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lunedì 25 settembre 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: nullo l'atto di precetto notificato dal Comune per il recupero delle entrate pubbliche.



Negli ultimi tempi molti cittadini si sono visti notificare alcuni atti di precetto attraverso cui il Comune di Reggio Calabria intimava il pagamento di vecchie sanzioni amministrative risultate insolute.
Il legali della Casa del Consumatore hanno sin da subito presentato opposizione dinanzi al Giudice di Pace nell’interesse dei propri associati, rilevando che alla Pubblica Amministrazione non compete riscuotere le entrate pubbliche attraverso l’atto di precetto, essendo l’azione della P.A. vincolata in tal senso dal ricorso unicamente a due strumenti di riscossione, disciplinati in maniera stringente dall’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997: la cartella esattoriale, o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
L’atto di precetto, come strumento di riscossione delle entrate locali, infatti, non trovando alcun fondamento normativo che lo autorizzi, è da considerarsi illegittimo.
Tale tesi ha trovato accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria investita della decisione sulla questione.
Si segnala in tal senso una recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1843/2017 del 18 settembre 2017), che ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto intimato dall’Ente comunale, in quanto esorbitante dagli strumenti di riscossione posti dalla legge nelle mani della Pubblica Amministrazione.

lunedì 26 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: se il segnale stradale non è visibile, la multa è nulla.



Se il segnale stradale che impone un determinato divieto o l’obbligo di adeguarsi ad una determinata regola di circolazione non è pienamente visibile, il trasgressore non può essere sanzionato.
È quanto statuito da una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1367 del 16/06/2017, in accoglimento del ricorso presentato da un’associata della sede reggina della Casa del Consumatore, che si era vista comminare una multa per aver sostato senza esporre il tagliandino in una zona destinata a parcheggio a pagamento.
Era emerso, in particolare, che la conducente del veicolo non avrebbe potuto in alcun modo avvedersi dell’obbligo di pagamento della sosta, in quanto il segnale verticale che prescriveva tale obbligo era occultato dalle foglie di un albero che lo copriva completamente.
Il Giudice di Pace ha precisato che, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale e identificarne il significato, “infatti, i segnali verticali devono essere collocati, chiaramente, in modo che la parte anteriore risulti visibile all’utente della strada”.

giovedì 6 ottobre 2016

Solleciti di pagamento del Comune di Reggio Calabria: le nostre perplessità



Con l’autunno arriva la pioggia, ma non ci riferiamo soltanto al fenomeno meteorologico tipico della stagione, ma a una vera e propria pioggia di solleciti di pagamento che, (spesso) tramite corriere postale privato, il Comune di Reggio Calabria sta recapitando in questi giorni a centinaia di cittadini.
Ne abbiamo esaminati molti e non poche sono le perplessità che queste ennesime rivendicazioni economiche hanno suscitato.

I solleciti riguardano – per ciò che ci è stato dato constatare – verbali non pagati per violazioni del Codice della Strada molto datati (perlopiù multe risalenti all’anno 2005), di cui, in genere, emerge che il Comune abbia già sollecitato il pagamento con atti notificati a distanza di più di cinque anni dalla notifica del primo verbale.

Riteniamo, al riguardo, di voler condividere alcune considerazioni:

1) L’art. 209 del Codice della Strada, richiamando l’art. 28 del d.lgs. 689/81, fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;

2) Un atto notificato dopo cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada può considerarsi interruttivo della prescrizione stessa solo attraverso un grande sforzo di fantasia;

3) Stando alla disciplina della L. 241/1990, il procedimento amministrativo (qual è quello relativo all’irrogazione di sanzioni per violazione del Codice della Strada) costituisce una vera e propria catena di atti, sicché l’illegittimità di uno di essi non può che riflettersi sugli atti amministrativi ad esso legati e successivi;

4) La Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7156 del 12 aprile 2016, ha ribadito un principio più volte espresso in passato, quello per cui “in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 […] ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata […] devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.

Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 0965.29805.