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lunedì 14 gennaio 2013

Tassa di concessione governativa: l'inversione di tendenza della Cassazione

Pubblichiamo il testo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Tributaria, n. 23052 del 14 dicembre 2012, che ha sovvertito l'orientamento prevalente delle Commissioni Tributarie in materia di tassa di concessione governativa per le utenze mobili in abbonamento, stabilento la legittimità del tributo:



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052
Svolgimento del processo
La controversia attiene alla richiesta, formulata dai Comuni indicati in rubrica, di rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari posseduti.
La Commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 19/06/210 ha respinto ilricorso presentato dai comuni interessati.
La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello deiComuni contribuenti, così motivando:
- l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, prevede il pagamento della tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo di licenza o di documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per ilservizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
- il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) ha disposto, con l'art. 3, la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica e, con l'art. 218, ha abrogato il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nel disporre che oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, costituiva la fonte normativa del citato art. 21 della tariffa e presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile;
- era irrilevante la circostanza che l'art. 1, comma 203, della legge finanziaria 2007/244 avesse esteso anche ai non udenti i benefici previsti dall'art. 21 della tariffa, non potendo tale disposizione comportare la reviviscenza di una norma già abrogata;
- il TUIR aveva escluso i Comuni dalTassoggettamento alle imposte dirette e la riformulazione dell'art. 114 della Costituzione aveva posto sullo stesso piano iComuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi.
Resistono con controricorso e memoria iComuni intimati.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 74 cit. T.U.I.R. e deduce che non è pertinente il riferimento a tale norma, operato dalla sentenza impugnata, per giustificare l'esenzione dei Comuni dalla tassa di cui trattasi.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 114 Cost., e si deduce che tale norma non implica l'uguaglianza del Comune e dello Stato sul piano fiscale, ma più semplicemente la coordinazione dei vari enti e dei relativi poteri in un unico risultato, con la conseguenza che i Comuni non sono esclusi dall'assoggettamento all'imposizione fiscale da parte dello Stato.
Con il terzo motivo si denuncia altresì violazione dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, nonchè del D.M. 24 maggio 2005, art. 2, e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 203.
L'Agenzia deduce al riguardo che il legislatore ha modificato l'art. 21 citato con le disposizioni da ultimo richiamate, emanate successivamente all'abrogazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, e in particolare con la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che ha esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa già riconosciuta a invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza dello stesso art. 21.
Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente denunciando la violazione dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, nonchè del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, e D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 218, deduce che:
- malgrado le liberalizzazioni introdotte dal D.Lgs. n. 259 del 2003, l'attuale regime degli operatori radiotelefonici continua a essere sottoposto al controllo della pubblica amministrazione attraverso l'autorizzazione generale prevista dall'arT. 25 dello stesso D.Lgs.;
- il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, - che, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, costituiva la fonte normativa dell'art. 21 citato e il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile - sebbene abrogato dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 218, è stato reiterato nel suo contenuto precettivo dall'art. 160 della stesso D.Lgs., che ha disposto che "presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata consegnata l'autorizzazione generale deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. Per le stazioni riceventi del servizio il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza"; di conseguenza anche attualmente il proprietario di un apparecchio di telefonia mobile è autorizzato a farne uso in l'orza del proprio abbonamento e, nello stesso tempo, l'art. 160 citato, riproducendo il contenuto dell'art. 318 abrogato, ha modificato l'art. 21 della tariffa nella parte in cui in precedenza richiamava l'art. 318 stesso. Cellulari, telefonia, tassa concessione governativa, comunicazione elettronica.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del quarto motivo del ricorso, sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la censura proposta riguardava questione nuova dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Va osservato al riguardo che la censura solleva una questione di mero diritto, che non implica accertamenti di fatto, e che pertanto può essere legittimante proposta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 2005/20005; 2007/9297).
Nel merito, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato nei termini qui di seguito precisati.
Il D.P.R. n. 641 del 1972, ("Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nel suo primo articolo stabilisce che sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative: "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa".
Per quanto concerne l'utilizzo dei cellulari, si deve fare riferimento all'art. 21 di detta tariffa, il quale indica quale oggetto di tassazione: "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318, e D.L. 13 maggio 1973, n. 151, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202).
In merito all'utilizzo della licenza, con il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, (Codice postale e delle telecomunicazioni), si precisava che: "Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003), il settore delle comunicazioni è stato privatizzato, al fine di tutelare i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, nonchè il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime, non più di concessione, ma di concorrenza.
La fornitura di servizi di comunicazione elettronica è stata qualificata come attività libera dal citato D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 3, comma 2, in ragione della sua natura di preminente interesse generale, ma nel rispetto delle condizioni stabilite nel capo 2^ dello stesso decreto legislativo e in particolare dell'art. 25, comma 3, in forza del quale detta fornitura è soggetta ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione, resa dall'interessato, di voler iniziare la fornitura e costituente denuncia di inizio di attività, fermo restando il potere del Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Nello stesso tempo l'art. 160 dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche ha reiterato il contenuto dell'abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, stabilendo che presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata consegnata l'autorizzazione generale deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata da Ministero, fermo restando che per le stazioni riceventi del servizio il titolo di abbonamento sostituisce la licenza.
Dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". Non rileva l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell'abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.
La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell'art. 21 della tariffa per effetto del disposto del D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l'abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318.
Non rilevano, infine, neppure i riferimenti compiuti dai giudici di appello alle disposizioni del TUIR, che riguardano soltanto l'imposizione diretta, e all'art. 114 Cost., da cui non è dato ricavare alcun elemento che giustifichi una generale esenzione deiComuni dall'imposizione fiscale dello Stato.
Il ricorso merita pertanto accoglimento nei termini fin qui precisati e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in ordine alle censure accolte.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso dei Comuni contribuenti.
La novità della questioni affrontate giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali dell'intero giudizio.

