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martedì 14 febbraio 2017

Rendimenti dei buoni postali fruttiferi: facciamo chiarezza



Si legge spesso in rete di vere e proprie crociate intraprese per gli investitori per garantire loro un interesse maggiore rispetto a quello liquidato da Poste Italiane al momento della presentazione del buono fruttifero postale per l’incasso.
Sul tema sembra esservi, ad oggi, poca chiarezza, sia per la natura molto tecnica della questione, sia per la vastità della casistica che può riguardare una pluralità di investitori e che, non sempre, conduce a soluzioni uniformi.
Abbiamo notato che molti consumatori, titolari di buoni postali fruttiferi, ritengono che le Poste tendano a liquidare somme inferiori rispetto a quelle dovute. Ciò può essere vero solo in un ristrettissimo numero di casi, delle vere e proprie eccezioni alla regola.
Cercheremo di chiarire i termini della questione in maniera molto semplice e, per quanto
possibile, atecnica, al fine di rendere le cose quanto più possibile comprensibili anche a chi “non è del mestiere” (sarà perdonata, dunque, qualche imprecisione che, tuttavia, non inciderà sul fulcro della questione).
Il consumatore che acquista un buono postale fruttifero sa che “paralizzerà” determinate somme al fine di ottenere un cospicuo rendimento a distanza anche di venti o trent’anni.
Il tipico buono postale fruttifero (quello che, per intenderci, i nostri nonni hanno acquistato a nostro nome come dono per il battesimo o per un remoto compleanno della nostra infanzia) riporta, nel retro, una tabella che indica quale sarà il valore del buono nel momento in cui decideremo di rimborsarlo. La stessa tabella, inoltre, indica quale tasso di interesse verrà applicato, in maniera sempre crescente, con il trascorrere degli anni.
Ciò significa che al momento in cui porterò il mio buono postale all’incasso riceverò esattamente la somma indicata nel tergo del buono?
La risposta è negativa. Non è detto, infatti, che il rendimento del buono sia sempre corrispondente a quello in esso riportato. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto ministeriale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie (d.l. n. 460/1974). In altri termini: un decreto ministeriale entrato in vigore in un determinato momento può variare il saggio d’interesse anche dei buoni emessi prima della sua entrata in vigore, potendo, tale decreto, avere efficacia retroattiva.
Ci avviciniamo, quindi, al fulcro della questione: nel 1986 il Ministero del Tesoro ha emesso un decreto con cui ha disposto – con efficacia retroattiva – la modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio. Si legge, infatti, all’art. 6 del decreto (datato 13 giugno 1986) che: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. I buoni con serie precedente alla lettera Q (es. M, N, O, P) prevedevano un rendimento di gran lunga superiore a quello fissato per i buoni della serie Q. Tale rendimento è stato radicalmente abbattuto con il decreto del 13 giugno 1986, questo il motivo per cui il portatore di un buono postale fruttifero, ad esempio, di serie O, al momento dell’incasso si è visto liquidare importi inferiori rispetto a quelli che si aspettava di ricevere sulla base della tabella stampata nel tergo del buono.
Tutto ciò è regolare?
Certamente sì, perché si tratta di un risultato legittimo (ossia consentito dalla legge)… che poi non sia giusto è tutt’altra valutazione.
Come si spiega, allora, il fatto che alcuni titolari di buoni postali fruttiferi siano effettivamente riusciti a ottenere somme ulteriori rispetto a quelle inizialmente corrisposte dalle Posta?
A nostro avviso si tratta di ipotesi davvero marginali. L’unico caso in cui il titolare del buono può vedersi riconoscere un importo superiore rispetto a quello rimborsato dalle Poste è quello dell’investitore che ha sottoscritto il buono postale fruttifero subito dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 e il buono in questione continuava a riportare nel tergo la “vecchia” tabella degli interessi. In questo caso, dicono le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13979/2007): “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”. In altri termini: se Poste Italiane, dopo l’entrata in vigore del nuovo saggio di interessi, rilascia dei buoni con condizioni economiche diverse da quelle dettate dal decreto ministeriale, le condizioni riportate sul buono si considerano prevalenti rispetto a quelle dettate dalla legge, perché implicitamente consentono all’investitore di fare affidamento sul fatto che l’Ente che ha emesso il buono abbia voluto riconoscergli un rendimento diverso da quello stabilito dalla legge in vigore in quel momento. In ogni altro caso, il saggio di interesse disposto dalla norma prevale su quello indicato nel tergo del buono postale.
Come fare, quindi, per capire se il buono postale in nostro possesso, acquistato dopo il giugno del 1986, ci consente di ottenere un rendimento superiore rispetto a quello stabilito dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986?
Innanzitutto è necessario vedere se sulla tabella che riporta il saggio di interesse del buono sia stato sovrapposto un timbro. Se vedete un timbro che riporta interessi diversi da quelli della tabella, ogni sogno di incrementare il rendimento del vostro buono postale può considerarsi svanito. In caso contrario, prestate molta attenzione, Poste Italiane potrebbe essere tenuta a riconoscervi anche il doppio rispetto a ciò che vi ha riconosciuto al momento del rimborso.
Va da sé che, prima di portare i vostri buoni postali allo sportello per l’incasso, è quanto meno opportuno che ne facciate una fotocopia fronte/retro. In mancanza sarà quasi impossibile ogni valutazione del caso.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.

martedì 31 luglio 2012

Il Buono Postale Fruttifero: un capitale o carta straccia?


