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giovedì 15 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Gestore del servizio di gas che sospende a fornitura sulla base di consumi contestati e non provati è tenuto a risarcire il danno all'utente.



Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in accoglimento della domanda giudiziale proposta dai legali della sede reggina Casa del Consumatore in materia di energia elettrica e gas (sentenza n. 1115 del 15 maggio 2017).
IL CASO IN BREVE:
Un’associata della Casa del Consumatore aveva constatato che, nonostante avesse sottoscritto un contratto per la fornitura di gas con tariffazione fissa in base alla taglia prescelta, continuava a ricevere fatture di importo ben superiore alla taglia. Ciò l’aveva indotta – dapprima personalmente, poi per il tramite della Casa del Consumatore – a contestare i consumi al Gestore, chiedendo che venissero forniti precisi chiarimenti in merito alle somme ulteriori a lei addebitate.
Il Gestore, di fatto, aveva fornito risposte in ciclostile senza offrire alcun chiarimento, o aveva del tutto omesso di rispondere ai reclami, via via crescenti, che l’associata si vedeva costretta a reiterare instancabilmente. Come se ciò non bastasse, il Gestore – pur in pendenza di contestazione dei consumi fatturati – per ben due volte aveva proceduto al distacco della fornitura di gas. Da ciò, quindi, la necessità di sottoporre la questione all’autorità giudiziaria.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE:
A definizione del giudizio intrapreso, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1115/2017, ha condannato il Gestore del servizio a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo per l’interruzione del servizio, il rimborso delle somme richieste per il distacco e riallaccio della fornitura, oltre che un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Si segnalano alcuni interessanti passaggi della sentenza: “L’utente ha contestato ripetutamente nella fase stragiudiziale, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti e la tariffazione degli stessi e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi. A fronte di tale specifica contestazione [omissis: il Gestore, n.d.r.] avrebbe dovuto produrre le cd fatture del distributore allo scopo di fornire prova della quantità del gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta a quelli in concreto erogati. [omissis: il Gestore, n.d.r.], però, ha mancato di fornire tale prova, non avendo prodotto il documento in questione che certo deve possedere, atteso che la distributrice fattura i costi di distribuzione alla somministrante, sulla scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura. […] L’onere probatorio dell’esatta quantificazione non può che essere attribuito alla convenuta”; in ragione di ciò, prosegue il Giudice di Pace reggino, “la bolletta in esame espone consumi non provati […], con la conseguenza che [omissis: il Gestore, n.d.r.] non ha provato (né allegato a ben vedere) un fatto costitutivo della pretesa creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo). […]. Appare indubbio nel caso in esame che la condotta tenuta dalla convenuta non abbia garantito all’utente sia la trasparenza e la correttezza in merito ai dati e ai parametri utilizzati per il calcolo delle bollette. Detto illecito comportamento ha concretizzato un abuso della posizione dominante della convenuta e come tale ha violato i principi più volte citati sottesi a qualsiasi rapporto contrattuale […] che quindi comporta il diritto dell’utente al risarcimento del danno”.

mercoledì 3 maggio 2017

Tribunale di Reggio Calabria: il Comune è tenuto a risarcire i danni che subiscono i pedoni a causa della pavimentazione dissestata del Corso Garibaldi.



Il Comune è responsabile, per violazione dell’obbligo di custodia, dei danni derivati ai pedoni dal dissesto della pavimentazione stradale, se non dimostra che tali danni siano stati conseguenza del caso fortuito, che va rigorosamente provato.
È quanto statuito, in sintesi, da una recentissima sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (la n. 625 del 26 aprile 2017), con cui il giudice reggino ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dai legali della Casa del Consumatore in favore di una propria associata, rovinata al suolo a causa del dissesto della pavimentazione del Corso Garibaldi.
La sentenza dà atto, tra l’altro, che la particolare ubicazione del luogo del sinistro (il pieno centro cittadino) depone particolarmente a sfavore del Comune, che, in quanto proprietario della strada, è ancorato ad un preciso obbligo di custodia della stessa, obbligo ancor più significativo se si considera che una via urbana centrale è più facilmente sottoposta al costante controllo dell’ente proprietario.
Confermata, in giudizio, la dinamica degli accadimenti attraverso l’ascolto dei testimoni presenti al momento della caduta, il Tribunale di Reggio Calabria, in applicazione delle Tabelle milanesi, ha riconosciuto all’associata della Casa del Consumatore il risarcimento del danno per tutto il periodo di invalidità temporanea conseguita al sinistro nella misura di € 4.877,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

martedì 7 marzo 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: anche se il Gestore telefonico si adopera per la riparazione del guasto, dovrà corrispondere all’utente un indennizzo per tutto il periodo del disservizio



A fronte di un guasto alla linea telefonica/ADSL protrattosi nel tempo, pur se intervallato da brevi periodi di funzionamento e anche nell’ipotesi in cui il Gestore telefonico abbia tentato ripetutamente di riparare il guasto, non riuscendovi, quest’ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell’utente un indennizzo giornaliero da computarsi dalla prima segnalazione del guasto (fatto salvo il termine di 48 ore per la riparazione contrattualmente previsto) e fino alla definitiva riparazione dello stesso. Non rileva, a discolpa del Gestore, che quest’ultimo si sia adoperato ad inviare i propri tecnici per tentare la riparazione, se poi questa non va a buon fine.
È quanto statuito dal Giudice di Pace di Reggio Calabria con la sentenza n. 418 del 23 febbraio 2017, con cui è stata accolta la domanda giudiziale proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria in favore di una propria associata.
La lite era sorta allorché l’utente aveva richiesto la conversione della propria linea telefonica da analogica in fibra ottica. Da quel momento il servizio era risultato non più fruibile regolarmente, nonostante continui reclami telefonici, risultati pressoché inutili. L’utente aveva, quindi, tentato di risolvere bonariamente la vertenza rivolgendosi al Co.Re.Com. Calabria al fine di tentare una conciliazione con il Gestore, ma le parti non raggiungevano un accordo. Da qui la decisione dell’utente di rivolgersi all’autorità giudiziaria, che, esaminata la questione, ha riconosciuto il buon diritto dell’utente a vedersi corrispondere una somma di denaro a titolo di indennizzo per il disagio subito a causa dei malfunzionamenti, indennizzo quantificato dal Giudice nella misura di € 961,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria.