Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

mercoledì 16 gennaio 2019

Attivazione del servizio elettrico non richiesto: il consumatore non è tenuto a corrispondere alcuna somma anche se ha fruito del servizio.


Segnaliamo una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha accolto l’azione giudiziaria intrapresa dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.
In particolare, l’utente si era vista migrare, senza averne fatto richiesta, dal proprio gestore del servizio elettrico ad un altro, ricevendo una lettera di benvenuto e due esose fatture, che, proprio in ragione dell’accaduto, venivano contestate e non pagate.
Sordo alle richieste dell’utente, il gestore arbitrariamente subentrato nella fornitura della malcapitata, minacciava il distacco e depotenziamento della fornitura, il che imponeva il pagamento delle due fatture e l’immediata richiesta di rientro presso il gestore di provenienza, con conseguente aggravio dei costi di riattivazione del contratto.
Rivoltasi alla Casa del Consumatore, l’utente avviava uno scambio di corrispondenza con il gestore che aveva arbitrariamente acquisito la sua utenza, domandando il rimborso delle fatture pagate, nonché dei costi di rientro presso il gestore di provenienza, ma nessun risultato veniva ottenuto in via bonaria. Per tale motivo, si avviava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, definito con la sentenza n. 2452 del 9 novembre 2018.
Il Giudice di Pace, ritenendo fondata la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, ha affermato che la condotta tenuta dal gestore del servizio elettrico convenuto «può essere considerata alla stregua di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 206 del 2005», sicché «la parte attrice, consumatore, non era e non è tenuta ad alcuna prestazione patrimoniale in favore della convenuta, trattandosi di fornitura non richiesta». Per tali motivi, il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le somme pagate nel periodo in cui l’energia elettrica è stata fornita dal gestore subentrato in assenza di contratto, nonché al rimborso degli ulteriori costi sostenuti per il rientro presso il gestore di provenienza e alla rifusione delle spese del giudizio.

venerdì 3 novembre 2017

Richieste di rimborso da parte dell'INPS: non sempre sono legittime.



A molti è capitato di vedersi recapitare da parte dell’INPS delle richieste di rimborso di ratei della pensione “erroneamente” corrisposti dopo la morte di un proprio congiunto. L’INPS, pertanto, si rivolge agli eredi per avere indietro quanto afferma di avere ingiustamente pagato al pensionato.
Non sempre, però, tali richieste sono legittime.
Segnaliamo, al riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dai legali della Casa del Consumatore nell’interesse di una propria associata.
IL CASO IN BREVE:
Nel giugno 2011, l’INPS aveva intimato all’associata della sede reggina della Casa del Consumatore la restituzione della somma di € 1.253,44, quale indebita erogazione di ratei di pensione di reversibilità, nel periodo dal 01 dicembre 1999 al 30 aprile 2000, intestata alla madre della destinataria della richiesta, deceduta nel mese di novembre del 1999.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA:
Con sentenza n. 1063/2017, pubblicata il 18/10/2017, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dai legali della Casa del Consumatore, sulla base di due presupposti: in primo luogo, l’INPS non aveva offerto alcuna prova che le somme di cui rivendicava la restituzione fossero state effettivamente incamerate dalla ricorrente, quale erede della beneficiaria della prestazione, sicché la richiesta di rimborso rivolta a quest’ultima appariva arbitraria; in secondo luogo ha affermato il principio per cui il diritto al recupero del credito previdenziale per erogazione indebita dei ratei pensionistici soggiace al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, che, nel caso di specie, era ampiamente decorso nel momento in cui l’INPS aveva rivolto la richiesta di rimborso, oltre undici anni dopo dal presunto pagamento dell’ultimo rateo pensionistico.
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Se dovesse capitarvi, pertanto, trovarvi di fronte ad una situazione analoga a quella appena raccontata, vi invitiamo a prestare la dovuta attenzione prima di adempiere al pagamento richiesto, perché non sempre questo sarà dovuto.
Per qualsiasi dubbio o informazione, potete contattarci al numero 0965.29805, o venirci a trovare nella nostra sede, a Reggio Calabria, Via del Torrione n. 42, Lo sportello della Casa del Consumatore è aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:30.    

lunedì 25 settembre 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: nullo l'atto di precetto notificato dal Comune per il recupero delle entrate pubbliche.



Negli ultimi tempi molti cittadini si sono visti notificare alcuni atti di precetto attraverso cui il Comune di Reggio Calabria intimava il pagamento di vecchie sanzioni amministrative risultate insolute.
Il legali della Casa del Consumatore hanno sin da subito presentato opposizione dinanzi al Giudice di Pace nell’interesse dei propri associati, rilevando che alla Pubblica Amministrazione non compete riscuotere le entrate pubbliche attraverso l’atto di precetto, essendo l’azione della P.A. vincolata in tal senso dal ricorso unicamente a due strumenti di riscossione, disciplinati in maniera stringente dall’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997: la cartella esattoriale, o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
L’atto di precetto, come strumento di riscossione delle entrate locali, infatti, non trovando alcun fondamento normativo che lo autorizzi, è da considerarsi illegittimo.
Tale tesi ha trovato accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria investita della decisione sulla questione.
Si segnala in tal senso una recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1843/2017 del 18 settembre 2017), che ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto intimato dall’Ente comunale, in quanto esorbitante dagli strumenti di riscossione posti dalla legge nelle mani della Pubblica Amministrazione.