Il CORECOM Calabria ha dato ragione alla Casa del Consumatore di Reggio Calabria: i consulenti legali dell'associazione, avv.ti Anna Maria Liconti e Mario Scafidi, hanno rappresentato e difeso un'associata che lamentava nei confronti di un noto gestore telefonico varie inadempienze contrattuali tra cui l'errata applicazione di piani tariffari, la mancata portabilità, la tardiva riparazione di guasti segnalati e riparati con ritardo. Gli svariati disservizi avevano colpito un grandissimo numero di utenze (oltre ottanta) e vani si erano palesati tutti i tentativi bonari, portati avanti dalla Cliente nei confronti della compagnia telefonica tramite telefonate, fax e raccomandate a.r., rimasti totalmente inevasi. La Casa del Consumatore di Reggio Calabria si è fatta portavoce delle legittime istanze della propria associata presentando dapprima istanza per tentativo di conciliazione e successivamente, stante la mancata disponibilità del gestore ad addivenire ad un accordo conciliativo, istanza per la definizione della controversia sempre avanti il CORECOM CALABRIA. Ad entrambe le istanze si opponeva il gestore telefonico, negando qualsivoglia responsabilità per le varie condotte illegittime assunte e chiedendo di contro la condanna della Cliente al pagamento di un corrispettivo per i servizi resi per un importo superiore ad € 80.000,00. L'Autorità adita, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Casa del Consumatore di Reggio Calabria ed a definizione della lite, ha riconosciuto la responsabilità del gestore telefonico in ordine a tutte le violazioni denunciate, rideterminando gli importi indicati nelle fatture contestate, stornando gran parte della presunta esposizione debitoria della parte rappresentata e disponendo che l'associata, titolare di oltre 80 sim e di utenze fisse, sia tenuta a corrispondere al gestore telefonico un importo pari a circa € 13.000,00 per i servizi telefonici resi a suo favore dalla compagnia nel corso di un intero anno solare in luogo degli oltre 80.000,00 euro richiesti dal gestore telefonico resistente. Il tutto, condannando il gestore al pagamento delle spese di lite.
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.
La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42.
Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com.
Legali della sede:
Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.
lunedì 16 dicembre 2013
lunedì 18 novembre 2013
C-MOR: istruzioni su una nuove voce nelle bollette dei energia elettrica diretta a pesare sulle tasche dei consumatori
Riportiamo dal Blog del Consumatore:
Il Tar della Lombardia “grazia” chi cambia operatore. Il nuovo fornitore non potrà più chiedere gli
arretrati.
Sistema indennitario addio. È questo l’effetto dirompente per il mercato dell’energia, della recentissima sentenza n. 683/2013 del TAR Lombardia che, in accoglimento del ricorso presentato da Edison contro l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e l’Acquirente Unico (AU), ha annullato alcune delibere dell’Autorità che avevano istituito e regolamentato il cd. sistema indennitario.
Il sistema, introdotto dal 2009 ed entrato effettivamente a regime nel 2012, era mirato a combattere il fenomeno del “turismo energetico”, espediente usato da alcuni clienti che, sfruttando le opportunità offerte dal mercato liberalizzato dell’energia, si spostavano da un fornitore all’altro senza pagare le ultime bollette, prima di rischiare l’interruzione della fornitura.
Il sistema, introdotto dal 2009 ed entrato effettivamente a regime nel 2012, era mirato a combattere il fenomeno del “turismo energetico”, espediente usato da alcuni clienti che, sfruttando le opportunità offerte dal mercato liberalizzato dell’energia, si spostavano da un fornitore all’altro senza pagare le ultime bollette, prima di rischiare l’interruzione della fornitura.
Il Sistema Indennitario era teso a ridurre o annullare il fenomeno, dal momento che per effetto di esso il nuovo fornitore era tenuto a richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore, con una voce in bolletta denominata C-MOR.
In caso di mancato pagamento del C-MOR, il nuovo fornitore aveva facoltà di interrompere la fornitura, anche se i consumi in corso venivano regolarmente pagati dal cliente.
Il sistema funzionava grazie ad un complesso sistema informatico gestito dall’Acquirente Unico e si risolveva nell’obbligo di pagamento di vecchie morosità in capo ai fornitori subentranti.
In caso di mancato pagamento del C-MOR, il nuovo fornitore aveva facoltà di interrompere la fornitura, anche se i consumi in corso venivano regolarmente pagati dal cliente.
Il sistema funzionava grazie ad un complesso sistema informatico gestito dall’Acquirente Unico e si risolveva nell’obbligo di pagamento di vecchie morosità in capo ai fornitori subentranti.
