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martedì 10 dicembre 2024

Diritti del passeggero: la compensazione pecuniaria per i disservizi aerei


Sapevate che le compagnie aeree sono tenute a corrispondere per legge al passeggero nei casi di cancellazione del volo, ritardo aereo, perdita di coincidenza o comunque di negato imbarco sul volo prenotato una somma di danaro variabile dai 250,00 ai 600,00 euro? 

La normativa applicabile è quella prevista dal Regolamento Europeo n. 261/04, che individua i limiti di applicabilità ed i casi in cui il passeggero ha diritto ad ottenere la c.d. "compensazione pecuniaria" nei limiti dell’importo indicato in precedenza.

A mero titolo esemplificativo, avrà diritto ad ottenere il pagamento di un importo di 250,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria, il passeggero che ha subito la cancellazione del proprio volo da Reggio Calabria a Milano, allorquando il vettore non sia nelle condizioni di dimostrare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (ad esempio, avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, cause tecniche e scioperi) o il passeggero sia stato informato della cancellazione con il termine di preavviso previsto dalla normativa e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo.

L'importo della compensazione pecuniaria sarà più elevato a seconda della distanza tra la località di partenza e quella di destinazione e sorge allorché si registri un ritardo di tre ore o superiore.

Qualora vi troviate in uno dei casi in cui si applica il Regolamento 261/04, sarà possibile trasmettere al Vettore aereo un reclamo finalizzato ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista per il vostro caso. Ricevuto il reclamo, il Vettore dovrà fornire opportuno riscontro entro e non 40 giorni, decorsi i quali sarà possibile avviare la conciliazione presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

lunedì 5 dicembre 2022

Cancellazione volo causa Covid: il vettore aereo non può rifiutare il rimborso in danaro e limitarsi ad emettere il voucher.

 


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1585 del 02 dicembre 2022, con cui è stata accolta la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.

Quest’ultima, in particolare, nel gennaio del 2020, aveva acquistato alcuni biglietti aerei per un volo internazionale da svolgersi nel successivo mese di aprile.

A causa della diffusione della pandemia da covid-19, il vettore aereo si era visto costretto ad annullare i voli prenotati in quel periodo, comunicando ai passeggeri la possibilità di riprogrammare il viaggio o di chiedere il rimborso di quanto pagato, mediante compilazione di un from dedicato sul sito internet della Compagnia aerea.

La cliente, pertanto, domandava il rimborso, ma riceveva in risposta la disponibilità del vettore a provvedervi mediante emissione di un voucher. Tale iniziativa veniva subito contestata dalla cliente mediante diffida legale a cui la Compagnia aerea rispondeva dichiarandosi nel giusto, in quanto il Decreto Cura Italia aveva espressamente previsto la facoltà di emettere i voucher per i voli non fruiti.

La vicenda sfociava, quindi, in sede giudiziaria.

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, esaminata la questione, ha accolto la domanda proposta dalla viaggiatrice, affermando che le disposizioni della legge italiana in materia devono necessariamente interpretarsi alla luce dei principi affermati dalla normativa comunitaria, che subordina sempre la facoltà del vettore di procedere al rimborso attraverso il voucher al consenso del passeggero: in altri termini, la Compagnia aerea ha diritto di offrire il voucher in luogo del rimborso, ma non può pretendere di adempiere all’obbligazione di restituzione del prezzo del viaggio in questa forma, se il passeggero non accetta, preferendo di ottenere indietro il denaro speso. Si legge nella sentenza in commento che il vettore aereo «avrebbe dovuto interpretare la facoltà lasciata dalla normativa nazionale alla luce ed in coerenza con il diritto europeo […] offrendo in caso di cancellazione del volo per qualunque motivo il rimborso ovvero l’imbarco su un volo alternativo e solo in presenza di un espresso consenso del consumatore attribuire un voucher in luogo del rimborso».

venerdì 8 aprile 2016

Cancellazione dei voli Air Sud: come tutelarsi.



Molti già sapranno delle vicissitudini venutesi a creare a seguito della chiusura dei battenti della Air Sud, tour operator reggino che, tramite compagnia charter olandese Denim Air B.V., aveva venduto biglietti per l’esecuzione di tratte con partenza dall’aeroporto Tito Minniti.
Viaggi prenotati con largo anticipo si sono, dunque, rivelati dei veri e propri buchi nell’acqua.
Secondo quanto si legge sul sito del tour operator, “la compagnia Denim Air ha deciso di sospendere le attività per l'Aeroporto dello Stretto a partire dal 1 marzo […] Vi informiamo che tale sospensione non è dovuta a procedure fallimentari come erroneamente riportato da qualcuno ma solo di carattere tecnico”.
A chi dovesse trovarsi tra gli sfortunati passeggeri dei voli cancellati, ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tra di essi è previsto il diritto alla compensazione pecuniaria, di cui all’art. 7 del medesimo Regolamento, il cui importo, per ciascun passeggero, varia da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 600,00, a seconda delle aree di percorrenza.
Per maggiori informazioni 0965.29805

giovedì 25 giugno 2015

UBERPOP: favorevole o contrario? Le associazioni di Rete Consumatori Italia chiedono la tua opinione

Milano, 25/06/2015 - Le associazioni di Rete Consumatori Italia (Casa del Consumatore, Assoutenti e Codici) stanno valutando se intervenire davanti al Tribunale di Milano per sostenere la richiesta di Uber di poter continuare il servizio UBERPOP.
Per decidere, le associazioni hanno deciso di affidarsi al consenso popolare, lanciando un sondaggio al quale invitano tutti a partecipare. Sarà l'esito del sondaggio a decidere se intervenire in favore di Uber oppre no.
Si avvicina infatti il secondo round della sfida taxi/Uber: il 2 luglio si discuterà davanti al Tribunale di Milano ilreclamo proposto da Uber contro la recente decisione dello stesso Tribunale, che ha ordinato la sospensione del servizio UBER POP (quello in cui a guidare sono semplici cittadini e non autisti professionisti).

 “Abbiamo deciso di ricorrere al sondaggio perché sono proprio i consumatori, utenti del servizio di Uber (e anche attori, quando sono loro stessi ad offrire il servizio di trasporto), i primi ad avere il diritto di guidarci nella decisione se sostenere le ragioni di Uber oppure no”, hanno dichiarato i presidenti delle tre associazioni Giovanni Ferrari, Furio Truzzi e Ivano Giacomelli, che aggiungono “Uber e servizi simili rappresentano sicuramente una grande innovazione in un settore, quello del trasporto pubblico, retrogrado e chiuso alla concorrenza. Il sondaggio servirà anche a capire, al di là del caso Uber, quanta voglia c'è di novità e libertà di scelta&rd! quo;.
Siete quindi tutti invitati a partecipare al sondaggio, che si chiuderà il 30 giugno prossimo.