giovedì 10 gennaio 2013

Costi di disattivazione dell'utenza telefonica? Non sono mai dovuti!

Riportiamo dal Blog del del Consumatore un interessante articolo in materia di telefonia ed abusi da parte dei gestori telefonici. Per ulteriori informazioni ed assistenza contattateci al numero 0965/29805.
Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
L’ennesimo tentativo di aggirare la legge? Forse sì…
Ma vediamo cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore.
Art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenzepresso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi ed ingiustificati?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.

venerdì 7 dicembre 2012

Bolletta troppo cara e basso reddito del consumatore: se non vi è il dubbio di anomalie nella rilevazione dei consumi, l’utenza non può essere distaccata né depotenziata



Quando il consumatore, titolare di basso reddito debitamente documentato, lamenti l’errata rilevazione dei consumi da parte del Gestore del servizio elettrico, a causa di fatturazioni di importi superiori al consumo medio riferibile al tipo di utilizzo dell’energia (nella specie, si tratta di uso domestico in un appartamento di medie dimensioni), il Gestore non può pretendere l’immediato pagamento, salvo rimborso da richiedersi in separata sede, della fattura contestata, né può disporre la sospensione/depotenziamento del servizio.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un utente che si era visto recapitare una bolletta dell’importo di € 2.437,11 per i consumi riferibili alla propria unità abitativa. Nella parte motiva dell’ordinanza del 3 dicembre 2012, che ha definito il procedimento d’urgenza, si legge: “[…] Sussiste, poi, il requisito del periculum in mora, giacché la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per uso domestico, e costituisce quindi un servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita primarie. Né si può comunque sostenere nel caso in esame che l’utente potrebbe evitare il distacco o il depotenziamento della stessa tramite il pagamento della somma richiesta, fatta salva la possibilità di agire giudizialmente per ripetere quanto eventualmente versato indebitamente. Invero risulta in concreto documentata (se non l’impossibilità, quanto meno) la rilevante difficoltà per la ricorrente di procedere al pagamento della fattura contestata, posto che in atti vi è l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria del 22.11.2012, dalla quale risulta per la P. nell’anno d’imposta 2011 un reddito di euro 3.897,00. Orbene, è agevole rilevare che l’importo richiesto in fattura, pari ad euro 2.437,11, è pari a quasi 2/3 del reddito annuale (anno 2011) della ricorrente […]”.
Per tali ragioni, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal consumatore, ordinando al Gestore del servizio elettrico il mantenimento dell’erogazione in relazione all’utenza intestata alla parte ricorrente.

martedì 30 ottobre 2012

Scontro tra veicoli: indennizzo diretto obbligatorio o facoltativo?



Come molti sapranno, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto il c.d. indennizzo diretto dei danni subiti in seguito a sinistro stradale.
In estrema sintesi, l’indennizzo diretto consente alla vittima del sinistro (che si tratti di danni al veicolo o alle persone coinvolte) di poter domandare il risarcimento delle conseguenze dell’incidente stradale alla propria compagnia assicurativa, anziché a quella del diretto responsabile del danno, a patto che il sinistro coinvolga solo due veicoli e che, in caso di danno alla persona, questo non determini un’invalidità superiore al 9%.

Si tratta di un meccanismo volto ad agevolare l’assicurato, che ha un più immediato referente, facilmente individuabile. Starà, poi, alle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti regolare tra di loro gli aspetti economici della liquidazione corrisposta all’assicurato.
Resta da chiarire un aspetto di non secondaria importanza: la procedura di indennizzo diretto è obbligatoria per l’assicurato o rappresenta una semplice facoltà? In altri termini: se rimango vittima di un sinistro ho l’obbligo chiedere i danni alla mia compagnia assicurativa o posso, invece, agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo responsabile del sinistro?
Una risposta chiara, diretta a sciogliere il dubbio, è stata fornita da una recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Piacenza, che con la sentenza n. 282 del 4 aprile 2012, ha definitivamente statuito che: “Occorre necessariamente premettere che con la Sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte Costituzione ha escluso- secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 DLT 209/2006- che il comma 6 di detto articolo possa essere interpretato nel senso di precludere al danneggiato la possibilità di agire contro l’assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile.
Rileva il giudicante che consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una decisione illogica e ingiustificabile perché all’azione giudiziale deve comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge; considerato poi che  il danneggiato, come non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale”.
Il Giudice di Pace, in sintesi, ha stabilito che la procedura di indennizzo diretto non rappresenta che una facoltà per il danneggiato che intende ottenere il risarcimento delle conseguenze del sinistro, potendo quest’ultimo, così come accadeva in passato (ossia, prima del 1° gennaio 2007, data di introduzione della nuova forma di liquidazione del sinistro), continuare ad agire direttamente nei confronti della compagnia  assicurativa del responsabile del sinistro; quest’ultima, infatti, non potrà contestare alla vittima del sinistro che richieda l’indennizzo di non essere “qualificata” a rispondere a tale legittima istanza, né – nel caso in cui si renda necessario agire in giudizio per ottenere il risarcimento – potrà eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (ossia il fatto di non essere il soggetto idoneo a resistere in giudizio, perché, sostanzialmente, estraneo alla materia del contendere).
Si riporta, di seguito, il testo integrale della motivazione della sentenza sopra citata:

[omissis]
OSSERVA
La presente controversia può essere decisa solo in parte, con sentenza non definitiva, con prosieguo del giudizio in ordine agli altri profili controversi.
L’attore R., a seguito di sinistro stradale, che lo vedeva coinvolto insieme al sig. T. proponeva sin dalla fase stragiudiziale domanda di risarcimento alla compagnia del responsabile civile I. Quest’ultima aveva sollevato la propria incompetenza a provvedere ai sensi del comma 1 dell’art. 149 C.A.P. ed aveva invitato il R. a rivolgersi alla propria assicurazione.
L’attore invece citava in giudizio il sig. T. e direttamente la società I., quale assicurazione del responsabile civile chiedendo il risarcimento di tutti i danni  patiti.
Si costituiva in giudizio invece S. S.p.a in forza di mandato irrevocabile conferito da I. Con tale mandato si attribuisce all’impresa assicuratrice del R. (danneggiato) il potere di agire in nome e per conto o solo per conto dell’impresa di assicuratrice del responsabile civile, sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale.
La S. nella medesima costituzione dichiarava anche di intervenire nel processo chiedendo al Giudice di considerare ammissibile il proprio intervento adesivo autonomo e lo sollecitava a respingere la domanda del danneggiato per avere lo stesso rivolto la richiesta indennitaria ad impresa assicuratrice non competente secondo l’art. 149 DLT n.209/2005; in subordine, nel merito liquidare il danno se e nella misura in cui lo stesso risulterà provato.
Con ordinanza riservata del 30-11-2011 il giudicante dichiarava la contumacia di T. e dell’Assicurazione . infine fissava per precisazione delle conclusioni e discussine. Nell’udienza del 15-2-2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Occorre necessariamente premettere che con la Sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte Costituzione ha escluso- secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 DLT 209/2006- che il comma 6 di detto articolo possa essere interpretato nel senso di precludere al danneggiato la possibilità di agire contro l’assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile.
Rileva il giudicante che consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una decisione illogica e ingiustificabile perché all’azione giudiziale deve comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge; considerato poi che  il danneggiato, come non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale.
La domanda dell’attore deve, quindi, dichiararsi ammissibile.
Diversamente, non può considerare ammissibile la comparsa di costituzione di I. in nome e per conto o solo per conto dell’Assicurazione del responsabile civile. 
Prima di tutto perché così facendo si imporrebbe all’attore una controparte che non ha scelto.
Infatti, se la convenzione tra le imprese (CARD) giustifica l’interesse dell’Assicurazione del danneggiato ( in questo caso Sara ASS. ) ad intervenire nel giudizio in quanto portatore di un interesse proprio e comunque  garantendo maggiormente l’attore in giudizio, diversamente il semplice “mandato” non può legittimare una sostituzione processuale ex art.81 c.p.c.
Questo “mandato con rappresentanza” è una scrittura privata munita di firma a repertorio da notaio con il quale l’impresa S. intenderebbe giustificare la sua presenza in giudizio, nonostante la stessa non sia stata citata dall’attore/danneggiato che ha optato per l’azione ex art.2043 c.c. Tale scrittura privata con firma autentica, a prescindere dalla loro qualificazione di “procura” con la quale si intende conferire “mandato con rappresentanza” non pare comunque idonea a risolvere il problema della legittimazione a stare in giudizio laddove non sia stata citata dall’attore.
Con il “mandato” le imprese di fatto non conferiscono alcuna procura o mandato poiché l’oggetto della procura riguarda sempre e comunque solo l’attività che la “ gestionaria” è comunque obbligata dalla legge a compiere in nome proprio e delle cui obbligazioni risponde in nome proprio.
Difatti la procura recita : “..conferisce ad ognuno delle imprese di seguito indicate….un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli artt.141 e 149 .
 La procura riguarda solo l’ambito delle speciali azioni previste dagli artt. 141 e 149 codice assicurazioni, trasportati e risarcimento diretto e non certo le ordinarie azioni svolte ex art. 144 in forza della procedura dell’art.148.
In ogni caso, come sopra anticipato, la procura rimane comunque atto negoziale che resta nell’ambito della autonomia tra privati e come tale certamente non può incidere sui diritti dei terzi né può modificare le norme processuali che disciplinano la materia in particolare l’art. 81 c.p.c. che in tema di sostituzione processuale prevede che fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, nessuno può far vale nel processo un nome proprio un diritto altrui.
Il mandato non è una procura generale e certamente non comporta alcun conferimento di poteri generali alla compagnia gestionaria. La stessa Cassazione ha più volte ribadito che il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e poiché al mandatario non sono stati conferiti poteri generali in mancanza di tali poteri è esclusa la legittimazione ad processus del preteso rappresentante ( si veda per tutte Cass. sez.Un. 2479/2009).