Edison aveva denunciato al TAR che il sistema così concepito entrava nella sfera di contratti tra privati in un mercato liberalizzato, oltre ad avvantaggiare Enel(intervenuta nel procedimento a sostegno dell’Autorità), che da ex monopolista è l’azienda che, per effetto della liberalizzazione del mercato, subisce la maggiore perdita di clienti.
Il sistema comportava inoltre pesanti costi gestionali per gli operatori e non pareva davvero efficace a combattere il turismo energetico, a causa della lentezza di attivazione delle procedure (che permetteva nel frattempo ai clienti scorretti di cambiar ulteriormente il fornitore) e della possibilità di recuperare solo l’ammontare delle ultime due bollette insolute.
Il sistema comportava inoltre pesanti costi gestionali per gli operatori e non pareva davvero efficace a combattere il turismo energetico, a causa della lentezza di attivazione delle procedure (che permetteva nel frattempo ai clienti scorretti di cambiar ulteriormente il fornitore) e della possibilità di recuperare solo l’ammontare delle ultime due bollette insolute.
Il TAR ha giudicato il Sistema Indennitario al di fuori delle attribuzioni dell’Autorità, che avrebbe violato i principi della liberalizzazione ed ecceduto i propri poteri di regolazione sostituendosi alla libera volontà delle parti.
Quali effetti potrebbe avere questa decisione sulla bolletta degli italiani?
Intervistato dal Secolo XIX di Genova (v. articolo uscito domenica 24 marzo 2013),Giovanni Ferrari, avvocato genovese presidente dell’associazione nazionale di consumatori Casa del Consumatore, non si è risparmiato una stoccata all’Autorità:“è paradossale che dopo tre anni di lavoro e sviluppo di complessi sistemi informativi costati agli italiani milioni di euro, tutto sia andato in fumo perché l’Autorità ha esorbitato le proprie competenze. Sono valutazioni preliminari che andrebbero fatte con più attenzione”.
“Quanto agli effetti della sentenza”, aggiunge Ferrari “mi aspetto un intervento immediato dell’Autorità, che deve bloccare l’inserimento della voce C-mor in tutte le prossime bollette. Per quelle non ancora pagate, ritengo che il fornitore non possa più pretenderne il pagamento integrale, comprensivo del C-mor”.
Intervistato dal Secolo XIX di Genova (v. articolo uscito domenica 24 marzo 2013),Giovanni Ferrari, avvocato genovese presidente dell’associazione nazionale di consumatori Casa del Consumatore, non si è risparmiato una stoccata all’Autorità:“è paradossale che dopo tre anni di lavoro e sviluppo di complessi sistemi informativi costati agli italiani milioni di euro, tutto sia andato in fumo perché l’Autorità ha esorbitato le proprie competenze. Sono valutazioni preliminari che andrebbero fatte con più attenzione”.
“Quanto agli effetti della sentenza”, aggiunge Ferrari “mi aspetto un intervento immediato dell’Autorità, che deve bloccare l’inserimento della voce C-mor in tutte le prossime bollette. Per quelle non ancora pagate, ritengo che il fornitore non possa più pretenderne il pagamento integrale, comprensivo del C-mor”.
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DI LUGLIO 2013
Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione del Tar di cui si parla nell’articolo. Quindi il C-MOR può nuovamente essere richiesto dal vostro nuovo fornitoreper debiti verso il vecchio fornitore (solo però le ultime due bollette non pagate).
