Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
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mercoledì 15 giugno 2022

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la notifica telematica del verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada è da considerarsi inesistente se l’indirizzo pec del mittente non è presente nei pubblici registri


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la
n. 783 del 9 giugno 2022), con cui è stato accolto il ricorso proposto dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore e disposto l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada per superamento del limite di velocità rilevato tramite apparecchiatura autovelox.


In particolare, il Giudice di Pace ha riconosciuto fondata l’eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla nullità insanabile della notifica del verbale, in quanto eseguita tramite posta elettronica certificata attraverso un dominio non risultante dai pubblici registri destinati a raccogliere gli indirizzi pec della Pubblica Amministrazione.

La normativa in materia di notifiche telematiche, sempre più diffuse negli ultimi anni, impone che si appresta ad utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni ufficiali, destinate ad avere valore legale, deve utilizzare un indirizzo pec che sia, appunto, ufficiale, ossia iscritto nei registri pubblici predisposti a livello nazionale.

Il Giudice di pace, pertanto, ha stabilito che la notifica è da considerarsi “inesistente” (quindi non sanabile per raggiungimento dello scopo neanche attraverso la proposizione del ricorso) «allorché la notifica non sia effettuata o sia effettuata in modo non previsto dalla normativa», cosicché «l’invio di atti proveniente da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti nei Pubblici Registri deve considerarsi pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria».

Un risultato, quello ottenuto, che oltre ad avere sollevato il ricorrente dall’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, gli consente anche di recuperare i punti della patente decurtati in conseguenza della discussa violazione.

lunedì 26 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: se il segnale stradale non è visibile, la multa è nulla.



Se il segnale stradale che impone un determinato divieto o l’obbligo di adeguarsi ad una determinata regola di circolazione non è pienamente visibile, il trasgressore non può essere sanzionato.
È quanto statuito da una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1367 del 16/06/2017, in accoglimento del ricorso presentato da un’associata della sede reggina della Casa del Consumatore, che si era vista comminare una multa per aver sostato senza esporre il tagliandino in una zona destinata a parcheggio a pagamento.
Era emerso, in particolare, che la conducente del veicolo non avrebbe potuto in alcun modo avvedersi dell’obbligo di pagamento della sosta, in quanto il segnale verticale che prescriveva tale obbligo era occultato dalle foglie di un albero che lo copriva completamente.
Il Giudice di Pace ha precisato che, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale e identificarne il significato, “infatti, i segnali verticali devono essere collocati, chiaramente, in modo che la parte anteriore risulti visibile all’utente della strada”.

giovedì 6 ottobre 2016

Solleciti di pagamento del Comune di Reggio Calabria: le nostre perplessità



Con l’autunno arriva la pioggia, ma non ci riferiamo soltanto al fenomeno meteorologico tipico della stagione, ma a una vera e propria pioggia di solleciti di pagamento che, (spesso) tramite corriere postale privato, il Comune di Reggio Calabria sta recapitando in questi giorni a centinaia di cittadini.
Ne abbiamo esaminati molti e non poche sono le perplessità che queste ennesime rivendicazioni economiche hanno suscitato.

I solleciti riguardano – per ciò che ci è stato dato constatare – verbali non pagati per violazioni del Codice della Strada molto datati (perlopiù multe risalenti all’anno 2005), di cui, in genere, emerge che il Comune abbia già sollecitato il pagamento con atti notificati a distanza di più di cinque anni dalla notifica del primo verbale.

Riteniamo, al riguardo, di voler condividere alcune considerazioni:

1) L’art. 209 del Codice della Strada, richiamando l’art. 28 del d.lgs. 689/81, fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;

2) Un atto notificato dopo cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada può considerarsi interruttivo della prescrizione stessa solo attraverso un grande sforzo di fantasia;

3) Stando alla disciplina della L. 241/1990, il procedimento amministrativo (qual è quello relativo all’irrogazione di sanzioni per violazione del Codice della Strada) costituisce una vera e propria catena di atti, sicché l’illegittimità di uno di essi non può che riflettersi sugli atti amministrativi ad esso legati e successivi;

4) La Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7156 del 12 aprile 2016, ha ribadito un principio più volte espresso in passato, quello per cui “in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 […] ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata […] devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.

Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 0965.29805.

mercoledì 18 febbraio 2015

Equitalia: non dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981 se applicate ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada.

Avete ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa per violazione del Codice della Strada non pagata? Badate bene al contenuto delle somme che Equitalia richiede, perché può accadere di vedersi applicare sanzioni non dovute che possono rendere nulla l’intera cartella esattoriale, qualunque sia il suo importo.
Accade spesso, infatti, che nella cartella esattoriale troviate applicata la maggiorazione di cui all’art. 27 della legge n. 689/81, che – secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e recepito dall’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria (da ultimo con sentenza pubblicata il 19 gennaio 2015, n. 114/15) – è illegittima in quanto esclusa dallo stesso Codice della Strada. Ne consegue che l’intera cartella esattoriale che contiene tale grave errore è travolta da nullità.
Vi ricordiamo, tuttavia, che, anche se una cartella esattoriale sia da considerarsi nulla, non è sufficiente limitarsi a non pagarla (altrimenti, seppure illegittima, diventa inattaccabile decorsi trenta giorni), ma bisogna impugnarla davanti all’autorità giudiziaria competente.
Se desiderate maggiori chiarimenti al riguardo, non esitate a contattarci al numero 0965.29805. Il nostro sportello è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.
Cordiali saluti