Completamente diverso è invece ragionamento circa l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’Assicurazione S. (assicurazione del danneggiato).
Come è noto il terzo può intervenire nella causa già pendente tra le parti originarie. L’art. 205 c.p.c. disciplina alcuni tipi di intervento volontario che si distinguono a seconda della connessione tra la situazione giuridica soggettiva di cui il terzo è titolare e che fa valere nel processo e il rapporto giuridico controverso oggetto del processo pendente.
Il primo comma dell’art. 205 c.p.c. disciplina l’intervento principale. Il terzo è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto controverso, ma connesso con riferimento al petitum o ai fatti costitutivi, proponendo una domanda giudiziale nei confronti di tutte le parti e fa valere un proprio diritto di cui si afferma titolare.
La norma disciplina anche l’intervento adesivo autonomo nel quale il terzo pur facendo valere un proprio diritto autonomo, propone una domanda nei confronti di una soltanto delle parti originarie. Il diritto fatto vale in giudizio non è incompatibile con quello controverso ma sorge da una identità di fatto costitutivo o di causa pretendi. In questo caso nonostante l’autonomia l’intervento si qualifica adesivo perché è spiegato solo nei confronti di una delle parti (come nel caso di specie).
Il terzo può anche intervenire in causa soltanto per sostenere le ragioni di alcune delle parti avendo un interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in giudizio o da esso dipendente. In virtù di tale connessione o dipendenza , può sorgere un pregiudizio del diritto di cui il terzo si asserisce titolare, nell’ipotesi di soccombenza della parte originaria adiuvata. Deve essere comunque un interesse giuridicamente tutelabile.
Appare evidente che l’intervento dell’Assicurazione S. sia inquadrabile nella figura dell’intervento adesivo autonomo, considerato che la S. assume solidalmente le obbligazioni già in capo all’assicurazione I.
Si tratta infatti di litisconsorzio facoltativo tra le due assicurazioni in quanto esiste connessione per l’oggetto.
Osserva il giudicante che in esecuzione dell’art. 13 DPR 254/2006 è stata stipulata una convenzione tra le imprese di assicurazioni ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dell’indennizzo diretto (CARD).
La convenzione comporta l’assunzione nella vesta di “gestionaria quando il risarcimento viene effettuato in tutto o in parte dall’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro ovvero di debitrice quando i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo contro da un’altra impresa che diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato”.
E’ proprio dalla convenzione CARD che nasce l’interesse giuridicamente tutelabile dell’Assicurazione S. ad intervenire nel processo di cui è causa.
La convenzione CARD può a parere del giudicante qualificarsi quale delegazione cumulatoria titolata non liberatoria ai sensi dell’art. 1268 c.c.
La delegazione è l’incarico conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro soggetto detto delegato, di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo.
Il termine delegazione vale poi a designare l’operazione complessiva dell’incarico delegatorio e degli atti ad esso collegati.
L’art. 1268 c.c. prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e conferisce l’incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione.
Si tratta di un ipotesi di notificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio che nel caso di specie comporterà l’affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore.
Non può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e dove l’obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si estingue. In quest’ultimo caso l’immediata liberazione del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a quest’ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore.
Nella delegazione comulativa o non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla all’obbligazione originaria del delegante.
Conseguentemente l’adempimento del delegato è imputato al delegante estinguendo l’obbligazione di quest’ultimo. Pertanto esiste tra l’obbligazione del delegante e quella del delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono sull’obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà.
Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre  al delegatario (R.i) le eccezioni relative al rapporto di provvista (tra Assicurazione I. e Assicurazione S.) e di valuta ( tra I. e l’attore) .
Nel caso di specie il delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della convenzione CARD.
Si conclude poi rilevando che la domanda proposta dall’attore, nell’atto di citazione, si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come affermato più volte dalla Cassazione (si veda per tutte Cass n.17954/2008).
Il giudicante poi dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza e riserva all’esito del giudizio la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
[omissis]
Così deciso in Piacenza il 4 aprile 2012
 Il Giudice di Pace
Avv. Ljdia Bruno