mercoledì 13 febbraio 2013
Casa del Consumatore: ad alta voce per dar voce ai cittadini
Il presente intervento vuole essere soltanto una riflessione. Una triste e sofferta riflessione da parte di un’associazione che si prefigge l’obiettivo di porsi al servizio del cittadino, di sostenerlo nelle iniziative concrete che è costretto ad adottare nei confronti di soggetti pubblici e privati che a volte dimenticano la regolarità delle procedure da seguire e delle norme di legge poste a tutela di diritti che rispondono ad interessi primari dell’individuo, ma che è anche chiamata responsabilmente a raccogliere lo sfogo di quanti (tante, troppe famiglie reggine) si sentono confinati in un angolo senza vie d’uscita, di chi non ha più una scelta, uno strumento di reazione. Di chi ha vissuto una vita accettando i sacrifici diretti alla costruzione di un futuro e di una serenità che, mai come oggi, sembrano essere negati. Il quotidiano di molti concittadini sembra essersi tradotto in una ricorsa ad onorare i propri doveri, vedendo trascurati e calpestati i propri diritti. Il quotidiano di chi si confronta ogni giorno con la propria incapacità economica per far fronte ad una pressione fiscale, di oneri e spese divenuti insostenibili. L’ottimizzazione delle proprie risorse e delle proprie energie è spesso (nella maggior parte dei casi) uno sforzo vano. Il tempo dedicato al lavoro non porta frutti proporzionati, il tempo dedicato alla ricerca di un lavoro è una rincorsa disperata al nulla. Ma nessuno, neanche chi non produce reddito perché non ha l’opportunità di farlo, può vivre di nulla. Ogni servizio indispensabile ha un costo elevato, anche i servizi che non vengono pienamente resi alla collettività hanno un costo elevato. Ed il riferimento ai recenti rincari del canone per il servizio idrico e per la TARSU non può essere e non è puramente casuale. Un’iniziativa che la Commissione Straordinaria insediatasi dopo lo scioglimento degli organi rappresentativi locali ha adottato in un momento in cui l’esasperazione dei cittadini era già alta e che ha generato moti di rabbia e sconforto difficilmente non condivisibili. Come spiegare al cittadino che le ragioni della legge e quelle della giustizia, che la legge è chiamata ad applicare, a volte percorrono strade differenti da quelle del sentire comune? Come pretendere di essere compresi da chi è costretto a gettare i sacchetti dei rifiuti al centro della carreggiata, perché i cassonetti e gli immediati paraggi sono invasi da altrettanti sacchetti gettati da altri e non raccolti da giorni e giorni? Come spiegare che, nonostante ciò, la Commissione Straordinaria ha adottato un atto amministrativo che impone di pagare a caro prezzo l’indecoroso disservizio che è sotto gli occhi di tutti? Come pretendere dal padre di famiglia di pagare e pagare e ancora pagare, per sentirsi ogni giorno un “cittadino di serie B” che getta la spazzatura per strada e beve acqua salata per anni pagata come potabile? Come spiegare al cittadino che, se affronta un giudizio davanti all’autorità competente per far valere le proprie ragioni, con ogni probabilità vedrà riconosciuto il suo buon diritto, ma potrà esercitarlo chissà tra quanti anni, perché la tesoreria del Comune non ha i fondi necessari ad onorare le sentenze che lo condannano ed eseguire i titoli esecutivi è quasi un salto nel vuoto? Come pretendere che il senso civico si mantenga alto e saldo e che i doveri di cooperazione sociale si facciano largo nei sentimenti e nelle intenzioni del cittadino comune, se gli stessi strumenti di solidarietà sociale, destinati a realizzare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, vengono coperti e soffocati dal pesante velo di un’austerità economica che mortifica e paralizza senza alcun percepibile spiraglio di riscatto?
Vien da chiedersi se la vera ed amara realtà del disagio sociale in cui versano i cittadini reggini sia davvero percepita da chi è chiamato a governarli, o se tali considerazioni vengano lasciate fuori dalla porta per dare unicamente spazio all’indefessa macchina del risanamento (auspicato) della voragine che ci avvolge, ma che cieca non vede ciò che la circonda, sorda non ascolta ciò che viene chiesto e reclamato, muta non risponde a ciò che viene quotidianamente denunciato.
La speranza è che questa riflessione non rimanga lettera morta, ma sia lo stimolo e lo spunto per chi ci governa, interlocutore sino ad oggi silenzioso, di dare dei segnali di risposta elle problematiche ed alle doglianze del cittadino comune di cui la Casa del Consumatore è onorata ed onerata di farsi portavoce.
Vien da chiedersi se la vera ed amara realtà del disagio sociale in cui versano i cittadini reggini sia davvero percepita da chi è chiamato a governarli, o se tali considerazioni vengano lasciate fuori dalla porta per dare unicamente spazio all’indefessa macchina del risanamento (auspicato) della voragine che ci avvolge, ma che cieca non vede ciò che la circonda, sorda non ascolta ciò che viene chiesto e reclamato, muta non risponde a ciò che viene quotidianamente denunciato.
La speranza è che questa riflessione non rimanga lettera morta, ma sia lo stimolo e lo spunto per chi ci governa, interlocutore sino ad oggi silenzioso, di dare dei segnali di risposta elle problematiche ed alle doglianze del cittadino comune di cui la Casa del Consumatore è onorata ed onerata di farsi portavoce.
lunedì 14 gennaio 2013
Tassa di concessione governativa: l'inversione di tendenza della Cassazione
Pubblichiamo il testo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Tributaria, n. 23052 del 14 dicembre 2012, che ha sovvertito l'orientamento prevalente delle Commissioni Tributarie in materia di tassa di concessione governativa per le utenze mobili in abbonamento, stabilento la legittimità del tributo:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052
Svolgimento del processo
La
controversia attiene alla richiesta, formulata dai Comuni indicati in rubrica,
di rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici
cellulari posseduti.
La
Commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 19/06/210 ha
respinto ilricorso presentato dai comuni interessati.