Capita spesso che, spostando il comò della nonna, o frugando in un cassetto di vecchi ricordi, ci si imbatta inaspettatamente anche in oggetti di valore di cui si ignorava l’esistenza. Assai frequentemente il piccolo tesoro rinvenuto consiste in un buono postale fruttifero, che – tramandato di generazione in generazione – nessuno ricordava più di avere e, quindi, mai aveva riscosso.
Cosa fare al rinvenimento fortuito del buono postale?

 
Va, innanzitutto, verificata la scadenza del titolo stesso. Frequentemente i buoni postali venivano e vengono rilasciati con periodi di scadenza molto lunghi, anche di venti o trent’anni (salvo eventuali possibili proroghe). È bene, dunque, verificare se il buono postale sia in corso di validità, sia già scaduto o ancora debba spirare il termine di scadenza.
Se il buono è scaduto, è bene tenere presente che esso può essere regolarmente riscosso entro dieci anni dal termine di scadenza.
Se, quindi, il buono postale in vostro possesso scadeva nel dicembre del 2002, siete ancora in tempo a scambiarlo presso l’Ufficio Postale entro dicembre 2012.
In questi casi occorre, innanzitutto, verificare chi abbia il diritto di riscuotere il buono. Non è raro, infatti, che l’intestatario del buono sia, nel frattempo, deceduto. In questo caso è necessario che la richiesta di rimborso del buono stesso venga formulata da tutti gli eredi.
Ad esempio: se ci si trova in possesso di un buono postale intestato al nonno, defunto, potranno e dovranno effettuare la richiesta di rimborso i suoi eredi, ossia la nonna – eventualmente superstite – e i  suoi figli, che avranno diritto di percepire le somme derivanti dalla riscossione nella misura prevista dal Codice Civile in caso di concorso tra più eredi. Per comprovare la propria qualità di eredi, è sufficiente produrre alle Poste una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Poste Italiane s.p.a., in quanto concessionaria di pubblico servizio, è obbligata a ricevere tale dichiarazione sostitutiva, a norma del d.p.r. n. 445/2000).
Decorsi i dieci anni dalla data di scadenza, purtroppo, il buono è prescritto, il che comporta che il diritto di riscuoterne il capitale ed i frutti non può essere più validamente azionato.
In passato, tuttavia, sembrava essersi aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso del buono postale fruttifero anche dopo lo spirare del termine di prescrizione:  l’art. 8 comma 2,  del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) testualmente dispone che “La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.
Ad oggi, tuttavia, la strada che sembrava essere stata tracciata in favore dei titolari ritardatari dei buoni postali non è percorribile.
Nel 2003, in seguito alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ad essa è subentrato, per i rapporti ancora in corso (compresi i buoni postali fruttiferi), il Ministero delle Finanze. Tale circostanza ha comportato che i buoni postali fruttiferi vengono trasferiti al Ministero ed equiparati ai titoli del debito pubblico (ad esempio BOT, BTP, CCT) ed assoggettati alla relativa disciplina in tema di prescrizione, ossia quella del Codice Civile.
Il Ministero, ritenendo che l’applicazione di discipline differenti in materia di prescrizione, tra titoli di debito pubblico e buoni postali fruttiferi, determinerebbe una disparità di trattamento per i titolari, ha definitivamente precluso la possibilità di rimborso dei secondi dopo lo spirare del termine decennale dalla scadenza da parte della Cassa depositi e prestiti.
Fate, quindi, attenzione, nel momento in cui doveste rinvenire un buono postale fruttifero, a non perdere tempo e non esitate ad attivarvi! Una semplice trascuratezza potrebbe comportare che un ricco capitale si trasformi in una semplice pergamena decorativa da incorniciare ed appendere, come ricordo di famiglia, sul caminetto in salotto.

domenica 20 marzo 2011

Corte Costituzionale: Ritardi e disservizi? Le poste paghino.

Spesso una vertenza nei confronti delle Poste Italiane per disservizi e omissioni commessi a vario titolo, rischia di tradursi in una lotta di Davide contro Golia, ma con un finale assai poco consolatorio. Sono esistite fino ad oggi una serie di limitazioni di responsabilità dell'Ente postale che ponevano il consumatore in posizione di minoranza, sfilandogli dalle mani qualsiasi strumento di reazione concreta ed imponendo di accontentarsi di modestissimi (beffardi?) indennizzi di circa 30 euro a fronte di pacchi e raccomandate mai consegnati.
Soprattutto la Corte di Cassazione sembra essere il vero osso duro da scalfire per ottenere una reale apertura alle legittime istanze dei consumatori danneggiati. In passato, i giudici della Suprema Corte sollevavano le Poste Italiane da onerose responsabilità affermando, in sintesi, che in un mercato in cui non mancano strumenti di spedizione differenti da quello postale, l'utente che si rivolge alle Poste ben si deve addossare il rischio dei ritardi, disservizi o dello smarrimento di corrispondenza. A prescindere dal suo contenuto.
Lo scorso mese, tuttavia, uno scossone a questo stato di cose è stato dato dalla Corte Costituzionale, che - dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - sembra voler daree nuova forza all'utente, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno da ritardo nella consegna della corrispondenza, ben oltre, è dato ritenere, gli irrisori indennizzi fino ad oggi previsti.
Di seguito riportiamo il testo integrale dell'importante sentenza:

SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.

Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI