Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

venerdì 12 febbraio 2016

Il decalogo della previdenza integrativa: la conosci davvero?

Riportiamo un interessante approfondimento dal Blog del Consumatore:

La Casa del Consumatore, altre11 associazioni nazionali di consumatori e Unicredit hanno elaborato una serie di decaloghi con le domande e risposte più frequenti per favorire la comprensione e la scelta consapevole dei prodotti bancari. Dopo il decalogo del conto corrente , il decalogo del mutuo, il decalogo dei prestiti personali, il decalogo delle carte di credito, ildecalogo delle carte di credito revolving e il decalogo della cessione del quinto dello stipendio/pensione e il decalogo delle rimesse di denaro, ci occupiamo oggi del decalogo della previdenza integrativa.
1. Cos’è la previdenza complementare?
La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria (c.d. pensione) ma non la sostituisce.
La previdenza complementare si caratterizza per i seguenti aspetti:
  • è su base volontaria: si può scegliere liberamente se aderire o meno
  • è a capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono in conti intestati ai singoli iscritti e, al momento del pensionamento o in epoca successiva, vengono restituiti in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva, con i rendimenti maturati
  • si basa sulla contribuzione definita: l’importo versato è definito e la prestazione finale dipende da quanto conferito e dal rendimento
  • è gestita da soggetti ed enti di diritto privato.
Per individuare la forma pensionistica complementare più adatta alle proprie esigenze occorre valutare attentamente la propria situazione lavorativa, il patrimonio personale e la propria capacità reddituale.

2. Perché scegliere la previdenza complementare?
L’ammontare delle pensioni pubbliche è destinato a ridursi a causa di fattori quali ad esempio la crescente durata della vita, è quindi sempre più importante integrare la previdenza pubblica con forme di pensione complementare.
Questo vale in particolare per i lavoratori più giovani. Per loro, infatti, la pensione sarà interamente liquidata con il sistema contributivo, cioè calcolata sui contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa anziché sulle ultime retribuzioni, come avveniva in passato, e sarà quindi tendenzialmente di importo più basso rispetto a quelle attuali.
La pensione complementare si costruisce accantonando piccoli ”risparmi previdenziali”: rimandare l’adesione ad un sistema previdenziale significa contare su una rendita inferiore una volta terminata l’attività lavorativa, oppure dover sostenere esborsi via via maggiori (mano a mano che si ritarda la scelta) a parità di gap reddituale che si desidera colmare
3. Chi può aderire?
Tutti possono aderire alle forme pensionistiche complementari: i lavoratori dipendenti, quelli autonomi, i liberi professionisti ed anche i lavoratori occasionali e con contratti a progetto.

Si può aderire al sistema previdenziale complementare anchese non si svolge un’attività lavorativa.

4. Quanti tipi di previdenza complementare esistono?
Esistono 3 principali forme di previdenza complementare:
  • Fondi pensione negoziali: istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito di un dato settore o area geografica (es. Fondi sindacali, Fondi aziendali, ecc.)
  • Fondi pensione aperti: istituiti da soggetti quali banche, SGR (Società di Gestione del Risparmio) o SIM (Società di Intermediazione Mobiliare.
  • Piani individuali pensionistici (PIP): istituiti dalle imprese assicurative.Nei Fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (es. banche, SGR, SIM, imprese assicurative).
    Nei Fondi pensione aperti e nei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, gli investi- menti sono gestiti direttamente dalla società stessa che ha istituito il Fondo o il PIP.
Tutti i Fondi/PIP devono obbligatoriamente essere iscritti ad un apposito Albo istituito presso l’autorità di vigilanza (COVIP). Prima di aderire ad una forma di previdenza complementare è quindi buona regola accertarsi che si tratti di un soggetto regolarmente iscritto.

5. Come si alimentano i fondi di previdenza complementare?
La principale forma di finanziamento della previdenza complementare è la contribuzione vo- lontaria. Per i lavoratori dipendenti a questa possono aggiungersi l’eventuale contributo del datore di lavoro e il trattamento di fine rapporto (TFR) che può costituire anche l’unica forma di finanziamento.
Il conferimento del TFR può avvenire in modo esplicito, per scelta del lavoratore dipendente, ovvero tacito qualora il lavoratore non effettui una scelta nei termini di legge.
Il TFR può essere conferito in un fondo pensione in qualunque momento, ma non si può fare il percorso inverso: ovvero una volta che si è deciso di conferire il TFR ad un fondo pensione questo non può, in nessun caso, tornare in gestione al datore di lavoro.
Qualora il lavoratore non effettui una scelta, il datore di lavoro trasferirà il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento cioè a un fondo negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR verrà trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferirà il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS.

6. E’ possibile prelevare in anticipo le somme accantonate?
Ogni forma contributiva può avere regole specifiche ma in generale non è possibile riscattare la somma prima di 8 anni di permanenza nel Fondo. Tuttavia tipicamente è possibile richiedere un’anticipazione delle somme maturate (fino ad un massimo del 75%) anche prima che siano trascorsi 8 anni per il sostenimento di determinate spese mediche. Inoltre, trascorsi 8 anni di permanenza nel Fondo, generalmente è possibile richiedere anticipazioni del montante accumulato:
  • fino ad un massimo del 30% senza giustificato motivo
  • fino ad un massimo del 75% a fronte di precise motivazioni (ad es. acquisto o ristrutturazione prima casa).
Sarà comunque possibile reintegrare successivamente in tutto o in parte quanto prelevato a titolo di anticipazione.
Tipologia
Quando
Importo
Spese sanitarie
Sempre
Fino al 75%
Acquisto ed interventi di ristrutturazione
sulla prima casa di abitazione
Dopo 8 anni
Fino al 75%
Ulteriori esigenze dell’iscritto
Dopo 8 anni
Fino al 30%
La somma che si preleva va a ridurre la posizione individuale e, quindi, ciò di cui si potrà disporre al momento del pensionamento. È bene valutare con attenzione se l’esigenza da fronteggiare con il denaro prelevato in anticipo sia inderogabile e non possa essere affrontata con mezzi diversi.

7. E’ possibile trasferire la propria forma pensionistica ad altra?
Si può decidere di cambiare forma pensionistica, generalmente dopo due anni di adesione. Il trasferimento è un diritto e non può essere ostacolato né possono essere poste condizioni al suo esercizio.
Se si ha diritto al contributo del datore di lavoro, è bene verificare se spostandosi ad una diversa forma pensionistica complementare si possa continuare ad usufruire di tale benefit.


8. Aderendo alle forme pensionistiche complementari si beneficia di vantaggi fiscali?
Al fine di favorire lo sviluppo di queste forme di previdenza complementare il legislatore prevede vantaggi fiscali quali la deducibilità annuale dei contributi (fino a un massimo di 5.164,57 euro annui, tenendo conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro e di quelli versati nell’interesse di familiari a carico) e l’esenzione dall’imposta di bollo che è dovuta invece ad esempio sui Fondi Comuni “tradizionali”. Inoltre il TFR versato alla previdenza complementare è tassato con le stesse aliquote agevolate previste per la pensione. Lasciandolo in azienda, invece, il TFR sarà tassato in base all’aliquota IRPEF media a cui è soggetto il lavoratore.
E’ possibile usufruire dei vantaggi fiscali descritti anche per i soggetti fiscalmente a carico (ad esempio, per un genitore che apre una posizione previdenziale per il figlio fiscalmente a carico).
Da marzo 2015 il lavoratore ha un’ulteriore opportunità di scelta relativa al proprio TFR: ovvero può chiederne l’erogazione direttamente in busta paga. Occorre considerare che questa scelta sarà vincolante fino al 30 giugno 2018 e ha precise conseguenze fiscali: il TFR concorrerà a determinare la base imponibile IRPEF ordinaria e verrà quindi tassato con l’aliquota prevista per i propri redditi da lavoro.

9. I versamenti effettuati sono al sicuro da eventuali crisi dei gestori/datori di lavoro?
Le risorse dei Fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello delle Società che li gestiscono: quindi in caso di situazioni di crisi o insolvenza del Gestore, il risparmio previdenziale, essendo destinato esclusivamente al pagamento della pensione, non può essere assoggettato ad alcuna azione da parte dei creditori del Gestore.
In caso di insolvenza del datore di lavoro invece è il Fondo di Garanzia Inps che garantisce i lavoratori.
Per beneficiare dell’intervento del Fondo di Garanzia Inps è necessario che la propria posizione al momento dell’insolvenza del datore di lavoro risulti aperta.