La
Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello deiComuni
contribuenti, così motivando:
-
l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, prevede il
pagamento della tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo di
licenza o di documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali
per ilservizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
-
il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) ha
disposto, con l'art. 3, la liberalizzazione della fornitura di servizi di
comunicazione elettrica e, con l'art. 218, ha abrogato il D.P.R. n. 156 del
1973, art. 318, che, nello stabilire che presso ogni singola stazione
radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere conservata
l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e nel disporre che oggetto della tassazione sarebbe stato il
contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, costituiva la fonte
normativa del citato art. 21 della tariffa e presupposto oggettivo della tassa
di concessione governativa sulla telefonia mobile;
-
era irrilevante la circostanza che l'art. 1, comma 203, della legge finanziaria
2007/244 avesse esteso anche ai non udenti i benefici previsti dall'art. 21
della tariffa, non potendo tale disposizione comportare la reviviscenza di una
norma già abrogata;
-
il TUIR aveva escluso i Comuni dalTassoggettamento alle imposte dirette e la
riformulazione dell'art. 114 della Costituzione aveva posto sullo stesso piano
iComuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.
Avverso
tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di
quattro motivi.
Resistono
con controricorso e memoria iComuni intimati.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 74 cit. T.U.I.R.
e deduce che non è pertinente il riferimento a tale norma, operato dalla
sentenza impugnata, per giustificare l'esenzione dei Comuni dalla tassa di cui
trattasi.
Con
il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 114 Cost., e si deduce che
tale norma non implica l'uguaglianza del Comune e dello Stato sul piano
fiscale, ma più semplicemente la coordinazione dei vari enti e dei relativi
poteri in un unico risultato, con la conseguenza che i Comuni non sono esclusi
dall'assoggettamento all'imposizione fiscale da parte dello Stato.
Con
il terzo motivo si denuncia altresì violazione dell'art. 21 della tariffa
allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, nonchè del D.M. 24 maggio 2005, art. 2, e
L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 203.
L'Agenzia
deduce al riguardo che il legislatore ha modificato l'art. 21 citato con le
disposizioni da ultimo richiamate, emanate successivamente all'abrogazione del
D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, e in particolare con la L. n. 244 del 2007,
art. 1, comma 203, che ha esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione
governativa già riconosciuta a invalidi e non vedenti, restando così dimostrata
la persistente vigenza dello stesso art. 21.
Con
il quarto e ultimo motivo la ricorrente denunciando la violazione dell'art. 21
della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, nonchè del D.P.R. n. 156 del
1973, art. 318, e D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 218, deduce che:
-
malgrado le liberalizzazioni introdotte dal D.Lgs. n. 259 del 2003, l'attuale
regime degli operatori radiotelefonici continua a essere sottoposto al
controllo della pubblica amministrazione attraverso l'autorizzazione generale
prevista dall'arT. 25 dello stesso D.Lgs.;
-
il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, - che, nello stabilire che presso ogni singola
stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere
conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, costituiva la fonte normativa dell'art. 21 citato e il
presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia
mobile - sebbene abrogato dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 218, è stato
reiterato nel suo contenuto precettivo dall'art. 160 della stesso D.Lgs., che
ha disposto che "presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale
sia stata consegnata l'autorizzazione generale deve essere conservata
l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. Per le stazioni riceventi del
servizio il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza"; di
conseguenza anche attualmente il proprietario di un apparecchio di telefonia
mobile è autorizzato a farne uso in l'orza del proprio abbonamento e, nello
stesso tempo, l'art. 160 citato, riproducendo il contenuto dell'art. 318
abrogato, ha modificato l'art. 21 della tariffa nella parte in cui in precedenza
richiamava l'art. 318 stesso. Cellulari, telefonia, tassa concessione governativa,
comunicazione elettronica.
Preliminarmente
va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del quarto motivo del ricorso,
sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la censura proposta
riguardava questione nuova dedotta per la prima volta in sede di giudizio di
legittimità. Va osservato al riguardo che la censura solleva una questione di
mero diritto, che non implica accertamenti di fatto, e che pertanto può essere
legittimante proposta per la prima volta in sede di legittimità (Cass.
2005/20005; 2007/9297).
Nel
merito, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto attinenti a
questioni strettamente connesse, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato
nei termini qui di seguito precisati.
Il
D.P.R. n. 641 del 1972, ("Disciplina delle tasse sulle concessioni
governative), nel suo primo articolo stabilisce che sono soggetti alle tasse
sulle concessioni governative: "I provvedimenti amministrativi e gli altri
atti elencati nell'annessa tariffa".
