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giovedì 15 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Gestore del servizio di gas che sospende a fornitura sulla base di consumi contestati e non provati è tenuto a risarcire il danno all'utente.



Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in accoglimento della domanda giudiziale proposta dai legali della sede reggina Casa del Consumatore in materia di energia elettrica e gas (sentenza n. 1115 del 15 maggio 2017).
IL CASO IN BREVE:
Un’associata della Casa del Consumatore aveva constatato che, nonostante avesse sottoscritto un contratto per la fornitura di gas con tariffazione fissa in base alla taglia prescelta, continuava a ricevere fatture di importo ben superiore alla taglia. Ciò l’aveva indotta – dapprima personalmente, poi per il tramite della Casa del Consumatore – a contestare i consumi al Gestore, chiedendo che venissero forniti precisi chiarimenti in merito alle somme ulteriori a lei addebitate.
Il Gestore, di fatto, aveva fornito risposte in ciclostile senza offrire alcun chiarimento, o aveva del tutto omesso di rispondere ai reclami, via via crescenti, che l’associata si vedeva costretta a reiterare instancabilmente. Come se ciò non bastasse, il Gestore – pur in pendenza di contestazione dei consumi fatturati – per ben due volte aveva proceduto al distacco della fornitura di gas. Da ciò, quindi, la necessità di sottoporre la questione all’autorità giudiziaria.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE:
A definizione del giudizio intrapreso, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1115/2017, ha condannato il Gestore del servizio a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo per l’interruzione del servizio, il rimborso delle somme richieste per il distacco e riallaccio della fornitura, oltre che un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Si segnalano alcuni interessanti passaggi della sentenza: “L’utente ha contestato ripetutamente nella fase stragiudiziale, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti e la tariffazione degli stessi e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi. A fronte di tale specifica contestazione [omissis: il Gestore, n.d.r.] avrebbe dovuto produrre le cd fatture del distributore allo scopo di fornire prova della quantità del gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta a quelli in concreto erogati. [omissis: il Gestore, n.d.r.], però, ha mancato di fornire tale prova, non avendo prodotto il documento in questione che certo deve possedere, atteso che la distributrice fattura i costi di distribuzione alla somministrante, sulla scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura. […] L’onere probatorio dell’esatta quantificazione non può che essere attribuito alla convenuta”; in ragione di ciò, prosegue il Giudice di Pace reggino, “la bolletta in esame espone consumi non provati […], con la conseguenza che [omissis: il Gestore, n.d.r.] non ha provato (né allegato a ben vedere) un fatto costitutivo della pretesa creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo). […]. Appare indubbio nel caso in esame che la condotta tenuta dalla convenuta non abbia garantito all’utente sia la trasparenza e la correttezza in merito ai dati e ai parametri utilizzati per il calcolo delle bollette. Detto illecito comportamento ha concretizzato un abuso della posizione dominante della convenuta e come tale ha violato i principi più volte citati sottesi a qualsiasi rapporto contrattuale […] che quindi comporta il diritto dell’utente al risarcimento del danno”.

martedì 7 luglio 2015

Abusiva attivazione del contratto di fornitura del servizio elettrico: il Gestore deve rimborsare tutte le bollette pagate e deve risarcire il danno morale



Con sentenza n. 762 del 26 maggio 2015, depositata in Cancelleria lo scorso 23 giugno, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha condannato il Gestore di energia elettrica ad un congruo risarcimento del danno, per aver attivato fraudolentemente un contratto di fornitura senza il consenso del cliente.
È quanto accaduto ad un’associata della sede reggina della Casa del Consumatore, che – come spesso accade – si è vista attivare un contratto di fornitura di energia elettrica da parte di una società che, tramite propri procacciatori di contratti porta a porta, aveva fraudolentemente carpito i dati personali della malcapitata, con la scusa di doverle sottoporre un semplice questionario.
Il Giudice di Pace reggino, in particolare, ha affermato che “nel caso di specie è stata limitata la libertà di autodeterminazione dell’istante, la quale […] si è trovata a corrispondere delle somme alla [OMISSIS] a titolo di corrispettivo per un servizio reso, né richiesto, né voluto […]. Quanto al danno non patrimoniale, è stato arrecato a parte attrice per aver compromesso la propria libertà di autodeterminazione contrattuale e utilizzato illegittimamente i dati personali, attraverso un sotterfugio, in base al quale è stata costretta a pagare importi non dovuti. In tal caso è stato leso un diritto inviolabile della persona, tutelato dalla Costituzione che, come tale va risarcito”.
In ragione di ciò, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha condannato il Gestore al rimborso di tutte le somme pagate per l’erogazione del servizio elettrico, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di € 660,93, al risarcimento del danno morale (non patrimoniale), nella misura di € 1.000,00, oltre che al pagamento delle spese legali.


venerdì 14 settembre 2012

Energia elettrica e gas: occhio alle offerte commerciali!

Un gran numero di utenti si rivolge alla nostra sede per avere assistenza in materia di controversie con i gestori del servizio di erogazione di energia elettrica e gas. Assai spesso i nostri assistiti sono vittime di veri e propri raggiri, rispetto ai quali abbiamo più volte sollecitato l'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sempre molto attenta ed attiva nel dare risposta ai reclami sottoposti al suo vaglio.

Dal Blog del Consumatore riportiamo un interessante articolo che aiuta a stare in guardia rispetto alle sempre nuove ed ingannevoli pratiche commerciali adottate da alcune società che gestiscono il servizio elettrico e di distribuzione del gas.

Le tecniche di vendita di contratti di luce e gas telefoniche o porta a porta sono purtroppo spesso molto aggressive, tanto che molti clienti, soprattutto anziani, vangono spesso indotti a cambiare fonritore anche se non lo vorrebbero e sulla base di promesse poi non mantenute.
Le tecniche “furbe” stanno però diventando non solo aggressive ma anche delle vere e proprie truffe. E’ di questi giorni la notizia che in Toscana vari cittadini sono stati contattati al telefono da persone (per lo più giovani e straniere) che cercano di farsi comunicare i dati del cliente da una bolletta, spacciandosi per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La loro telefonata inizia proprio con la presentazione: «Buongiorno, qui è l’Autorità per l’energia e il gas. Dato che nei mesi scorsi i gestori hanno aumentato illecitamente le tariffe, i cittadini hanno diritto, dal primo novembre, a uno sconto del 25% sulla bolletta. Può fornirmi i dati dei suoi ultimi pagamenti per la luce e per il gas?”.
Ma ovviamente è una trappola, per quanto ben congegnata. «Si tratta di un comportamento illecito, di persone che utilizzano impropriamente il nome della nostra Istituzione – ha commentato il direttore consumatori dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Alberto Grossi al Tirreno. – L’Autorità infatti non fa e non ha mai fatto telefonate di questo tipo ai consumatori e invitiamo chiunque le riceva a fare molta attenzione, a non dare informazioni sui propri dati ed eventualmente a segnalarcelo al nostro numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore, oltre che denunciarlo alle Autorità competenti».
Nel frattempo l’Autorità ha fatto partire la cd. black list, ossia l’elenco dei venditori con maggior numero di contratti non richiesti. Insieme agli obblighi di verifica a carico dei venditori e il rafforzamento del Codice di condotta commerciale, la black list è uno dei principali interventi di regolazione approvati dall’Autorità per l’energia per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti, con misure di prevenzione, di ripristino e di stretto monitoraggio a tutela dei clienti.
Fra le novità di maggiore rilievo – adottate dopo un ampio processo di consultazione condiviso con i rappresentanti dei consumatori e degli operatori – l’introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati porta a porta o al telefono: le società di vendita dovranno telefonare al cliente o inviargli un’apposita lettera, per acquisire la conferma dell’effettiva volontà di aderire all’offerta. Con questa procedura, in sostanza, sono i venditori a dover  provare l’assenso al contratto.
Il provvedimento prevede anche un rafforzamento delle attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti e l’avvio di procedure sanzionatorie nei casi di violazione.
Per segnalazioni o richieste di assistenza potete contattare il nostro numero unico 848 78 78 38.