10. Cosa accade in caso di trasferimento del rapporto di lavoro all’estero?
Se ci si trasferisce all’estero per motivi di lavoro i propri diritti pensionistici rimangono invariati così come si mantiene il diritto a ricevere i benefici di un regime pensionistico integrativo in qualsiasi Stato membro. In caso di rifiuto ci si può rivolgere al Centro Europeo Consumatori per ricevere assistenza.
Prima di sottoscrivere una pensione integrativa, è bene verificare in quale misura trasferirsi o vivere all’estero potrebbe incidere sui diritti pensionistici.

Il decalogo delle carte di credito e gli altri decaloghi sono reperibili sul sito di Unicredite della Casa del Consumatore.

lunedì 8 febbraio 2016

Rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia: limiti e decadenza dal diritto

Data la copiosa mole di istanze di rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia, ricordiamo ai nostri associati i limiti e la revoca della dilazione del debito per evitare di incorrere in errori.
Il sistema in vigore in precedenza consentiva al contribuente in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di richiedere la rateazione degli importi affidati all’Agente della riscossione fino ad un massimo di 72 rate mensili. Per effetto delle nuove disposizioni, è oggi possibile presentare istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo chiedendo l’estensione fino a 120 rate mensili, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Ai fini della concessione di tale maggior termine, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Con riferimento al beneficio della rateizzazione oggi, dato il periodo di crisi economica e sociale, la decadenza si realizza in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive e non più con due rate omesse consecutivamente. Pertanto, con il mancato pagamento dell’ottava rata: 
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato.
È bene, pertanto, prestare particolare attenzione al corretto computo delle rate non pagate al fine di non perdere il tanto agognato beneficio della rateizzazione.
Per maggiori informazioni: 0965.29805.

giovedì 28 gennaio 2016

Da oggi sarà possibile chiedere la conversione in euro delle lire ancora in circolazione

La questione nasce dall’infelice iniziativa del Governo Monti che aveva anticipato a dicembre 2011 la prescrizione della lira originariamente fissata al 28 febbraio 2012 giustificando tale iniziativa con  manovre rese necessarie dall’esigenza inderogabile di ridurre il debito pubblico.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione con una recentissima sentenza dichiarando illegittima la norma che anticipava dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 il termine ultimo per la conversione delle Lire.
Chi potrà gioire di questa nuova riapertura?
I risparmiatori legittimati a richiedere il pagamento alla Banca d’Italia sono solo coloro che avevano richiesto la conversione tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012.
 A partire dal 22 gennaio 2016, chi è in grado di documentare di aver richiesto di convertire denaro in Lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l’importo, potrà eseguire la conversione presso una qualsiasi delle Filiali della Banca d’Italia che svolgono il servizio di Tesoreria dello Stato.
 Per chi non avesse provveduto all’incasso (o alla richiesta di cambio) tra il 2011 ed il 2012, sarà possibile comunque procedere alla richiesta di conversione entro e non oltre il 28 gennaio 2016, termine stabilito recuperando quegli 84 giorni (dalla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso novembre) che il decreto del Governo Monti aveva tolto ai risparmiatori rispetto alla data ufficiale della conversione.
 Ogni interessato potrà presentarsi allo sportello portando con sé :
 – le Lire da convertire
 – la richiesta di conversione fatta a suo tempo.
 Sono considerate valide a tal fine le richieste scritte cartacee con sottoscrizione, le richieste effettuate a mezzo PEC o le semplici e-mail), ma anche le dichiarazioni rilasciate al risparmiatore da una qualsiasi Filiale della Banca d’Italia con cui si attesta la mancata effettuazione del cambio, purché sottoscritte da parte del personale dell’Istituto, con data non successiva al 28 febbraio 2012.
 La conversione potrà avvenire anche sulla base di una diversa documentazione, la cui attendibilità sarà valutata caso per caso dalla Banca d’Italia.
 Essendo comunque ancora in corso numerose cause legali avviate nel 2012 nei confronti della Banca d’Italia per mancata conversione delle Lire in Euro, ove sia  stata prodotta la documentazione di cui sopra, anche chi ha citato in giudizio la Banca d’Italia potrà vedere soddisfatto il proprio diritto attraverso la stipula di specifici accordi con gli avvocati dei risparmiatori.

venerdì 25 settembre 2015

Revoca del bando di gara per il reperimento di 74 unità di personale sanitari dell'Azienda Ospedaliera reggina.

