Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

martedì 4 ottobre 2016

Gestore telefonico condannato per violazione della privacy dell'utente



Il gestore telefonico che, anche senza dolo o colpa, attiva all’utente un’utenza non richiesta, è tenuto a risarcire il danno subito da quest’ultimo, a causa della violazione della sua privacy e per l’illegittima raccolta e trattamento dei suoi dati personali.
È questo, in sintesi, il principio affermato da Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1434/2016), che ha accolto la domanda di risarcimento del danno spiegata da un associato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, per il tramite dei suoi legali, condannando un noto gestore telefonico al risarcimento del danno subito dall’utente, che, a sua insaputa, si era visto attivata un’utenza telefonica mobile.
Si legge, nelle motivazioni della sentenza, che [Il gestore telefonico, n.d.r.] abusando indubbiamente della propria posizione dominante, ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato dall’art. 2, capo 2, lett. e) del D.L.vo 6/9/05 n. 206 (Codice del consumo), alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno […]. Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza […]. Sul risarcimento del danno non patrimoniale […] si deve ritenere che sussistano le condizioni di risarcibilità di cui all’art. 15 co. 2° D.Lgs. n. 196/03 [la c.d. legge sulla privacy, n.d.r.].

martedì 27 settembre 2016

Estinzione anticipata del finanziamento: vi hanno rimborsato proprio tutto?



Non accade di rado che un contratto di finanziamento venga estinto in anticipo dal debitore.
Ciò accade quando, ad esempio, abbiamo a disposizione una discreta somma di denaro che ci consenta di chiudere in anticipo il prestito che abbiamo contratto in passato, così da liberarci dell’assillo della fastidiosa rata mensile.
Non tutti sanno, tuttavia, che in ipotesi di questo tipo la banca o la finanziaria deve rimborsarci un bel gruzzoletto, pari agli interessi non ancora maturati e a quelle commissioni e spese varie che gravano sul nostro contratto e che contribuiscono a far lievitare l’importo da rimborsare.
L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, al primo comma, prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Non sempre le società nostre creditrici sono a tal punto diligenti da inserire nel conto estintivo del nostro finanziamento tutte le voci di rimborso a cui abbiamo diritto: in tali casi è possibile pretenderne la restituzione di tutto quanto ci spetta in proporzione alle rate non ancora scadute al momento dell’estinzione anticipata. È necessario, quindi, inviare una diffida al nostro creditore e, se questi fa orecchie da mercante o rifiuta di rimborsare il dovuto, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario, che più volte è stato chiamato a pronunciarsi su casi del genere, riconoscendo al consumatore la piena soddisfazione dei propri diritti.