Per
quanto concerne l'utilizzo dei cellulari, si deve fare riferimento all'art. 21 di
detta tariffa, il quale indica quale oggetto di tassazione: "Licenza o
documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
art. 318, e D.L. 13 maggio 1973, n. 151, art. 3, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 202).
In
merito all'utilizzo della licenza, con il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318,
(Codice postale e delle telecomunicazioni), si precisava che: "Presso ogni
singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve
essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni".
Successivamente,
a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche
(D.Lgs. n. 259 del 2003), il settore delle comunicazioni è stato privatizzato,
al fine di tutelare i diritti inderogabili di libertà delle persone
nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, nonchè il diritto di
iniziativa economica e il suo esercizio in regime, non più di concessione, ma
di concorrenza.
La
fornitura di servizi di comunicazione elettronica è stata qualificata come
attività libera dal citato D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 3, comma 2, in ragione
della sua natura di preminente interesse generale, ma nel rispetto delle
condizioni stabilite nel capo 2^ dello stesso decreto legislativo e in
particolare dell'art. 25, comma 3, in forza del quale detta fornitura è
soggetta ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione,
resa dall'interessato, di voler iniziare la fornitura e costituente denuncia di
inizio di attività, fermo restando il potere del Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, di verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Nello
stesso tempo l'art. 160 dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche ha
reiterato il contenuto dell'abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318,
stabilendo che presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia
stata consegnata l'autorizzazione generale deve essere conservata l'apposita
licenza rilasciata da Ministero, fermo restando che per le stazioni riceventi
del servizio il titolo di abbonamento sostituisce la licenza.
Dal quadro normativo delineato dal
Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l'attività di fornitura di
servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore
libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un
regime autorizzatorio da parte della Pubblica amministrazione, con la
particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio
radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale
permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di
libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di
concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia
mobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa
allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, la "Licenza o documento sostitutivo
per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione".
Non rileva l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art.
160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli
impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono
un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il
contenuto normativo dell'abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che
costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione
governativa sulla telefonia mobile.
La
delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma
nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che.
intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell'art. 21 della
tariffa per effetto del disposto del D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha
esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa già
prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così
dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo
l'abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318.
Non
rilevano, infine, neppure i riferimenti compiuti dai giudici di appello alle
disposizioni del TUIR, che riguardano soltanto l'imposizione diretta, e
all'art. 114 Cost., da cui non è dato ricavare alcun elemento che giustifichi
una generale esenzione deiComuni dall'imposizione fiscale dello Stato.
Il
ricorso merita pertanto accoglimento nei termini fin qui precisati e la
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in ordine alle censure
accolte.
Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito con il rigetto dell'originario ricorso dei Comuni contribuenti.
La
novità della questioni affrontate giustifica la totale compensazione tra le
parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza
impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta
l'originario ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali
dell'intero giudizio.
giovedì 10 gennaio 2013
Costi di disattivazione dell'utenza telefonica? Non sono mai dovuti!
Riportiamo dal Blog del del Consumatore un interessante articolo in materia di telefonia ed abusi da parte dei gestori telefonici. Per ulteriori informazioni ed assistenza contattateci al numero 0965/29805.
Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
L’ennesimo tentativo di aggirare la legge? Forse sì…
Ma vediamo cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore.
Ma vediamo cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore.
Art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenzepresso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima giustificati.
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi ed ingiustificati?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.
venerdì 7 dicembre 2012
Bolletta troppo cara e basso reddito del consumatore: se non vi è il dubbio di anomalie nella rilevazione dei consumi, l’utenza non può essere distaccata né depotenziata
Quando il consumatore, titolare di basso reddito debitamente
documentato, lamenti l’errata rilevazione dei consumi da parte del Gestore del
servizio elettrico, a causa di fatturazioni di importi superiori al consumo
medio riferibile al tipo di utilizzo dell’energia (nella specie, si tratta di
uso domestico in un appartamento di medie dimensioni), il Gestore non può
pretendere l’immediato pagamento, salvo rimborso da richiedersi in separata
sede, della fattura contestata, né può disporre la sospensione/depotenziamento
del servizio.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato
a pronunciarsi su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un utente che si
era visto recapitare una bolletta dell’importo di € 2.437,11 per i consumi
riferibili alla propria unità abitativa. Nella parte motiva dell’ordinanza del
3 dicembre 2012, che ha definito il procedimento d’urgenza, si legge: “[…] Sussiste, poi, il requisito del periculum in
mora, giacché la fornitura di energia
elettrica nel caso di specie è per uso domestico, e costituisce quindi un
servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita
primarie. Né si può comunque sostenere nel caso in esame che l’utente
potrebbe evitare il distacco o il depotenziamento della stessa tramite il
pagamento della somma richiesta, fatta salva la possibilità di agire giudizialmente
per ripetere quanto eventualmente versato indebitamente. Invero risulta in concreto documentata (se non
l’impossibilità, quanto meno) la rilevante difficoltà per la ricorrente di
procedere al pagamento della fattura contestata, posto che in atti vi è
l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria del 22.11.2012,
dalla quale risulta per la P. nell’anno d’imposta 2011 un reddito di euro
3.897,00. Orbene, è agevole rilevare che l’importo richiesto in fattura, pari
ad euro 2.437,11, è pari a quasi 2/3 del reddito annuale (anno 2011) della
ricorrente […]”.