Riportiamo il testo della nota con cui l'Avv. Vincenzo Mangione, legale della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha ottenuto la revoca definitiva del bando con cui l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria di cui alla deliberazione n. 589 del 31 agosto 2015 relativo alla “manifestazione d’interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n. 74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”. 
Si tratta di un importante risultato a garanzia della trasparenza ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione, nell'interesse primario del cittadino. 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 589 del 31.08.2015, pubblicata all’Albo Pretorio in data 02.09.2015 l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria veniva autorizzata all’emissione di un bando di gara per la “manifestazione d’interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n. 74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”. 
Il predetto bando di gara presenta una serie di criticità giuridiche che ne impediscono la sua regolare attuazione.
Premesso che il bando è rivolto “esclusivamente” alle organizzazioni di cui alla Legge n. 266/1991, con palese violazione del principio della libera concorrenza, con lo stesso viene richiesto alle eventuali Organizzazioni di Volontariato partecipanti di mettere a disposizione dell’Azienda Ospedaliera personale volontario (ben 74 unità!!) particolarmente qualificato (art.9 del bando).
Ed infatti, secondo quanto previsto all’art.2 del predetto bando, i volontari dovrebbero svolgere le attività di: “trasporto degenti per motivi diagnostici o terapeutici fuori dalle U.O. di appartenenza; assistenza a persona con handicap, ovvero con particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente; trasporto di farmaci, attrezzature, referti, campioni biologici e quant’altro secondo protocolli prestabiliti; pulizia, riordino di sedie a rotelle, barelle, trasportino per materiale biologico, vassoi e tavoli per i pasti; aiuto all’infermiere nella sistemazione del paziente dopo il rientro dalla Sala Operatoria o da altre U.O.”.
Le attività richieste ai volontari integrano le mansioni normalmente svolte dalla figura dell’Operatore Socio Sanitario, senza che i volontari ne abbiano la qualifica, con l’aggravante che tali attività, così come previsto dal comma 2 dell’art. 2 del bando in esame, debbano essere svolte “secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente”. Tale affermazione già da sola integra uno degli elementi tipici della subordinazione in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre v. Cass. n. 14965/2012; Cass. Sez. Lav. n.7675/2014) l’elemento decisivo di distinzione fra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato va ricercato in un particolare vincolo di natura personale in forza del quale il prestatore d’opera è assoggettato al potere direttivo con conseguente limitazione della sua libertà. A ciò va da aggiungersi l’obbligo di turnazione nelle 24 ore, sempre previsto dal predetto art.2, imposto ai volontari, che si troverebbero a svolgere dei turni obbligati di sei ore, la mattina ed il pomeriggio, e di dodici ore la notte integrando ancor di più quelli che sono gli elementi del lavoro parasubordinato (il rispetto di orari e turni predefiniti), peraltro con rimborsi assolutamente esigui per ogni unità di personale impiegato (€ 15,00 per i turni diurni ed € 20,00 per il turno notturno).
Quanto sopradetto integra, senza ombra di dubbio, i requisiti normativi tipici della subordinazione in quanto non rappresenta altro se non il tipico inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’impresa con individuazione dell’oggetto della prestazione, ovvero le energie lavorative applicate secondo le direttive ed il controllo del datore di lavoro, che si occupa quindi dell’organizzazione del lavoro stesso.   
Ancora, tra i requisiti per l’accesso al rapporto convenzionale viene, tra l’altro, richiesto (art. 3, art. 8 ed art. 12 del bando) di essere in regola con gli adempimenti di natura previdenziale nei confronti “dei soci volontari”. Tale richiesta appare assurda essendo noto che le associazioni di volontariato, in quanto onlus, non hanno alcun obbligo previdenziale nei confronti dei soci volontari, né tantomeno sono dotate di personale dipendente.
Allo stesso modo ai sensi della Legge n. 266/1991, non esiste alcun obbligo per le associazioni di volontariato per quanto concerne il possesso di una qualsivoglia eventuale certificazione di qualità.
Ancora l’art. 6 del bando in oggetto prevede che alla scadenza della convenzione annuale l’aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità delle attività sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore.
Tale previsione è palesemente contra legem in quanto in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 57 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 che espressamente prevede che: “è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.
Il rimborso previsto per ogni volontario impiegato, stante l’esiguità dello stesso, è da ritenersi di natura assolutamente forfettaria, pertanto non è dato comprendere l’obbligo, per l’organizzazione aggiudicatrice, di presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute, essendo sufficiente un semplice report sul numero dei volontari impegnati sui diversi turni.  
Sottacendo volutamente sulle ragioni che spingono codesta Azienda Ospedaliera  all’emanazione di un tale bando, non si può non evidenziare come la figura del volontario esplica le sue funzioni con l’esercizio, appunto volontaristico, di opere di pronto soccorso e di intervento in caso di calamità, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, così come l’opera dei volontari è tesa a rimuovere le cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, promuovendo i diritti primari alla salute, alla vita, alla dignità umana nell’ambito di un progetto di crescita civile della società, ma non può il volontario essere chiamato a sopperire a carenze degli Enti pubblici preposti al corretto funzionamento di un settore fondamentale per l’intera comunità quale quello sanitario.
Per le deduzioni e ragione sopra esposte, e nell’interesse dell’Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia di Reggio Calabria, si chiede che l’Azienda Ospedaliera BMM di Reggio Calabria voglia disporre l’immediata revoca e/o revisione del bando per la“Manifestazione di interesse per l’individuazione di Organizzazioni di Volontariato per il reperimento di n.74 unità di personale per lo svolgimento delle attività erogate in favore di cittadini ammalati, anziani e diversamente abili all’interno dell’Azienda Ospedaliera”, con ogni conseguenza di legge.


