni 1979-1980..., riguardante... iscrizione a ruolo a fronte di dichiarazione integrativa ex L. 7 agosto 1982, n. 516", denunciando (a) "l'inesistenza del presupposto della riscossione promossa con l'impugnata cartella" ("stante il suo precedente annullamento" con "sentenza n. 763/02/02" della medesima CTP) e (b) "la carenza di motivazione della... stessa" -, in forza di tre motivi, chiede di cassare la sentenza n. 975/40/05 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (depositata il 30 maggio 2006) che ha disatteso il suo appello.
La s.p.a. GERIT e l'Agenzia instano per il rigetto dell'impugnazione.
La s.p.a. Monte dei Pachi di Siena non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l'impugnazione osservando:
- "la violazione dell'art. 39 c.p.c., comma 1", ("per omesso rispetto del principio del ne bis in idem") è "insussistente... in quanto con il ricorso dell'otto agosto 2002 si contestava esclusivamente la validità della notificazione della cartella su cui si controverte" mentre "con il ricorso datato 10 giugno 2003 che si è concluso con la sentenza qui appellata, viene contestata l'insussistenza del presupposto impositivo per l'avvenuto annullamento del ruolo con la... sentenza 763/02/02, nonchè per carenza di motivazione";
- "condivide pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure" in ordine al "merito della pretesa tributaria" ("che... deriva dalla liquidazione delle imposte della dichiarazione integrativa ex L. n. 516 del 1982, che ha trovato conferma nel giudizio della Corte di Cassazione") perchè "il ruolo" ("che è un atto di esclusiva emanazione dell'amministrazione finanziaria") "ha la funzione di titolo esecutivo per esigere il diritto a percepire una somma di denaro, che si manifesta nei confronti del contribuente tramite la notifica della cartella di pagamento che viene emessa, invece, dal concessionario della riscossione": "poichè con la sentenza n. 763/02/02 è stata annullata la cartella per vizio della relata di notifica,... non per questo può pretendersi... l'annullamento del carico fiscale di cui al ruolo emesso dall'amministrazione finanziaria, che... è perfettamente legittimo"; "conseguentemente, persistendo l'obbligazione tributaria e poichè nei termini per la notifica, bene ha fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento";
- "la censura" di "immotivazione della cartella" è "infondata" in quanto "l'atto... contiene gli elementi essenziali per conoscere il carico fiscale" ("ben noto alla... contribuente, poichè originato da un giudizio di Cassazione promosso dalla stessa parte e che l'ha vista soccombente");
- "è inconferente nel caso... il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del... 2005, dato che la dichiarata incostituzionalità ha riguardato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per le cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis".
2. La D.P. censura la decisione con tre motivi:
(1) con il primo la contribuente denunzia "violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25, 26, 49 e 50, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, degli artt. 475, 476 e 479 c.p.c., e dei principi che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell'atto impositivo e del titolo esecutivo posto a base della riscossione", chiedendo, "a norma dell'art. 366 bis c.p.c.", di "valutare se... sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento riemessa e rinotificata...in presenza del suo pregresso annullamento... sentenziato dal giudice tributario con statuizioni ancora cogenti rese in un antecedente processo tuttora pendente..., senza che il primo esemplare della stessa cartella sia mai stato annullato dal... concessionario e se, comunque, incorra nella violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25, 26, 49 e 50, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, degli arti. 475, 476 e 479 c.p.c., e dei... principi giuridici che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell'atto impositivo e del titolo esecutivo, la sentenza...che dichiari valida e legittima la suddetta cartella";
(2) con l'altro motivo la ricorrente denunzia "insufficiente o contraddicono motivazione... sul fatto controverso e decisivo riguardante l'illegittima rinnovazione della cartella di pagamento in dispregio al suo annullamento giudiziale" nonchè "violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e dell'art. 111 Cost.", sostenendo che l'affermazione del giudice di appello di "condivide(re) pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure", con la sola aggiunta ("aggiungendo solo") che "bene" avrebbe "fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento", è:
- "contraddittoria", laddove ritiene "legittima la nuova notificazione di un atto che nel contempo si ammette essere inesistente... perchè già annullato dal... giudice";
- "insufficiente", perchè "non ha... spiegato gli specifici motivi sui quali avrebbe basato tale consenso" e non ha esplicitato "perchè ha ritenuto prive di rilievo le opposte deduzioni" di essa "appellante".
