Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
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giovedì 10 gennaio 2013

Costi di disattivazione dell'utenza telefonica? Non sono mai dovuti!

Riportiamo dal Blog del del Consumatore un interessante articolo in materia di telefonia ed abusi da parte dei gestori telefonici. Per ulteriori informazioni ed assistenza contattateci al numero 0965/29805.
Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
L’ennesimo tentativo di aggirare la legge? Forse sì…
Ma vediamo cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore.
Art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenzepresso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi ed ingiustificati?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.

mercoledì 4 maggio 2011

La guida per la tutela dei diritti dei consumatori

Da Casa del Consumatore.it riportiamo un'utile notizia:

Da Gennaio 2011, l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha messo a disposizione di tutti gli utenti, una guida di facile utilizzo e molto dettagliata, dal titolo “I diritti dei Consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica ”.
Lo scopo di questa guida può riassumersi nel motto: “Comunicare, senza problemi”. Il fine, è quello di fornire al Consumatore continui aggiornamenti sui servizi che giornalmente utilizza, i propri diritti, le regole e le Autorità predisposte per la propria tutela.
La guida, divisa in sei parti principali, mette in risalto, da una parte il mercato dei servizi di comunicazione elettronica con le proprie regole, distinguendo tra comunicazioni da postazione fissa, comunicazione mobile o personale e televisione a pagamento, e dall’altra i diritti dell’utente e la conseguente tutela in caso di controversie o disservizi indicando quindi tutte le istituzioni di riferimento.
Si può dunque definirla come un nuovo punto di riferimento per tutti gli utenti, corredata di un essenziale decalogo per un “consumo responsabile”.
L’Autorità ha inoltre pubblicato, sul Canale YouTube, un video informativo che illustra i contenuti del documento.

martedì 12 aprile 2011

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Un'importante raltà al servizio del consumatore.

E' notizia che circola in queste ultime ore che tra gennaio e marzo del 2011 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato oltre cento provvedimenti sanzionatori, comminando multe per più di 2,85 milioni di Euro nei confronti di società che operano nel settore delle comunicazioni per violazioni di vario tipo, che vanno dal mancato rispetto delle garanzie per i minori e i consumatori, all’attivazione di servizi mai richiesti dall'utente, alla mancata o ritardata disattivazione di servizi, all’illegittima sospensione delle utenze, all'inottemperamenza agli ordini dell'Autorità.
Questa importante istituzione è a disposizione degli utenti di beni e servizi, che possono adirla per dar voce alle proprie esigenze ed ottenere tutela nei confronti degli abusi, assai frequenti, delle imprese che hanno nelle comunicazioni il proprio ambito di attività.
L'AGCOM è stata istituita con legge n. 249/1997. E' un'autorità indipendente che ha il duplice scopo di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. Sono, dunque, destinatari della tutela offerta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sia gli operatori che gli utenti, a cui viene garantito l'intervento risolutivo in una molteplicità di situazioni di crisi.
La sede legale dell'AGCOM è a Napoli; una seconda - operativa - si trova a Roma. 
Questi i recapiti:
Sede di Napoli: Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli. Tel: 081 7507111 - Fax: 081 7507616.
Sede di Roma: Via Isonzo 21/b - 00198 Roma. Tel: 06 69644111 - Fax: 06 69644926.
Per maggiori informazioni vi inviatiamo a  visitare il sito ufficiale dell'AGCOM, che troverete cliccado qui.