sabato 13 ottobre 2012

Impariamo a conoscere i nostri diritti: l'ABC sul diritto di recesso.



È all’ordine del giorno la realizzazione di transazioni commerciali “a distanza”, ossia tra soggetti che si trovano in luoghi differenti e che, quindi, non realizzano la compravendita interfacciandosi personalmente tra loro. La capillare diffusione di internet e di siti specializzati nel cosiddetto e-commerce (commercio elettronico) ha portato, nel corso degli anni, ad una crescita dell’offerta di beni e servizi online, a cui corrisponde una sempre crescente risposta da parte dei consumatori.
Si tratta di operazioni commerciali ricche di indubbi vantaggi, quali la vastità della scelta, l’ottimale possibilità di comparazione dei prezzi, la comodità di ricevere direttamente a casa il prodotto prescelto. Tuttavia, la facilità e l’immediatezza del sistema d’acquisto “con un semplice click” spesso induce l’utente ad affrettati ordini d’acquisto, che sfuggono ad un’adeguata ponderazione tanto dell’effettiva opportunità di eseguire l’ordine, tanto della reale consistenza e qualità del bene comprato.
È, quindi, per rispondere all’esigenza dell’acquirente di poter esprimere un legittimo ripensamento della transazione commerciale realizzata a distanza (non soltanto su internet, ma anche mediante offerte telefoniche, cataloghi,  ecc.), o fuori dai locali commerciali (ad esempio, vendite porta a porta), che il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) ha previsto la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal contratto di compravendita a distanza, ossia la possibilità di tornare sui propri passi, senza alcun onere a proprio carico.
Rispondiamo ad alcune delle più frequenti domande che, solitamente, vengono poste in proposito.

In cosa consiste il diritto di recesso?
Il recesso è la possibilità riconosciuta ad una delle parti della transazione commerciale (nel caso di cui stiamo parlando, al compratore) di sciogliere unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutti gli impegni assunti con esso senza che sia necessario il consenso dell’altra parte (il venditore). Con l’esercizio del recesso, quindi, la vendita non si realizza: il compratore non acquista e non diventa proprietario del bene e il venditore non incassa il prezzo.

Il venditore può contestare le ragioni per cui l’acquirente ha deciso di recedere dal contratto?
No. La scelta di recedere operata dall’acquirente è insindacabile. L’art. 64 del Codice del Consumo, infatti, prevede che il consumatore possa recedere dal contratto “senza specificarne il motivo”. È sufficiente, pertanto, comunicare al venditore la sola volontà di recedere, senza aggiungere altro a corredo o a sostegno della scelta operata ed il venditore non ha diritto di chiedere spiegazioni.

Come si esercita il diritto di recesso?
Il consumatore (acquirente) deve comunicare la volontà di recedere dal contratto attraverso l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista (venditore) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
La lettera raccomandata può non essere necessaria se il contratto prevede che il recesso si eserciti mediante la semplice restituzione al mittente della merce ricevuta.

Entro quando l’acquirente può esercitare il diritto di recesso?
Il Codice del Consumo prevede il termine di dieci giorni per inviare la comunicazione di recesso. La comunicazione si intende effettuata in tempo utile se la raccomandata viene consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine previsto (è sufficiente, quindi, che entro il decimo giorno l’acquirente si rechi all’ufficio postale e consegni la lettera raccomandata, non rilevando, invece, quando essa venga recapitata effettivamente al venditore). L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Se nel contratto di vendita è previsto un termine inferiore per l’esercizio del diritto di recesso, tale clausola è da considerarsi senz’altro illegittima e il consumatore avrà, comunque, diritto di recedere nel termine previsto dal Codice del Consumo.