In sintesi ("agli effetti dell'art. 366 bis c.p.c."), la ricorrente:
- afferma che "le sopra esposte considerazioni spiegano le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione della sentenza gravata la rende inidonea a giustificare la decisione assunta sul fatto... riguardante l'arbitraria rinnovazione della cartella di pagamento in presenza del suo annullamento sentenziato dal giudice tributario in un... precedente processo";
- chiede ("quesito") "se... sia comunque nulla o illegittima, perla... violazione delle citate norme...,la sentenza di appello che sul predetto fatto controverso si sia limitata a richiamare...la pronuncia di primo grado dichiarando di condividerla...";
(3) con l'ultima doglianza, la D.P. lamenta "violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12", nonchè "insufficiente motivazione... sul fatto controverso e decisivo riguardante l'inadeguatezza della motivazione della cartella di pagamento", concluse con il "quesito" "se...sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento totalmente priva di motivazione sia sulle ragioni della sua riemissione e rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale, sia sugli estremi del precedente accertamento posto a suo preteso fondamento e se, comunque, incorra nella violazione o falsa applicazione" delle norme suddetta "la sentenza... che giudichi valida e legittima una siffatta motivazione della cartella".
3. Il ricorso deve essere respinto.
A. L'infondatezza dei primi due motivi da scrutinare congiuntamente perchè attinenti alla medesima questione - discende dal rilievo che (come pacifico) il giudice tributario ha dichiarato inesistente e/o nulla non già la cartella od il ruolo "individuale" in essa racchiuso ma soltanto la notificazione della stessa, ovverosia non l'atto (cartella di pagamento) in sè ma l'attività di trasmissione di tale atto al destinatario.
Questa Corte, invero (Cass., trib., 27 febbraio 2009 n. 4760), specificamente esaminando il "rapporto tra... notificazione e... atto notificando", ha già chiarito (dopo ampia disamina delle conferenti disposizioni) che "la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza" in quanto "gli altri amministrativi d'imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia": il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sul'"esistenza" dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio.
La precisazione della (apparentemente ovvia) differenza tra atto e sua notificazione, nel caso, assume univoco valore dirimente atteso che le argomentazioni svolte dalla ricorrente (per la quale: "la cartella... vale anche come notificazione del relativo ruolo che costituisce titolo esecutivo... e perciò, in quanto tale, non può essere duplicata al di fuori dei casi... previsti dall'art. 476 c.p.c."; "l'espropriazione forzata richiede la valida esistenza del titolo esecutivo, costituito dal ruolo..., nonchè la sua preventiva e rituale notificazione al debitore mediante la cartella di pagamento... che è appositamente abilitata...a valere "anche come notificazione del ruolo ossia quale notificazione del titolo esecutivo"; "finchè pende l'originario giudizio... promosso dal debitore contro la prima cartella di pagamento e nell'ambito del quale quest'ultima è stata... annullata, il concessionario...è tenuto a rispettare la pronuncia di annullamento... senza potersi...
arrogare il potere... di rinnovare e rinotificare... l'atto annullato dall'autorità giudiziaria"; "unica iniziativa perseguibile dal concessionario... per emendare errori commessi... non può che consistere nel preventivo annullamento della cartella impugnata...
prima della decisione giudiziale") si fondano su di una inaccettabile unificazione dell'atto e della sua notificazione: il rinnovo solo della sua notifica, come intuitivo, non importa l'emissione di una "nuova" cartella di pagamento (essendo l'atto identico, come riconosce anche la contribuente), donde l'inconferenza del richiamo alla unicità ed alla non duplicabilità ("è unico e non può essere duplicato") del "titolo esecutivo" di "diritto comune" perchè tali caratteri non vengono disconosciuti nè alterati dal mero rinnovo della (sola) notificazione, neppure per il titolo esecutivo detto.
B. La doglianza relativa all'assunta "inadeguatezza della motivazione" della cartella - per mancanza ("priva") delle "ragioni della sua riemissione e rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale" -, una volta esclusa (giusta le considerazioni innanzi esposte) la ravvisabilità, nel caso, di una "riemissione" della cartella stessa, non ha pregio atteso che, come la "notificazione" di un atto, anche la sua "rinotificazione" non richiede la presenza (quindi l'esplicazioni) di "ragioni" giustificative, discendendo le stesse dalla univoca, unica funzione svolta dalla notificazione, ossia (come detto) di portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario perchè possa produrre gli effetti suoi propri (di cristallizzazione della pretesa tributaria per decorso dei termini di impugnazione o anche di soia provocano ad opponendum).
4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere alle parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) tenuto conto del valore della controversia nonchè dell'attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
Nessun provvedimento, invece, deve essere adottato in favore della spa Monte dei Paschi di Siena perchè la stessa non ha svolto nessuna attività in sede di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (duemila-seicento/00), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della spa GERIT, ed in Euro 4.000,00 (quattro-mila/00), oltre spese prenotate a debito, in favore dell'Agenzia.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2012