A seguito della nota di cui sopra inviata a mezzo pec il giorno 18.09.2015 alla predetta Azienda Ospedaliera, quest’ultima con delibera del Commissario Straordinario n. 709 del 21.09.2015, ha deliberato la revoca definitiva del bando di cui alla deliberazione n. 589 del 31.08.2015.

venerdì 18 settembre 2015

Iscrizione negativa alla CRIF: se non ci avvisano prima va cancellata.



Capita, a volte, di sentirci respingere una richiesta di finanziamento, qualunque ne sia l’importo, anche assai esiguo, in quanto risulta a nostro carico un’iscrizione negativa alla CRIF.
CRIF è una società indipendente che si occupa, tra le altre cose, di tenere una banca dati relativa alla regolarità dei pagamenti da parte di tutti i soggetti che hanno in corso, o hanno avuto, rapporti di debito nei confronti delle banche e delle società finanziarie (i c.d. intermediari finanziari).
Qualunque intermediario finanziario a cui ci rivolgiamo per chiedere un prestito o il pagamento rateale di un prodotto che vogliamo acquistare, prima di accogliere la nostra richiesta, consulta la banca dati CRIF e, se risultano iscrizioni negative a nostro carico, rifiuta di concederci il prestito.
Il più delle volte, apprendiamo di essere stati inseriti nella “lista nera dei cattivi pagatori” solo al momento in cui chiediamo un prestito, in quanto mai abbiamo ricevuto alcuna comunicazione che ci avvertisse della nostra segnalazione negativa.
Vi raccontiamo l’esperienza di una nostra associata.
La signora, per una serie di disguidi legati alla disattenzione nel rispetto delle scadenze delle rate di un prestito personale, aveva eseguito in ritardo il pagamento di alcuni bollettini del suo finanziamento.
Successivamente, aveva deciso di chiedere un prestito, ma tale richiesta era stata respinta, per via della segnalazione negativa in CRIF. Lo stesso accadeva a distanza di qualche mese, allorché la nostra associata aveva chiesto ad una banca la concessione di un fido: anche tale richiesta veniva respinta per le medesime ragioni.
L’iscrizione alla CRIF, tuttavia, era avvenuta nell’assoluta inconsapevolezza della diretta interessata, la quale non aveva mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione che la informasse di quanto stava accadendo. Una comunicazione per nulla secondaria, considerando il fatto che chi ha una segnalazione negativa alla CRIF non può acquistare a rate neppure un telefono cellulare!
È bene sapere che le banche e le società finanziarie non possono segnalarci alla CRIF se prima non ci avvertono, mettendoci nelle condizioni di poter intervenire al fine di prevenire l’iscrizione anche, ad esempio, segnalando eventuali errori relativi alla nostra posizione personale.
Inutili si sono rivelati i tentativi, da parte della nostra associata, di ottenere da parte della società finanziaria la propria cancellazione dalla CRIF, sicché quest’ultima si vedeva costretta ad interpellare l’Arbitro Bancario e Finanziario (per maggiori informazioni, cliccate qui).
L’Arbitro, Collegio di Napoli, con pronuncia del 15 settembre 2015, decideva accogliendo la richiesta della nostra associata ed ordinava all’intermediario finanziario di “procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC (Sistema di informazioni creditizie, n.d.r.)”, condannandolo al pagamento delle spese di procedura.