Per tali ragioni, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto
il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal consumatore, ordinando al Gestore
del servizio elettrico il mantenimento dell’erogazione in relazione all’utenza
intestata alla parte ricorrente.
martedì 30 ottobre 2012
Scontro tra veicoli: indennizzo diretto obbligatorio o facoltativo?
Come molti sapranno, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto il c.d. indennizzo diretto dei danni
subiti in seguito a sinistro stradale.
In estrema sintesi, l’indennizzo
diretto consente alla vittima del sinistro (che si tratti di danni al veicolo o
alle persone coinvolte) di poter domandare il risarcimento delle conseguenze
dell’incidente stradale alla propria compagnia assicurativa, anziché a quella
del diretto responsabile del danno, a patto che il sinistro coinvolga solo due
veicoli e che, in caso di danno alla persona, questo non determini un’invalidità
superiore al 9%.
Si tratta di un meccanismo volto ad agevolare l’assicurato, che ha un più immediato referente, facilmente
individuabile. Starà, poi, alle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti regolare
tra di loro gli aspetti economici della liquidazione corrisposta all’assicurato.
Resta da chiarire un aspetto di
non secondaria importanza: la procedura di indennizzo diretto è obbligatoria
per l’assicurato o rappresenta una semplice facoltà? In altri termini: se
rimango vittima di un sinistro ho l’obbligo chiedere i danni alla mia compagnia
assicurativa o posso, invece, agire direttamente nei confronti della compagnia
assicurativa del proprietario del veicolo responsabile del sinistro?
Una risposta chiara, diretta a
sciogliere il dubbio, è stata fornita da una recentissima pronuncia del Giudice
di Pace di Piacenza, che con la sentenza n. 282 del 4 aprile 2012, ha
definitivamente statuito che: “Occorre necessariamente premettere che con la
Sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte Costituzione ha escluso- secondo
una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 DLT 209/2006-
che il comma 6 di detto articolo possa essere interpretato nel senso di
precludere al danneggiato la possibilità di agire contro l’assicurazione del
responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso
che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure
contro quello del responsabile civile.
Rileva il giudicante che
consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una
decisione illogica e ingiustificabile perché all’azione giudiziale deve
comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge;
considerato poi che il danneggiato, come
non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio
assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale”.
Il Giudice di Pace, in sintesi,
ha stabilito che la procedura di indennizzo diretto non rappresenta che una
facoltà per il danneggiato che intende ottenere il risarcimento delle
conseguenze del sinistro, potendo quest’ultimo, così come accadeva in passato
(ossia, prima del 1° gennaio 2007, data di introduzione della nuova forma di
liquidazione del sinistro), continuare ad agire direttamente nei confronti
della compagnia assicurativa del
responsabile del sinistro; quest’ultima, infatti, non potrà contestare alla
vittima del sinistro che richieda l’indennizzo di non essere “qualificata” a
rispondere a tale legittima istanza, né – nel caso in cui si renda necessario
agire in giudizio per ottenere il risarcimento – potrà eccepire il proprio
difetto di legittimazione passiva (ossia il fatto di non essere il soggetto
idoneo a resistere in giudizio, perché, sostanzialmente, estraneo alla materia
del contendere).
Si riporta, di seguito, il testo
integrale della motivazione della sentenza sopra citata:
[omissis]
OSSERVA
La presente controversia può
essere decisa solo in parte, con sentenza non definitiva, con prosieguo del
giudizio in ordine agli altri profili controversi.
L’attore R., a seguito di sinistro
stradale, che lo vedeva coinvolto insieme al sig. T. proponeva sin dalla fase
stragiudiziale domanda di risarcimento alla compagnia del responsabile civile I.
Quest’ultima aveva sollevato la propria incompetenza a provvedere ai sensi del
comma 1 dell’art. 149 C.A.P. ed aveva invitato il R. a rivolgersi alla propria
assicurazione.
L’attore invece citava in
giudizio il sig. T. e direttamente la società I., quale assicurazione del
responsabile civile chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva in giudizio invece S.