A partire da quando si deve calcolare la decorrenza dei dieci giorni per l’esercizio del diritto di recesso?
Il Codice del Consumo, all’art. 65, prevede varie ipotesi:

Per i contratti d’acquisto stipulati fuori dai locali commerciali (ad esempio vendite porta a porta), si distinguono due eventualità:
a)  se il venditore fornisce al compratore l’informazione sulla possibilità e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso (ai sensi dell’art. 47 del Codice del Consumo), il termine di dieci giorni decorre:

1. Se il consumatore ha sottoscritto una nota d’ordine,  dalla sottoscrizione;
2. Se il consumatore non ha sottoscritto la nota d’ordine, ma abbia visionato il prodotto o gliene siano state illustrate le qualità, dal momento in cui l’acquirente riceve l’informazione sul diritto di recesso;
3. Se l’acquisto è fatto senza la presenza del venditore, dal momento del ricevimento del prodotto;
4. Se è stata illustrata o mostrata dal professionista merce diversa da quella oggetto del contratto, dal momento del ricevimento della merce.

b) se il venditore non fornisce l’informazione sulla possibilità e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso (ai sensi dell’art. 47 del Codice del Consumo), il termine non sarà più di dieci giorni, ma di sessanta giorni, se oggetto dell’acquisto sono dei beni (ad esempio, un’aspira polvere, un televisore, un set di pentole, un telefono cellulare, ecc.), decorrenti dal giorno del loro ricevimento; di novanta giorni, se oggetto dell’acquisto sono dei servizi (ad esempio, la fornitura di energia elettrica, linea telefonica, ecc.) dal giorno della conclusione del contratto.

Per le vendite a distanza (ad esempio, online o su catalogo), si distinguono, ancora una volta, le due ipotesi appena viste per le vendite fuori dai locali commerciali:
a) se il venditore fornisce al compratore le informazioni previste dall’art. 52 del Codice del Consumo (dati identificativi del professionista, caratteristiche del prodotto, prezzo, recesso, spese di consegna, modalità di pagamento, ecc.), il termine di dieci giorni decorre:


1. Per i beni, dal giorno del ricevimento della merce o dal giorno in cui siano state fornite le informazioni sul diritto di recesso (se fatto successivamente alla conclusione del contratto e, comunque, entro tre mesi);
2. Per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano state fornite le informazioni sul diritto di recesso (se fatto successivamente alla conclusione del contratto e, comunque, entro tre mesi).
b) se il venditore non fornisce le informazioni sul diritto di recesso di cui all’art. 52 del Codice del Consumo, o non ha trasmesso in supporto cartaceo – o altro supporto chiesto dal compratore – la conferma delle informazioni medesime e di quelle ulteriori previste dall’art. 53 (l’esistenza della garanzia e le modalità di assistenza), il termine non sarà più di dieci giorni, ma di sessanta giorni, se oggetto dell’acquisto sono dei beni, decorrenti dal giorno del loro ricevimento; di novanta giorni, se oggetto dell’acquisto sono dei servizi, decorrenti dal giorno della conclusione del contratto.

Esistono spese o oneri per l’esercizio del diritto di recesso a carico del consumatore?
Nessuna penale e nessuna spesa possono essere addebitate all’acquirente che decide di recedere, neanche le spese di spedizione della merce, sostenute dal venditore (sul punto si ricorda, tra le altre, un’importante pronuncia della Corte di Giustizia CE – Sez. IV del 15 aprile 2010, n. 511). Se il contratto lo prevede espressamente, il consumatore potrà essere tenuto al pagamento delle sole spese di spedizione indietro al venditore della merce già recapitata.