S.p.a in forza di mandato irrevocabile conferito da I. Con tale mandato si
attribuisce all’impresa assicuratrice del R. (danneggiato) il potere di agire
in nome e per conto o solo per conto dell’impresa di assicuratrice del
responsabile civile, sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale.
La S. nella medesima costituzione
dichiarava anche di intervenire nel processo chiedendo al Giudice di considerare
ammissibile il proprio intervento adesivo autonomo e lo sollecitava a
respingere la domanda del danneggiato per avere lo stesso rivolto la richiesta
indennitaria ad impresa assicuratrice non competente secondo l’art. 149 DLT
n.209/2005; in subordine, nel merito liquidare il danno se e nella misura in
cui lo stesso risulterà provato.
Con ordinanza riservata del
30-11-2011 il giudicante dichiarava la contumacia di T. e dell’Assicurazione .
infine fissava per precisazione delle conclusioni e discussine. Nell’udienza
del 15-2-2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Occorre necessariamente
premettere che con la Sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte
Costituzione ha escluso- secondo una interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 149 DLT 209/2006- che il comma 6 di detto articolo possa
essere interpretato nel senso di precludere al danneggiato la possibilità di
agire contro l’assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere
necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire
contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile.
Rileva il giudicante che
consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una
decisione illogica e ingiustificabile perché all’azione giudiziale deve
comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge;
considerato poi che il danneggiato, come
non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio
assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale.
La domanda dell’attore deve,
quindi, dichiararsi ammissibile.
Diversamente, non può considerare
ammissibile la comparsa di costituzione di I. in nome e per conto o solo per
conto dell’Assicurazione del responsabile civile.
Prima di tutto perché così
facendo si imporrebbe all’attore una controparte che non ha scelto.
Infatti, se la convenzione tra le
imprese (CARD) giustifica l’interesse dell’Assicurazione del danneggiato ( in
questo caso Sara ASS. ) ad intervenire nel giudizio in quanto portatore di un
interesse proprio e comunque garantendo
maggiormente l’attore in giudizio, diversamente il semplice “mandato” non può
legittimare una sostituzione processuale ex art.81 c.p.c.
Questo “mandato con rappresentanza”
è una scrittura privata munita di firma a repertorio da notaio con il quale
l’impresa S. intenderebbe giustificare la sua presenza in giudizio, nonostante
la stessa non sia stata citata dall’attore/danneggiato che ha optato per
l’azione ex art.2043 c.c. Tale scrittura privata con firma autentica, a
prescindere dalla loro qualificazione di “procura” con la quale si intende
conferire “mandato con rappresentanza” non pare comunque idonea a risolvere il
problema della legittimazione a stare in giudizio laddove non sia stata citata
dall’attore.
Con il “mandato” le imprese di
fatto non conferiscono alcuna procura o mandato poiché l’oggetto della procura
riguarda sempre e comunque solo l’attività che la “ gestionaria” è comunque obbligata
dalla legge a compiere in nome proprio e delle cui obbligazioni risponde in
nome proprio.
Difatti la procura recita : “..conferisce ad ognuno delle imprese di
seguito indicate….un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna
esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno
nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli artt.141 e 149 .”
La procura riguarda solo l’ambito delle
speciali azioni previste dagli artt. 141 e 149 codice assicurazioni, trasportati
e risarcimento diretto e non certo le ordinarie azioni svolte ex art. 144 in
forza della procedura dell’art.148.
In ogni caso, come sopra
anticipato, la procura rimane comunque atto negoziale che resta nell’ambito
della autonomia tra privati e come tale certamente non può incidere sui diritti
dei terzi né può modificare le norme processuali che disciplinano la materia in
particolare l’art. 81 c.p.c. che in tema di sostituzione processuale prevede
che fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, nessuno può far vale nel
processo un nome proprio un diritto altrui.
Il mandato non è una procura
generale e certamente non comporta alcun conferimento di poteri generali alla
compagnia gestionaria. La stessa Cassazione ha più volte ribadito che il potere
rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori
e conferimento di procura alla lite può essere conferito soltanto a colui che
sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al
rapporto dedotto in giudizio e poiché al mandatario non sono stati conferiti
poteri generali in mancanza di tali poteri è esclusa la legittimazione ad
processus del preteso rappresentante ( si veda per tutte Cass. sez.Un.
2479/2009).
Completamente diverso è invece
ragionamento circa l’ammissibilità dell’intervento volontario
dell’Assicurazione S. (assicurazione del danneggiato).
Come è noto il terzo può
intervenire nella causa già pendente tra le parti originarie. L’art. 205 c.p.c.
disciplina alcuni tipi di intervento volontario che si distinguono a seconda
della connessione tra la situazione giuridica soggettiva di cui il terzo è
titolare e che fa valere nel processo e il rapporto giuridico controverso
oggetto del processo pendente.
Il primo comma dell’art. 205
c.p.c. disciplina l’intervento principale. Il terzo è titolare di un diritto
autonomo rispetto al rapporto controverso, ma connesso con riferimento al
petitum o ai fatti costitutivi, proponendo una domanda giudiziale nei confronti
di tutte le parti e fa valere un proprio diritto di cui si afferma titolare.
La norma disciplina anche
l’intervento adesivo autonomo nel quale il terzo pur facendo valere un proprio
diritto autonomo, propone una domanda nei confronti di una soltanto delle parti
originarie. Il diritto fatto vale in giudizio non è incompatibile con quello
controverso ma sorge da una identità di
fatto costitutivo o di causa pretendi. In questo caso nonostante
l’autonomia l’intervento si qualifica adesivo perché è spiegato solo nei
confronti di una delle parti (come nel caso di specie).
Il terzo può anche intervenire in
causa soltanto per sostenere le ragioni di alcune delle parti avendo un
interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto titolare di un rapporto
giuridico connesso con quello dedotto in giudizio o da esso dipendente. In
virtù di tale connessione o dipendenza , può sorgere un pregiudizio del diritto
di cui il terzo si asserisce titolare, nell’ipotesi di soccombenza della parte
originaria adiuvata. Deve essere comunque un interesse giuridicamente tutelabile.
Appare evidente che l’intervento
dell’Assicurazione S. sia inquadrabile nella figura dell’intervento adesivo
autonomo, considerato che la S. assume solidalmente le obbligazioni già in capo
all’assicurazione I.
Si tratta infatti di
litisconsorzio facoltativo tra le due assicurazioni in quanto esiste
connessione per l’oggetto.
Osserva il giudicante che in
esecuzione dell’art. 13 DPR 254/2006 è stata stipulata una convenzione tra le
imprese di assicurazioni ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi
ed economici per la gestione dell’indennizzo diretto (CARD).
La convenzione comporta
l’assunzione nella vesta di “gestionaria quando il risarcimento viene
effettuato in tutto o in parte dall’impresa assicuratrice del veicolo civilmente
responsabile del sinistro ovvero di debitrice quando i danni provocati dal
proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo contro da un’altra
impresa che diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità
attribuibile al proprio assicurato”.
E’ proprio dalla convenzione CARD
che nasce l’interesse giuridicamente tutelabile dell’Assicurazione S. ad
intervenire nel processo di cui è causa.
La convenzione CARD può a parere
del giudicante qualificarsi quale delegazione cumulatoria titolata non
liberatoria ai sensi dell’art. 1268 c.c.
La delegazione è l’incarico
conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro soggetto detto delegato,
di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo.
Il termine delegazione vale poi a
designare l’operazione complessiva dell’incarico delegatorio e degli atti ad
esso collegati.
L’art. 1268 c.c. prevede solo la
delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e
conferisce l’incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione.
Si tratta di un ipotesi di notificazione
del soggetto passivo del rapporto obbligatorio che nel caso di specie
comporterà l’affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento
della garanzia patrimoniale del creditore.
Non può certamente parlarsi di
delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e
dove l’obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si
estingue. In quest’ultimo caso l’immediata liberazione del debitore originario
modifica la posizione del creditore togliendo a quest’ultimo il vantaggio
tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore.
Nella delegazione comulativa o
non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza
estinguerla all’obbligazione originaria del delegante.
Conseguentemente l’adempimento
del delegato è imputato al delegante estinguendo l’obbligazione di
quest’ultimo. Pertanto esiste tra l’obbligazione del delegante e quella del
delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario
incidono sull’obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della
solidarietà.
Nella delegazione titolata, come
appunto nel caso in esame, il delegato può opporre al delegatario (R.i) le eccezioni relative al
rapporto di provvista (tra Assicurazione I. e Assicurazione S.) e di valuta (
tra I. e l’attore) .
Nel caso di specie il delegato
assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della
convenzione CARD.
Si conclude poi rilevando che la
domanda proposta dall’attore, nell’atto di citazione, si estende
automaticamente alla compagnia intervenuta come affermato più volte dalla
Cassazione (si veda per tutte Cass n.17954/2008).
Il giudicante poi dispone la prosecuzione
del giudizio con separata ordinanza e riserva all’esito del giudizio la
statuizione sulle spese.
P.Q.M.
[omissis]
Così deciso in Piacenza il 4
aprile 2012
Il Giudice di Pace
Avv. Ljdia Bruno
Iscriviti a:
Post (Atom)





